Legge Ordinaria n. 28 del 18/02/1997 G.U. n. 48 del 27 Febbraio 1997 (suppl.ord.)
Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell' imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:
    "Art.   38-quater.   -   (Sgravio  dell'imposta  per  i  soggetti
domiciliati  e  residenti  fuori  della  Comunita'  europea). - 1. Le
cessioni  a  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della Comunita'
europea  di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  superiore  a  lire 300 mila destinati all'uso
personale  o  familiare,  da trasportarsi nei bagagli personali fuori
del  territorio  doganale  della  Comunita'  medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica
a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante
anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente  e  che  i  beni siano trasportati fuori della Comunita'
entro   il   terzo   mese   successivo   a  quello  di  effettuazione
dell'operazione.  L'esemplare della fattura consegnato al cessionario
deve  essere  restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di
uscita   dalla   Comunita',   entro   il   quarto   mese   successivo
all'effettuazione  della operazione; in caso di mancata restituzione,
il  cedente  deve  procedere alla regolarizzazione della operazione a
norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del
suddetto termine.
    2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al  rimborso  dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni
siano   trasportati   fuori  della  Comunita'  entro  il  terzo  mese
successivo  a  quello  della  cessione  e  che restituisca al cedente
l'esemplare  della  fattura  vistato  dall'ufficio  doganale entro il
quarto  mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il
rimborso  e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare
l'imposta  mediante  annotazione  della corrispondente variazione nel
registro di cui all'articolo 25.";
    b)  all'articolo  67,  comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad
essere   immessi  in  un  deposito  non  doganale  autorizzato"  sono
soppresse e la lettera e) e' abrogata;
    c)  all'articolo  69,  primo  comma,  le parole: "all'interno del
territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del
territorio della Comunita'".
    2.  Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) e' abrogata;
    b) all'articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    "4-bis.  In  deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni,  le prestazioni di servizi relative a beni
mobili,  comprese  le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato
membro  e  rese  nei  confronti  di  soggetti  d'imposta  residenti o
domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate,
se  i  beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro
in  cui  le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni,
qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano
ivi  effettuate  se  sono  rese ad un committente soggetto passivo di
imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al
di fuori del territorio dello Stato.";
    c)  all'articolo  40,  comma  9,  dopo  la parola: "nonche'" sono
inserite le seguenti: "le prestazioni di servizio," e dopo le parole:
"ai commi" sono inserite le seguenti: "4-bis,";
    d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) e' abrogata;
    e)  all'articolo  44,  comma 2, lettera b), le parole: "commi 5,"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 4- bis, 5,";
    f)  all'articolo  46,  commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono
sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 5, la
parola: "a)," e' soppressa;
    g)  all'articolo  47,  comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
    h)  all'articolo  50,  commi  1  e  3, le parole: "commi 5," sono
sostituite  dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 1 le
parole:  "lettere  a)  e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
c)"; allo stesso articolo 50, il comma 8 e' abrogato;
    i) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
    "Art.  50-bis  -  (Depositi  fiscali  ai  fini  IVA)  -  1.  Sono
istituiti,   ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  speciali
depositi  fiscali,  in  prosieguo  denominati  "depositi IVA", per la
custodia  di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla
vendita  al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a
gestire  tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite
di  autorizzazione  doganale,  quelle  esercenti  depositi  franchi e
quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi
IVA:
    a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
    b)  i  depositi  doganali,  compresi  quelli per la custodia e la
lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre
1934,  relativamente  ai beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
    2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero
del  direttore  delle  entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano  e  della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire
beni  nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti
che  riscuotono  la  fiducia  dell'Amministrazione  finanziaria.  Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997,
sono   dettati   le   modalita'   e   i   termini   per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ai  soggetti  interessati. L'autorizzazione puo'
essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero
dal  direttore  delle  entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita'
nella  gestione  del  deposito e deve essere revocata qualora vengano
meno  le  condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel
deposito  si  intendono  estratti  agli  effetti  del  comma 6, salva
l'applicazione  della  lettera  i)  del  comma  4.  Se il deposito e'
destinato  a  custodire  beni  per conto terzi, l'autorizzazione puo'
essere   rilasciata   esclusivamente   a   societa'  per  azioni,  in
accomandita  per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' coop-
erative  o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia
inferiore  ad  un  miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per  i  depositi  che  custodiscono beni, spediti da soggetto passivo
identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati
ad   essere   ceduti   al   depositario;   in   tal  caso  l'acquisto
intracomunitario  si considera effettuato dal depositario, al momento
dell'estrazione dei beni.
