Legge Ordinaria n. 238 del 25/07/1997 G.U. n. 174 del 28 Luglio 1997
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n.  210,  consiste  un  assegno,  reversibile  per   quindici   anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8  della  legge  2
maggio 1984, n.  111.  L'indennizzo  e'  cumulabile  con  ogni  altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato  annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato. 
  2. L'indennizzo di cui  al  comma  1  e'  integrato  da  una  somma
corrispondente all'importo dell'indennita'  integrativa  speciale  di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,  e  successive  modificazioni,
prevista per la prima qualifica  funzionale  degli  impiegati  civili
dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo  a
quello  della  presentazione  della  domanda.   La   predetta   somma
integrativa e' cumulabile con  l'indennita'  integrativa  speciale  o
altra analoga indennita' collegata alla variazione  del  costo  della
vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1  della  legge  25
febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo  sia  stato
gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il  periodo  ricompreso
tra   il   manifestarsi   dell'evento   dannoso    e    l'ottenimento
dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente articolo  e  del  primo  periodo  del  presente  comma,  con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 
  3. Qualora a causa delle vaccinazioni o  delle  patologie  previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente
diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e  un
assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge,
sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il
coniuge, i figli,  i  genitori,  i  fratelli  minorenni,  i  fratelli
maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano  anche  nel
caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia. Ai soggetti  ai  quali  e'  stato  gia'
corrisposto l'assegno una tantum nella  misura  di  lire  50  milioni
spetta, a domanda, da presentare entro il termine  del  30  settembre
1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi
legali e rivalutazione monetaria. 
  4. Qualora la persona sia deceduta  in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25  febbraio  1992,
n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria  di
cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, e successive modificazioni, nonche' dal  pagamento  della  quota
fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del  medesimo  articolo  8,
introdotto dall'articolo 1 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e
la cura delle patologie previste dalla  predetta  legge  n.  210  del
1992. 
  6. I benefici di cui  alla  presente  legge  spettano  altresi'  al
coniuge  che  risulti  contagiato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 1 della legge 25  febbraio  1992,  n.  210,  nonche'  al
figlio contagiato durante la gestazione. 
  7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia  ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito  invalidante  distinto  e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro  della  sanita'  con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per  cento  di  quello
previsto ai commi 1 e 2. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  4,  5,  6  e  7  si
applicano limitatamente all'anno 1997. Alla  copertura  dei  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai  commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria lire 64,6  miliardi  per  l'anno
1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 
  9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente  le  relative
domande, indirizzate al Ministro  della  sanita',  entro  il  termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti  post  -
trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini
decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di  cui
ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver  avuto  conoscenza  del
danno.  La  USL  provvede,  entro  novanta  giorni  dalla   data   di
presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande  stesse  e
all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4,  sulla  base  di
direttive del Ministero della sanita', che  garantiscono  il  diritto
alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative". 
  10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25  febbraio  1992,
n. 210, e' inserito il seguente: 
  "1 -bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni,  venga  a
conoscenza di casi di persone  danneggiate  da  complicanze  di  tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazioni di emoderivati, e' tenuto a  rispettare  il  segreto
d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze,  tutte
le misure occorrenti per la tutela della riservatezza  della  persona
interessata". 
  11. Le domande gia' presentate al Ministero della sanita',  per  le
quali alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  non  e'
ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse,  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   agli
assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, che
provvedono, entro novanta  giorni  dalla  data  del  ricevimento,  ad
inviarle  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali   territorialmente
competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3,  comma
1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma  9
del presente articolo. 
  12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, le commissioni medico - ospedaliere di cui  all'articolo  4
della legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  sono  integrate  con  medici
esperti nelle materie attinenti  alle  richieste  di  indennizzo,  ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092. 
  13. Alla presente legge sara' data la massima  pubblicita'  a  cura
degli  assessorati  alla  sanita'  delle  regioni  e  delle  province
autonome tramite affissione  di  copia  della  medesima  presso  ogni
ufficio delle prefetture e  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali
competente  in  materia  di  invalidi  civili,  presso  ogni  caserma
militare, presso gli uffici delle  aziende  unita'  sanitarie  locali
competenti in materia  di  vaccinazioni,  presso  tutti  i  consolati
all'estero della Repubblica italiana, presso tutti  i  reparti  degli
ospedali e delle case di cura private, nonche' nei locali adibiti  al
servizio trasfusionale. Essa sara' altresi' pubblicata nel  Bolletino
ufficiale del Ministero della sanita'. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3,  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascitti.
    Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 1 della legge  25 febbraio 1992,  n.
          210, e' il seguente:
            "Art.  1.   - 1.   Chiunque abbia riportato,  a causa  di
          vaccinazioni obbligatorie per  legge o  per ordinanza    di
          una  autorita' sanitaria italiana,  lesioni  o  infermita',
          dalle   quali   sia   derivata   una menomazione permanente
          della  integrita'  psico  -  fisica,  ha  diritto   ad   un
          indennizzo  da parte  dello  Stato  alle  condizioni e  nei
          modi stabiliti dalla presente legge.
            2.  L'indennizzo    di cui   al comma  1 spetta  anche ai
          soggetti che risultino   contagiati   da    infezioni    da
          HIV    a   seguito   di somministrazione di  sangue e  suoi
          derivati,  nonche'    agli  operatori  sanitari   che,   in
          occasione  e  durante il  servizio, abbiano riportato danni
          permanenti  alla  integrita'  psico  -  fisica  conseguenti
          a infezione contratta a seguito di  contatto con  sangue  e
          suoi  derivati provenienti da soggetti affetti da infezione
          da HIV.
            3.  I  benefici  di  cui  alla  presente  legge  spettano
          altresi'  a  coloro  che  presentino danni irreversibili da
          epatiti post - trasfusionali.
            4. I benefici di cui alla  presente legge  spettano  alle
          persone  non vaccinate   che abbiano  riportato,  a seguito
          ed  in conseguenza  di contatto  con persona  vaccinata,  i
          danni  di   cui al  comma 1,  alle persone che, per  motivi
          di lavoro o per incarico  del loro ufficio o  per    potere
          accedere   ad   uno  Stato estero,  si  siano sottoposte  a
          vaccinazioni  che,  pur non essendo obbligatorie, risultino
          necessarie, ai soggetti a rischio  operanti nelle strutture
          sanitarie   ospedaliere   che   si   siano   sottoposti   a
          vaccinazioni anche non obbligatorie".
            - Si riporta di seguito la  tabella B allegata alla legge
          29 aprile 1976, n. 177:
                                                           "Tabella B
              PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI
=====================================================================
           1a    2a      3a     4a      5a      6a      7a      8a
 GRADI    Cat.   Cat.   Cat.    Cat.    Cat.    Cat.    Cat.    Cat.
_____________________________________________________________________
      829.500 746.500 664.000 581.000 498.000 415.000 332.000 249.000
Caporal
maggiore
e caporale,
sottocapo e
comune di I
classe del
CEMM, primo
aviere e
aviere
scelto
      792.500 713.500 634.000 555.000 475.500 396.500 317.000 238.000
Allievo
carabiniere,
allievo guardia
di finanza, al-
lievo guardia
di pubblica
sicurezza,
allievo agente
di custodia
delle carceri
e allievo
guardia fore-
stale
      735.000 661.500 588.000 514.500 441.000 367.500 294.000 220.500
Soldato, co-
mune di II
classe del
CEMM, aviere
            -  Il   testo dell'art. 8  della legge 2 maggio  1984, n.
          111,  e' il seguente:
            "Art. 8 (Pensione o assegno   privilegiato tabellare).  -
          Le pensioni di cui  alla tabella B, allegata  alla legge 29
          aprile  1976, n. 177, aggiornata al  31 dicembre 1981,  per
          effetto  della  legge    29  gennaio  1980,    n. 9,   sono
          maggiorate  del  15 per  cento a  decorrere dal  1  gennaio
          1984  e  di  un  ulteriore  15  per cento a decorrere dal 1
          gennaio 1985, considerando, per tutti i   gradi  le  misure
          previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
            Per tutti gli altri dipendenti  militari, a decorrere dal
          1  gennaio 1984,   lo  stipendio  o  paga  che  concorre  a
          costituire    la    base  pensionabile  non    puo'  essere
          inferiore  all'importo  previsto    per  la prima categoria
          della tabella B citata nel precedente comma.
            Le percentuali della base   pensionabile, ai  fini  della
          liquidazione  delle   pensioni    o  assegni   privilegiati
          ordinari,   relative  ad infermita'  diverse  dalla   prima
          categoria,   sono  quelle  previste dall'art. 67  del testo
          unico  approvato    con  decreto    del  Presidente   della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della  legge 27 maggio 1959, n.
