Legge Ordinaria n. 73 del 22/02/1996 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1996, n. 46
Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprieta' intellettuale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3
della  legge  29  dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre
1995  dall'articolo  6  della  legge  13  luglio  1995,  n.  295,  e'
ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.
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          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n.
          747  (Ratifica  ed  esecuzione  degli  atti  concernenti  i
          risultati  dei  negoziati  dell'Uruguay  Round,  adottati a
          Marrakech il 15 aprile 1994), e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti legislativi,
          norme per  provvedere  all'adeguamento  della  legislazione
          interna  in  materia  di  proprieta' industriale a tutte le
          prescrizioni  obbligatorie   dell'accordo   relativo   agli
          aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti
          il  commercio,  di  seguito  denominato 'Accordo TRIPS', in
          particolare  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi   e
          criteri direttivi:
               a)  per  la modifica del regio decreto 21 giugno 1942,
          n. 929, e successive modificazioni e integrazioni,  recante
          testo  delle  disposizioni legislative in materia di marchi
          registrati:
               1) previsione di una  presunzione  di  contraffazione,
          conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
               2)  previsione  di  parametri per l'individuazione del
          concetto di notorieta' del marchio, conformemente  all'art.
          16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;
               b)  per  la modifica del regio decreto 25 agosto 1940,
          n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
          per modelli industriali:
               1)   previsione   del   requisito   della    creazione
          indipendente  del modello, conformemente all'art. 25, primo
          comma, dell'accordo TRIPS;
               c) per la modifica del regio decreto 29  giugno  1939,
          n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
          per invenzioni industriali:
               1)  previsione  di  limiti  per  le  utilizzazioni  di
          brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente
          all'art. 31 dell'accordo TRIPS;
               2) previsione di misure idonee a proteggere i  segreti
          industriali  e  commerciali  delle parti in un procedimento
          per contraffazione di brevetto di  invenzione  industriale,
          conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
               d)  per  la  modifica della legge 21 febbraio 1989, n.
          70, recante attuazione della  direttiva  n.  54/87/CEE  del
          Consiglio  del  16  dicembre  1986,  sulla disciplina delle
          topografie dei prodotti a semiconduttori:
               1) previsione  di  una  procedura  di  messa  in  mora
          del'acquirente  in  buona  fede  da  parte del titolare del
          diritto  e  dei   criteri   per   la   corresponsione   del
          corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona
          fede,  conformente  all'art.  37, primo comma, dell'accordo
          TRIPS".
             - Il testo dell'art. 6 della legge 13  luglio  1995,  n.
          295  (Differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
          legislative in materia di affari esteri e di difesa), e' il
          seguente:
             "Art. 6  (Delega  al  Governo).  -  1.  Il  termine  per
          l'esercizio  della  delega di cui all'art. 3 della legge 29
          dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre  1995.  I
          relativi  decreti  legislativi sono emanati su proposta del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro degli affari esteri".

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