    3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai
sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, un
apposito  registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato
registro  deve  essere  conservato  ai  sensi  dell'articolo  39  del
predetto  decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato,
a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi
a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di
quelli  relativi  agli  scambi  eventualmente  intervenuti durante la
giacenza  dei  beni  nel  deposito medesimo. Con decreto del Ministro
delle  finanze  sono  indicate  le modalita' relative alla tenuta del
predetto   registro,   nonche'  quelle  relative  all'introduzione  e
all'estrazione dei beni dai depositi.
    4.  Sono  effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto le seguenti operazioni:
    a)   gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti  mediante
introduzione in un deposito IVA;
    b)  le  operazioni  di  immissione  in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
    c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in
altro   Stato  membro  della  Comunita'  europea,  eseguite  mediante
introduzione in un deposito IVA;
    d)  le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al
presente  decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella
lettera c);
    e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
    f)  le  cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito
IVA  con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea,
salvo  che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta
nel territorio dello Stato;
    g)  le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto
o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
    h)   le   prestazioni  di  servizi,  comprese  le  operazioni  di
perfezionamento  e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi
in  un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito
stesso  ma  nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
    i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
    5.  Il  controllo  sulla  gestione  dei depositi IVA e' demandato
all'ufficio  doganale  o  all'ufficio  tecnico  di  finanza  che gia'
esercita  la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma
2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici
delle  entrate  ed  i  comandi  del  Corpo  della  Guardia di finanza
possono,  previa  intesa  con  i  predetti  uffici, eseguire comunque
controlli  inerenti  al  corretto adempimento degli obblighi relativi
alle operazioni afferenti i beni depositati.
    6.  L'estrazione  dei  beni da un deposito IVA ai fini della loro
utilizzazione  o  in  esecuzione di atti di commercializzazione nello
Stato  puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli
effetti  dell'IVA  e  comporta  il  pagamento  dell'imposta;  la base
imponibile   e'   costituita  dal  corrispettivo  o  valore  relativo
all'operazione    non    assoggettata    all'imposta    per   effetto
dell'introduzione  ovvero,  qualora  successivamente  i  beni abbiano
formato  oggetto  di  una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo  all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non
gia'  compreso,  dell'importo  relativo alle eventuali prestazioni di
servizi  delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza  fino  al  momento  dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal
soggetto  che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono
stati  oggetto  di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza
pagamento   dell'imposta,   da   parte   del   soggetto  che  procede
all'estrazione,   questi  deve  provvedere  alla  integrazione  della
relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e
dell'imposta,  ed  alla  annotazione  della variazione in aumento nel
registro  di  cui  all'articolo  23 del citato decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   633   del   1972   entro   quindici  giorni
dall'estrazione  e  con riferimento alla relativa data; la variazione
deve,  altresi',  essere annotata nel registro di cui all'articolo 25
del   medesimo   decreto   entro   il   mese   successivo   a  quello
dell'estrazione.
    7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori  dei  depositi  IVA  assumono,  qualora  non  sia  stato gia'
nominato  un  rappresentante  fiscale,  la  veste  di  rappresentanti
fiscali  dei  soggetti  passivi d'imposta identificati in altro Stato
membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le
operazioni   intracomunitarie   concernenti  i  beni  introdotti  nei
suddetti depositi.
