Legge Ordinaria n. 242 del 23/07/1997 G.U. n. 175 del 29 Luglio 1997
Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzato un contributo  straordinario di lire 80 miliardi,
in ragione  di lire  30 miliardi  per l'anno 1997  e 25  miliardi per
ciascuno degli anni  1998 e 1999, per il  rifinanziamento della legge
29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della
Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una
quota  di  lire  22  miliardi  agli  inteventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 della  predetta legge n. 545 del 1987  e una quota di
lire  8 miliardi  agli  interventi di  cui al  comma  4 del  medesimo
articolo 1  e destinando, per  ciascuno degli  anni 1998 e  1999, una
quota  di lire  18,5 miliardi  per  le finalita'  di cui  al comma  1
dell'articolo  1  della predetta  legge  ed  una  quota di  lire  6,5
miliardi per gli  interventi di cui al comma 4  del medesimo articolo
1.
  2.  Entro trenta  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  della
presente legge, il Ministero dei  lavori pubblici, il Ministero per i
beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto
e Todi sottoscrivono apposito protocollo  di intesa per individuare e
definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di
sistemazione idrogeologica  nonche' degli interventi di  restauro sui
beni  artistici e  culturali,  con priorita'  al completamento  degli
interventi avviati.
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazoine   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
 
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art. 1,  commi  1 e  4, della  legge n.
          545/1987 (Disposizioni per il  definitivo    consolidamento
          della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) e' il seguente:
            "1.  A  completamento degli stanziamenti   della legge 12
          giugno 1984, n. 227, e' assegnato alla   regione Umbria  un
          contributo  straordinario  di  lire 180 miliardi negli anni
          1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e    40  miliardi,
          rispettivamente  per gli  anni 1987, 1988,  1989 e 1990, da
          destinare  agli  interventi  di  definitivo  consolidamento
          della Rupe  di  Orvieto  e  del  Colle  di  Todi,  valutati
          rispettivamente   in   lire  115  miliardi  e  in  lire  65
          miliardi. Alle relative opere si applicano le  disposizioni
          dell'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
            2.-3. (Omissis).
            4.  E' altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi
          negli anni 1987  - 1992   per interventi,    di  competenza
          del  Ministero    dei beni culturali   e    ambientali,  di
          recupero,    restauro,  conservazione, valorizzazione    ed
          utilizzazione    degli edifici,   nonche' dei  beni e delle
          opere di  pertinenza degli stessi, di cui alla    legge  12
          giugno  1984,  n.  227,  in  ragione di lire 5, 15, 20 e 20
          miliardi per ciascuno degli  anni   dal   1987   al   1990,
          sulla   base  di  un  programma  che garantisca continuita'
          di realizzazioni e completamento  delle opere in corso. Per
          gli anni successivi al 1990  gli stanziamenti  relativi  ai
          singoli    esercizi    finanziari  sono   quantificati  con
          legge finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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