Legge Ordinaria n. 667 del 31/12/1996 G.U. n. 305 del 31 Dicembre 1996
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le funzioni  del  Comitato  interministeriale  di  coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale
e  nell'Adriatico,  istituito  dall'articolo  8  del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.
  2.  Per  consentire il funzionamento del Comitato interministeriale
di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50  milioni  annui
per  il  triennio  1997-1999.  Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  8  del decreto-legge n. 350 del
          1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del
          1992,  recante   interventi   straordinari   di   carattere
          umanitario  a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte
          nei territori della ex Jugoslavia, nonche'  misure  urgenti
          in   materia  di  rapporti  internazionali  e  di  italiani
          all'estero, e' il seguente:
             "Art. 8  (Comitato  interministeriale  di  coordinamento
          delle  attivita'  di  cooperazione  nelle  zone del confine
          nord-orientale  e  nell'Adriatico).  -  1.   Al   fine   di
          assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione
          nelle  zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e'
          costituito presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  un
          apposito  Comitato  interministeriale,  in sostituzione del
          Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977,  n.  73,  le  cui
          funzioni  sono  prorogate fino all'atto di costituzione del
          nuovo  Comitato.  Il  Comitato  e'   composto   da   dodici
          rappresentanti,   rispettivamente,   della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, dei Ministeri  dell'interno,  della
          difesa,  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
          economica, delle finanze, dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i
          beni  culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia
          Giulia. Il Comitato e' presieduto  dal  rappresentante  del
          Ministero  degli  affari  esteri  ed  e'  assistito, per lo
          svolgimento dei suoi compiti, da una  segreteria  istituita
          presso il medesimo Ministero.
             2.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui  al comma 1
          provvede al coordinamento delle amministrazioni  competenti
          al  fine  di  assicurare  la  partecipazione  italiana alle
          commissioni   miste    italo-slovene,    italo-croate    ed
          italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
               a)  traffico delle persone e dei trasporti terrestri e
          marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
               b) protezione ambientale del mare  Adriatico  e  deIle
          zone costiere dall'inquinamento;
               c)  cooperazione  economica  e  scambi  commerciali di
          frontiera;
               d) idroeconomia  e  protezione  ambientale  dei  corsi
          d'acqua nelle zone di frontiera;
               e)    difesa    comune    contro    la   grandine   ed
          agro-meteorologia;
               f) manutenzione dei confini di Stato;
               g) manutenzione delle strade di frontiera.
             3. Il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato  a
          provvedere  alle  attivita'  di  studio  e di ricerca nelle
          materie indicate al comma  2,  nonche'  alle  attivita'  di
          promozione   scientifica  e  culturale,  mediante  apposite
          convenzioni da  stipulare  con  enti  pubblici  e  privati,
          sentito  il parere del Comitato interministeriale di cui al
          comma 1, fino alla concorrenza della somma  di  lire  1.500
          milioni per l'anno 1992.
             4.   Per   consentire   il  funzionamento  del  Comitato
          interministeriale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
          di lire 100 milioni per l'anno 1992.
             5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi  3  e
          4,  pari  a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   medesimo,   all'uopo
          parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  'Ratifica  ed
          esecuzione di accordi internazionali'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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