    8.  Il  gestore  del  deposito  IVA  risponde solidalmente con il
soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta
relativa   all'estrazione,   qualora   non   risultino  osservate  le
prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.";
    l) all'articolo 51, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,  lettera  a),  si
applicano  anche  alle  cessioni  dei  prodotti  agricoli  ed  ittici
effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello
stesso   articolo   34   per  l'applicazione  dell'imposta  nel  modo
normale.";
    m) all'articolo 58, il comma 2 e' abrogato;
    n)  e'  aggiunta  la  tabella  A-bis,  di  cui  all'allegato alla
presente legge.
    3.  Sono  considerate  regolari  le  operazioni  relative  a beni
nazionali  o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei
luoghi  indicati  nel  comma  8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera
h),  del  presente  articolo, o comunque annotate sul registro di cui
all'articolo  50,  comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993,
effettuate  prima  della  data  di  entrata in vigore del decreto del
Ministro  delle  finanze  di  cui  all'articolo  50-bis, comma 3, del
medesimo  decreto-legge  n.  331  del  1993,  introdotto dal comma 2,
lettera  i),  del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto.
 
          AVVERTENZA:
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca  "Istituzione
          e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. 26
          ottobre  1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   67   (Importazioni).   -    1.    Costituiscono
          importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
          introdotti  nel territorio dello Stato, che siano originari
          da Paesi o territori  non  compresi  nel  territorio  della
          Comunita'  e  che  non  siano  stati gia' immessi in libera
          pratica in altro Paese  membro  della  Comunita'  medesima,
          ovvero  che siano provenienti dai territori da considerarsi
          esclusi dalla Comunita' a norma dell'art. 7,  primo  comma,
          lettera b):
              a)  le  operazioni di immissione in libera pratica, con
          sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
          beni destinati a proseguire verso altro Stato membro  della
          Comunita' economica europea;
              b)  le  operazioni  di  perfezionamento  attivo  di cui
          all'art. 2, lettera b), del regolamento  CEE  n.  1999/1985
          del Consiglio del 16 luglio 1985;
              c)  le  operazioni  di ammissione temporanea aventi per
          oggetto beni destinati a essere riesportati tal quali, che,
          in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica
          europea, non fruiscano della esenzione totale dai  dazi  di
          importazione;
              d)  le  operazioni  di immissione in consumo relative a
          beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
          Dipartimenti francesi d'oltremare;
              e) (abrogata).
              2.  Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di
          reimportazione a scarico di esportazione  temporanea  fuori
          della    Comunita'    economica   europea   e   quelle   di
          reintroduzione  di  beni  precedentemente  esportati  fuori
          della Comunita' medesima".
              - Si riporta il testo dell'art. 69 del citato D.P.R. 26
          ottobre  1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 69 (Determinazione dell'imposta). - L'imposta  e'
          commisurata,  con  le  aliquote  indicate  nell'art. 16, al
          valore  dei  beni  importati  determinato  ai  sensi  delle
          disposizioni  in materia doganale, aumentato dell'ammontare
          dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta  sul
          valore  aggiunto,  nonche'  dell'ammontare  delle  spese di
          inoltro fino  al  luogo  di  destinazione  all'interno  del
          territorio  della  Comunita'  che  figura  sul documento di
          trasporto sotto la cui scorta i beni  sono  introdotti  nel
          territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti
          programmi  per  elaboratore  prodotti  in serie, concorre a
          formare il valore imponibile anche quello dei dati e  delle
          istruzioni  in  essi  contenuti. Per i beni che prima dello
          sdoganamento hanno formato oggetto nello  Stato  di  una  o
          piu'   cessioni,  la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          corrispettivo dell'ultima cessione.
              Per i beni che prima dello sdoganamento  hanno  formato
          oggetto  nello  Stato  di  una  o  piu'  cessioni,  la base
          imponibile  e'  costituita  dal  corrispettivo  dell'ultima
          cessione.