          324,  recante  miglioramenti    economici    al   personale
          statale  in  attivita' ed  in quiescienza e' il seguente:
            "Art.  1. -  A decorrere dal 1 luglio 1959,  al personale
          statale  il  cui  trattamento  per  stipendio,  paga      o
          retribuzione  e'  previsto  dalla tabella unica allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 11  gennaio  1956,
          n.  19,  e    successive modificazioni, e'   attribuita una
          indennita'  integrativa speciale  mensile determinata   per
          ogni  anno finanziario applicando,  su una base  fissata in
          lire    40.000  mensili  per    tutti  i    dipendenti,  la
          variazione percentuale   dell'indice del costo  della  vita
          relativo      all'anno  solare  immediatamente  precedente,
          rispetto a   quello del giugno   1956, che    si  considera
          uguale  a 100.  Nella percentuale che misura la  variazione
          si  trascurano  le  frazioni dell'unita' fino a   cinquanta
          centesimi  e  si    arrotondano  per  eccesso  le  frazioni
          superiori.
            Si  intende  per  indice del costo  della vita relativo a
          ciascun anno  solare,  la  media  aritmetica  degli  indici
          mensili  del  costo  della  vita che per l'anno stesso sono
          stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per  i
          settori dell'industria e del commercio.
            L'indennita'  integrativa  speciale  di cui al precedente
          primo comma:
            a)  e'   corrisposta in   misura   intera   al  personale
          provvisto   di stipendio, paga o retribuzione non inferiore
          alle lire 30.000 mensili lorde;
            b) e'  dovuta in  ragione di   un trentesimo  per    ogni
          mille    lire o frazione   di   mille  lire  di  stipendio,
          paga  o  retribuzione  nei confronti  del   personale   che
          sia    fornito    di    stipendio,    paga   o retribuzione
          inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
            c)   e'   ridotta   nella    stessa  proporzione    della
          riduzione    dello  stipendio    o  della    paga o   della
          retribuzione,   nei casi   di congedo  straordinario,    di
          aspettativa,    di    sanzione    disciplinare  od    altra
          posizione di    stato  che  importi    riduzione  di  dette
          competenze    ed  e' sospesa in tutti i casi di sospensione
          delle competenze stesse;
            d)   non    e'    cedibile,    ne'    pignorabile,    ne'
          sequestrabile,      ne'   computabile   agli   effetti  del
          trattamento di quiescenza, di previdenza e  dell'indennita'
          di licenziamento;
            e)  e'   esente dalle ritenute erariali  e non concorre a
          formare  il  reddito  complessivo  ai   fini   dell'imposta
          complementare.
            L'indennita'  integrativa   speciale compete   ad un solo
          titolo, con opzione per la  misura piu' favorevole nei casi
          di consentito cumulo di impieghi.
            Per   l'esercizio  1   luglio   1959-30    giugno   1960,
          l'importo  dell'indennita'  integrativa speciale, di cui al
          presente articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
            Per ciascuno    degli  esercizi  successivi,    l'importo
          dell'indennita' integrativa speciale  sara' determinato con
          decreto  del Ministro per il tesoro".
            -  Si  riporta  il  testo dei commi   14 e 15 dell'art. 8
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
          di finanza pubblica):
            "14. I farmaci  collocati nella classe di cui al    comma
          10,  lettera  a),    sono  a   totale carico   del Servizio
          sanitario nazionale   con la corresponsione,    da    parte
          dell'assistito,   di  una  quota fissa  per ricetta di lire
          5.000.Per i farmaci  collocati nella classe di cui al comma
          10, lettera  b), e'  dovuta una  partecipazione alla  spesa
          da parte  dell'assistito nella  misura del  50 per    cento
          del    prezzo  di  vendita al pubblico. I farmaci collocati
          nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a  totale
          carico dell'assistito.
            15.  Tutti  i cittadini sono  soggetti al pagamento delle
          prestazioni di diagnostica strumentale e di  laboratorio  e
          delle  altre  prestazioni specialistiche, ivi   comprese le
          prestazioni di   fisiokinesiterapia e le   cure    termali,
          fino   all'importo massimo  di  lire  100.000  per ricetta,
          con assunzione  a carico  del Servizio  sanitario nazionale
          degli importi eccedenti tale limite".
