Legge Ordinaria n. 423 del 11/10/1995 Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1995, n. 242
Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La  riscossione  delle  soprattasse  e  delle  pene  pecuniarie
previste  dalle  leggi  d'imposta  in  caso  di  omesso,  ritardato o
insufficiente  versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e
del  sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta
illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri
e  consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza
del loro mandato professionale.
  2.  La  sospensione  e'  disposta  dal responsabile della direzione
regionale  delle entrate territorialmente competente, che provvede su
istanza  del  contribuente  o  del sostituto d'imposta, da presentare
unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita'
giudiziaria  o  ad  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  dopo il
pagamento  dell'imposta  ancora  dovuta, e sempre che il contribuente
dimostri  di  aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
  3.  Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della
pena  su  richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a
carico   del   professionista   di  cui  al  comma  1  sono  divenute
irrevocabili,  l'ufficio  tributario  che  ha  irrogato  le  sanzioni
commuta  l'atto  di  irrogazione  a  carico  del  professionista e ne
dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una
sentenza  declaratoria  di amnistia o di intervenuta prescrizione del
reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il
contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del pagamento
delle  soprattasse  e delle pene pecuniarie a condizione che promuova
azione  civile  entro  tre  mesi  dalla  sentenza,  fornendone  prova
all'ufficio  tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione
consegue  lo  sgravio  del  pagamento  delle soprattasse e delle pene
pecuniarie  qualora  il  professionista  sia  condannato nel giudizio
civile con sentenza irrevocabile.
  4. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista
si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca
il  provvedimento  di  sospensione  e  procede alla riscossione delle
sanzioni  a  carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50
per cento delle stesse.
  5.  Il  cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato
la  sentenza  nei  confronti del professionista ne da' notizia, entro
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui e' divenuta irrevocabile, alla
direzione  regionale  delle  entrate  territorialmente  competente. I
termini  di  prescrizione  e di decadenza previsti per la irrogazione
delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a
carico del professionista.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
previste  le  modalita'  di  commutazione delle sanzioni a carico del
professionista,  dello  sgravio  a  favore  del  contribuente e della
trasmissione  delle  notizie fra direzione regionale delle entrate ed
ufficio tributario impositore.
  7. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi
di  imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel
caso   di  incarichi  conferiti  a  soggetti  non  iscritti  in  albi
professionali.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 ottobre 1995
                              SCALFARO
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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