              Fatti  salvi  i  casi  di  applicazione  dell'art.  68,
          lettera c), per i beni nazionali reimportati a  scarico  di
          temporanea   esportazione   la  detrazione  prevista  negli
          articoli 207 e 208 del testo unico  approvato  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
          l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico
          si applicano, ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          soltanto  se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
          aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo  e  se
          lo   scarico  della  temporanea  esportazione  avviene  per
          identita'".
              - Si riporta il testo degli articoli 38,  40,  41,  44,
          46,  47,  50,  51,  58  del  D.L.  30  agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  recante  "Armonizzazione  delle  disposizioni  in
          materia  di  imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
          bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e  in  materia  di
          IVA  con  quelle  recate  da  direttive CEE e modificazioni
          conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'  disposizioni
          concernenti   la   disciplina  dei  centri  autorizzati  di
          assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi  di  imposta,
          l'esclusione   dall'ILOR   dei   redditi  di  impresa  fino
          all'ammontare   corrispondente   al   contributo    diretto
          lavorativo,   l'istituzione   per  il  1993  di  un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie", cosi' come modificati dalla presente legge:
              "Art.  38  (Acquisti  intracomunitari) . - 1. L'imposta
          sul   valore   aggiunto   si   applica    sugli    acquisti
          intracomunitari  di  beni  effettuati  nel territorio dello
          Stato nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni  o
          comunque  da  enti,  associazioni o altre organizzazioni di
          cui all'art. 4, quarto comma, del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
          d'imposta nel territorio dello Stato.
              2.   Costituiscono    acquisti    intracomunitari    le
          acquisizioni,  derivanti  da  atti  a titolo oneroso, della
          proprieta' di beni o di altro diritto  reale  di  godimento
          sugli  stessi,  spediti  o trasportati nel territorio dello
          Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita'  di
          soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da
          terzi per loro conto.
              3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
              a) (abrogata);
              b) la introduzione nel territorio dello Stato da  parte
          o  per  conto  di  un  soggetto  passivo  d'imposta di beni
          provenienti da  altro  Stato  membro.  La  disposizione  si
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
          Stato,     per    finalita'    rientranti    nell'esercizio
          dell'impresa,  di  beni  provenienti   da   altra   impresa
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
              c)  gli  acquisti  di  cui al comma 2 da parte di enti,
          associazioni ed altre organizzazioni  di  cui  all'art.  4,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
              d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o
          per conto dei soggetti indicati nella lettera  c)  di  beni
          dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
              e)  gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto
          nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se
          il cedente non  e'  soggetto  d'imposta  ed  anche  se  non
          effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
              4.  Agli  effetti del comma 3, lettera e, costituiscono
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
          7,5 metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al  decollo
          superiore  a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
          superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2  kW,  destinati
          al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni
          destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o  della
          pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in
          mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis,  primo  comma,
          lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  i  mezzi  di  trasporto  non   si
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
          percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione   sia
          effettuata  decorso  il  termine di sei mesi dalla data del
          provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in
          pubblici  registri  o  di altri provvedimenti equipollenti,
          ovvero navigato per oltre  cento  ore,  ovvero  volato  per
          oltre  quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
          termine  di  tre mesi dalla data del provvedimento di prima
          immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o  di
          altri provvedimenti equipollenti.
              5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
              a)  l'introduzione  nel  territorio dello Stato di beni
          oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
          usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art.   1,  comma  3,
          lettera  h),  del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
          europee 16  luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
          Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
          se  i  beni  sono  successivamente trasportati o spediti al
          committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
          di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
          fuori del territorio della  Comunita';  l'introduzione  nel
          territorio  dello  Stato di beni temporaneamente utilizzati
          per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
          beneficierebbero  della  ammissione temporanea in esenzione
          totale dai dazi doganali;
              b)  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati,  montati  o  assiemati  dal fornitore o per suo
          conto;
              c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
          nuovi e  da  quelli  soggetti  ad  accisa,  effettuati  dai
          soggetti  indicati  nel  comma  3, lettera c), dai soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma  dell'articolo  19,  terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
          che  non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei
          modi ordinari se  l'ammontare  complessivo  degli  acquisti
          intracomunitari  e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
          3,  del  presente  decreto,  effettuati  nell'anno   solare
          precedente  non  ha  superato  16  milioni di lire e fino a
          quando, nell'anno in corso, tale limite  non  e'  superato.
