Legge Ordinaria n. 71 del 16/02/1996 Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1996, n. 44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni
urgenti concernenti il differimento dei termini di  cui  all'articolo
1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla
determinazione dei diritti aeroportuali, e' convertito in  legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 febbraio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CARAVALE, Ministro dei trasporti  e
                                  della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  23  dicembre  1995,  n. 573, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
          del 2 gennaio 1996.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 15.
 

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