            -  Il  testo del  comma  16-ter  del  medesimo art.    8,
          introdotto  dall'art.  1  della  legge  23  dicembre  1994,
          n.   724   (Misure    di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "16      -ter.    Per      l'assistenza      farmaceutica
          l'esenzione   opera esclusivamente per i  farmaci collocati
          nella  classe  di    cui  al  comma  10,  lettera  b).  Per
          l'assistenza  farmaceutica  e  per le prestazioni di cui al
          comma 15 i cittadini  esenti, con esclusione degli invalidi
          di guerra titolari   di pensione   diretta  vitalizia,  dei
          grandi  invalidi  per servizio,   degli invalidi civili  al
          100  per cento e   dei grandi invalidi del  lavoro,    sono
          tenuti  comunque  al  pagamento    di  una  quota fissa per
          ricetta di lire 3.000  per prescrizioni di una confezione e
          di  lire  6.000  per   prescrizioni di   piu'    confezioni
          nonche'   per prescrizioni relative alle prestazioni di cui
          al comma 15".
            -  Si riporta  qui di  seguito l'art.  3, comma  1, della
          legge 25 febbraio 1992, n. 10:
            "I  soggetti  interessati ad ottenere l'indennizzo di cui
          all'art. 1, comma  1,   presentano domanda   al    Ministro
          della  sanita'   entro   il termine perentorio  di tre anni
          nel  caso di vaccinazioni o   di dieci  anni  nei  casi  di
          infezioni  da  HIV. I termini decorrono dal momento in cui,
          sulla base della documentazione di   cui ai commi  2  e  3,
          l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno".
            - Il testo dell'art.  4 della legge 25 febbraio 1992,  n.
          10, e' il seguente:
            "Art.    4.  -   1.   Il giudizio   sanitario sul   nesso
          causale  tra     la  vaccinazione,   la   trasfusione,   la
          somministrazione  di  emoderivati,  il  contatto    con  il
          sangue   e   derivati in   occasione    di  attivita'    di
          servizio e la menomazione dell'integrita'  psico - fisica o
          la  morte,  e'  espresso    dalla  commissione  medico    -
          ospedaliera di   cui all'art.    165    del    testo  unico
          approvato   con   decreto del  Presidente  della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092.
            2.  La commissione   medico -   ospedaliera  redige    un
          verbale    degli accertamenti   eseguiti   e  formula    il
          giudizio   diagnostico   sulle infermita' e  sulle  lesioni
          riscontrate.
            3.  La    commissione  medico  -   ospedaliera esprime il
          proprio parere sul nesso causale   tra le infermita'  o  le
          lesioni      e   la  vaccinazione,  la  trasfusione,     la
          somministrazione di emoderivati,  il contatto con il sangue
          e derivati in occasione di attivita' di servizio.
            4.  Nel    verbale  e'     espresso  il     giudizio   di
          classificazione  delle lesioni  e delle  infermita' secondo
          la tabella   A annessa   al testo unico    approvato    con
          decreto    del Presidente   della   Repubblica  23 dicembre
          1978,  n. 915, come  sostituita dalla tabella A    allegata
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre
          1981, n. 834".
            - Il testo  dell'art. 165 del D.P.R. 29 dicembre    1973,
          n. 1092, e' il seguente:
            "Art.   165.  -  Il  giudizio  sanitario  sulle  cause  e
          sull'entita' delle menomazioni dell'integrita'  fisica  del
          dipendente ovvero sulle cause della  sua morte  e' espresso
          dalle commissioni  mediche ospedaliere istituite:
            a)  presso  gli ospedali militari  principali o secondari
          dei comandi militari territoriali di regione;
            b)  presso  gli  ospedali  militari     marittimi  e   le
          infermerie autonome militari marittime;
            c)  presso  gli  istituti  medico legali dell'Aeronautica
          militare.
            Ciascuna commissione  medica ospedaliera e' composta   da
          almeno  tre ufficiali  medici,   compreso  il   presidente.
          La     commissione   e' presieduta     dal        direttore
          dell'ospedale,     dell'infermeria   o dell'istituto medico
          presso cui e'   costituita oppure da  un  ufficiale  medico
          superiore delegato dal direttore.
            La   commissione   medica   ospedaliera,   allorche'   si
          pronuncia  in relazione ad istanze  di militari  dei  Corpi
          di    polizia,  e'  integrata  da un   ufficiale medico del
          corpo di appartenenza del  militare, con  voto  consultivo;
          per  i  funzionari  di  pubblica  sicurezza  interviene  un
          ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
            Nel caso in cui  gli accertamenti riguardino  particolari
          infermita'  o  lesioni,  il  presidente puo' chiamare a far
          parte della commissione, di volta in volta, e  per  singoli
          casi, un medico specialista con voto consultivo".

    

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