          L'ammontare  complessivo degli acquisti e' assunto al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli  acquisti
          di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui al comma 4 e degli
          acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
              d) gli acquisti di beni se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio  Stato  membro dell'esonero disposto per le piccole
          imprese.
              6.  La  disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
          si  applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino   per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone  comunicazione  all'ufficio nella dichiarazione, ai
          fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativa  all'anno
          precedente    ovvero    nella   dichiarazione   di   inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          dell'acquisto.  L'opzione  ha  effetto, se esercitata nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal  1  gennaio
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso.  Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve  essere
          comunicata  mediante  lettera raccomandata entro il termine
          di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca  ha
          effetto dall'anno in corso.
              7.    L'imposta    non   e'   dovuta   per   l'acquisto
          intracomunitario nel territorio dello Stato,  da  parte  di
          soggetto  passivo  d'imposta in altro Stato membro, di beni
          dallo stesso acquistati in altro Stato membro e  spediti  o
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
          soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre 1972, n.  633,  assoggettati  all'imposta  per  gli
          acquisti   intracomunitari  effettuati,  designati  per  il
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
              8. Si considerano effettuati in  proprio  gli  acquisti
          intracomunitari    da    parte   di   commissionari   senza
          rappresentanza".
              "Art.    40    (Territorialita'    delle     operazioni
          intracomunitarie).  -1.  Gli  acquisti intracomunitari sono
          effettuati nel territorio dello Stato se hanno per  oggetto
          beni,  originari  di  altro  Stato  membro o ivi immessi in
          libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  economica  europea, spediti o
          trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato  membro  nel
          territorio dello Stato.
              2.  L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
          nel territorio  dello  Stato  quando  l'acquirente  e'  ivi
          soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
          e'  stato  assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
          destinazione  del  bene.  E   comunque   effettuato   senza
          pagamento  dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
          spediti o trasportati in  altro  Stato  membro  se  i  beni
          stessi  risultano  ivi  oggetto  di  successiva  cessione a
          soggetto  d'imposta  nel territorio di tale Stato o ad ente
          ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari  e
          se   il   cessionario   risulta   designato  come  debitore
          dell'imposta relativa.
              3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  si
          considerano   effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
          cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,
          di  beni  spediti  o trasportati nel territorio dello Stato
          dal cedente o per suo  conto  da  altro  Stato  membro  nei
          confronti  di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
          di cessionari  che  non  hanno  optato  per  l'applicazione
          dell'imposta   sugli   acquisti  intracomunitari  ai  sensi
          dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso  delle
          cessioni  di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
          importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
          spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo  Stato.
          4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
              a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle
          di  beni  da  installare,  montare  o  assiemare  ai  sensi
          dell'art. 7, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
              b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
          accisa,  effettuate  nel territorio dello Stato, fino ad un
          ammontare nel corso dell'anno solare non superiore  a  lire
          54  milioni e sempreche' tale limite non sia stato superato
          nell'anno precedente. La  disposizione  non  opera  per  le
          cessioni  di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
          passivi in altro Stato membro  che  hanno  ivi  optato  per
          l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
              4-bis.  In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
          servizi   relative  a  beni  mobili,  comprese  le  perizie
          eseguite nel territorio di altro Stato membro  e  rese  nei
          confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
          territorio  dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
          beni sono spediti o trasportati al  di  fuori  dello  Stato
          membro  in  cui  le  prestazioni  sono  state  eseguite; le
          suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
          dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
          ad un committente soggetto  passivo  di  imposta  in  altro
          Stato  membro  ed  i  beni sono spediti o trasportati al di
          fuori del territorio dello Stato.
