Legge Ordinaria n. 550 del 28/12/1995 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1995, n. 302
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  1996,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900
miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della  legge  23  agosto  1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero  per  un  importo  complessivo  non superiore a lire 4.000
miliardi  relativo  ad  interventi  non  considerati  nel bilancio di
previsione  per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.
   2.  Per  gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenute
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,   in  lire  158.300  miliardi  ed  in  lire  146.500
miliardi,  al  netto  di  lire  6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire
5.682  miliardi  per  l'anno  1998,  per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,   in  lire  416.000  miliardi  ed  in  lire  377.000
miliardi.  Per  il  bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il
limite   massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,   in  lire  385.500  miliardi  ed  in  lire  331.000
miliardi.
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  30  gennaio  1996  si  procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
 

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