Legge Ordinaria n. 681 del 31/12/1996 G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 1997
Finanziamento del censimento intermedio dell' industria e dei servizi nell' anno 1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Data di rilevazione e campo di osservazione
  1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.
  2.  Il  censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per
il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e
dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli  archivi
statistici  ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie,
per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti  archivi  e
per approfondimenti settoriali.
  3.  Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese
pubbliche e private e le relative unita'  locali  che  esercitano  la
loro    attivita'   nel   campo   dell'industria,   dei   servizi   e
dell'artigianato. Restano escluse dal  censimento  le  attivita'  che
formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
  4.  La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma
1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.   Il comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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