              5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
          e  le   relative   prestazioni   di   intermediazione,   si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
          inizio  la  relativa  esecuzione,  a  meno  che  non  siano
          commesse da soggetto passivo  in  altro  Stato  membro;  le
          suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
          nel  territorio  dello Stato se il committente delle stesse
          e' ivi soggetto passivo d'imposta.
              6.  In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, si considerano effettuate nel territorio dello  Stato,
          ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
          prestazioni    accessorie    ai    servizi   di   trasporto
          intracomunitario   e    le    relative    prestazioni    di
          intermediazione  commesse da soggetti passivi d'imposta nel
          territorio  dello  Stato;  le  stesse  prestazioni  non  si
          considerano   effettuate   nel   territorio   dello  Stato,
          ancorche' ivi eseguite, se  rese  ad  un  soggetto  passivo
          d'imposta in altro Stato membro.
              7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
          trasporto,  con  qualsiasi  mezzo,  di  beni  con  luogo di
          partenza e di arrivo nel territorio  di  due  Stati  membri
          anche  se  vengono  eseguite  singole  tratte nazionali nel
          territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
          Costituiscono,  altresi',  trasporti   intracomunitari   le
          prestazioni  di  vettoriamento,  rese tramite condutture od
          elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati
          membri o da questi provenienti.
              8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
          indicate nei  commi  5  e  6  e  da  quelle  relative  alle
          prestazioni  di  cui  all'art. 7, quarto comma, lettera d),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  relative  ad operazioni su beni mobili, si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato se  rela-
          tive  ad  operazioni  ivi  effettuate, con esclusione delle
          prestazioni di intermediazione rese a soggetti  passivi  in
          altro  Stato membro. Se il committente della prestazione di
          intermediazione   e'   soggetto   passivo   d'imposta   nel
          territorio  dello  Stato  la  prestazione  si considera ivi
          effettuata ancorche' l'operazione cui l'intermediazione  si
          riferisce sia effettuata in altro Stato membro .
              9.  Non  si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato le  cessioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  41
          nonche'  le  prestazioni  di  servizio,  le  prestazioni di
          trasporto  intracomunitario,   quelle   accessorie   e   le
          prestazioni  di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6
          e 8 rese  a  soggetti  passivi  d'imposta  in  altro  Stato
          membro".
              "Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili).  -
          1. Costituiscono cessioni non imponibili:
              a)  le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
          spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
          dall'acquirente, o da terzi per loro conto,  nei  confronti
          di  cessionari  soggetti di imposta o di enti, associazioni
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
          del decreto del  presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i beni
          possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad op-
          era  del  cedente  stesso  o  di  terzi,   a   lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione  non  si  applica  per  le  cessioni  di beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 5, lettera c), del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della  stessa;  le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi  sono  eseguiti  in conformita' degli articoli 6 e 8
          del presente decreto;
              b) le cessioni in base a cataloghi, per  corrispondenza
          e  simili,  di  beni  diversi da quelli soggetti ad accisa,
          spediti o trasportati dal  cedente  o  per  suo  conto  nel
          territorio   di   altro   Stato  membro  nei  confronti  di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti   intracomunitari  e  che  non  hanno  optato  per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare,  montare  o assiemare ai sensi della successiva
          lettera c). La disposizione  non  si  applica  altresi'  se
          l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
          non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
          quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
          ammontare  al  riguardo  stabilito  da questo Stato a norma
          dell'art.  28-  ter,  B,  comma  2,  della  direttiva   del
          Consiglio  n.   388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata
          dalla direttiva n. 680/CEE del 16  dicembre  1991.  In  tal
          caso  e'  ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
          nell'altro Stato membro dandone comunicazione  all'ufficio,
          nella   dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  relativa  all'anno   precedente   ovvero   nella
          dichiarazione   di   inizio   dell'attivita'   o   comunque
          anteriormente all'effettuazione della prima operazione  non
          imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal  1  gennaio
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
          solare nel corso del quale e' esercitata;  la  revoca  deve
          essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso;
              c)  le  cessioni,  con  spedizione  o   trasporto   dal
          territorio  dello  Stato,  nel  territorio  di  altro Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
              2.  Sono  assimilate  alle  cessioni di cui al comma 1,
          lettera a):
              a) (abrogata);
              b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi  di  trasporto
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
          altro  Stato  membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
          per loro conto, anche se non effettuate  nell'esercizio  di
          imprese,  arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
          sogetto passivo d'imposta;
              c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo  nel  territorio  dello  Stato,  o da terzi per suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
              3.  La  disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto   delle   operazioni   di   perfezionamento   o  di
          manipolazioni  usuali  indicate  nell'art.  38,  comma   5,
          lettera  a)  ,  o per essere ivi temporaneamente utilizzati
          per l'esecuzione  di  prestazioni  o  che  se  fossero  ivi
          importati  beneficierebbero  della ammissione temporanea in
          totale esenzione dai dazi doganali.
