Legge Ordinaria n. 431 del 08/08/1996 G.U. n. 197 del 23 Agosto 1996
Interventi urgenti per l' edilizia scolastica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Mutui per l'edilizia scolastica
  1. L'ammontare dei mutui di cui  all'articolo  4,  comma  1,  della
legge  11 gennaio 1996, n. 23, e' rideterminato in lire 456 miliardi.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari
a lire 13  miliardi  a  decorrere  dal  1996,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
  2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,  e'  aggiunto
il seguente comma:
  "4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 hanno effetto a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo  a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art 10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge 11 gennaio 1996, n. 23, concerne: "Norme  per
          l'edilizia   scolastica";   l'art.   4,   che  riguarda  la
          programmazione,  le   procedure   di   attuazione   ed   il
          finanziamento degli interventi, cosi' dispone nel
          comma  1:  "1.  Per  gli interventi previsti dalla presente
          legge  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere   agli   enti   territoriali   competenti   mutui
          ventennali con onere di ammortamento a totale carico  dello
          Stato,  comprensivo  della capitalizzazione degli interessi
          di  preammortamento.  Per  il  primo   piano   annuale   di
          attuazione  di  cui  al  comma  2  del presente articolo il
          complessivo ammontare dei mutui e' determinato in lire  225
          miliardi".
             -  L'art.  3  della  legge  11 gennaio 1996, n. 23, come
          sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art.  3  (Competenze  degli  enti  locali).  -  1.   In
          attuazione  dell'articolo  14,  comma  1, lettera i), della
          legge  8  giugno   1990,   n.      142,   provvedono   alla
          realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
          e straordinaria degli edifici:
               a)  i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
          materne, elementari e medie;
               b)  le  province,  per  quelli  da destinare a sede di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi  i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte, di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per le industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti  e  di
          istituzioni educative statali.
             2.  In  relazione  agli  obblighi per essi stabiliti dal
          comma 1, i comuni e le province  provvedono  altresi'  alle
          spese  varie  di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua  e  del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
          impianti.
             3.  Per  l'allestimento  e   l'impianto   di   materiale
          didattico  e  scientifico  che  implichi  il rispetto delle
          norme sulla sicurezza e  sull'adeguamento  degli  impianti,
          l'ente  locale  competente  e'  tenuto  a  dare alle scuole
          parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei  locali
          ovvero  ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature.
             4. Gli enti  territoriali  competenti  possono  delegare
          alle  singole  istituzioni  scolastiche, su loro richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali  assicurano  le risorse finanziarie necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate.
            4-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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