              4. Agli effetti del secondo comma degli artt. 8,  8-bis
          e  9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi i e 2,
          nonche' le prestazioni di servizi  indicate  nell'art.  40,
          comma  9,  del  presente  decreto, sono computabili ai fini
          della determinazione della percentuale  e  dei  limiti  ivi
          considerati".
              "Art.   44  (soggetti  passivi)  .  -  L'imposta  sulle
          operazioni   intracomunitarie   imponibili,   di   cui   ai
          precedenti  articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano
          le cessioni di beni,  gli  acquisti  intracomunitari  e  le
          prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata
          e  versata  secondo  le disposizioni del presente decreto e
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633.
              2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
              a)  per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal
          cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di
          cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
              b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto  comma,
          lettera  d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e per  quelle  di  cui  all'art.  40,
          commi  4-bis,  5,  6  e  8,  del  presente  decreto rese da
          soggetti passivi d'imposta non residenti  e  senza  stabile
          organizzazione  nel territorio dello Stato, dal committente
          se soggetto passivo nel territorio stesso.
              3.  Se  le  operazioni  indicate  nel  comma   1   sono
          effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
          senza  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato,
          gli obblighi e i diritti  derivanti  dall'applicazione  del
          presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
          modi  ordinari,  anche  da  un rappresentante residente nel
          territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
          del secondo comma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Se  sono  effettuate  solo  operazioni  non imponibili,
          esenti, non soggette o comunque senza obbligo di  pagamento
          dell'imposta,   la   rappresentanza  puo'  essere  limitata
          all'esecuzione degli obblighi  relativi  alla  fatturazione
          delle  operazioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  46,
          nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni  in  tal
          caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
          elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
              4.  Per  le  operazioni effettuate nel territorio dello
          Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto  residente
          in  altro  Stato  membro gli obblighi e i diritti derivanti
          dall'applicazione dell'imposta devono  essere  adempiuti  o
          esercitati  da  un rappresentante fiscale nominato ai sensi
          dell'art. 17, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
              "Art.     46     (Fatturazione     delle     operazioni
          intracomunitarie). -1.  La  fattura  relativa  all'acquisto
          intracomunitario  deve  essere  numerata  e  integrata  dal
          cessionario   o   committente   con    l'indicazione    del
          controvalore  in  lire  del  corrispettivo  e  degli  altri
          elementi  che  concorrono  a  formare  la  base  imponibile
          dell'operazione,   espressi   in   valuta  estera,  nonche'
          dell'ammontare dell'imposta, calcolata  secondo  l'aliquota
          dei  beni  o servizi acquistati. La disposizione si applica
          anche  alle  fatture  relative  alle  prestazioni  di   cui
          all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi
          d'imposta  nel  territorio  dello  Stato.  Se  trattasi  di
          acquisto intracomunitario senza  pagamento  dell'imposta  o
          non   imponibile   o   esente,   in   luogo  dell'ammontare
          dell'imposta nella fattura deve essere indicato  il  titolo
          unitamente alla relativa norma.
              2.  Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
          e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5,  6
          e  8,  non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura
          numerata a norma dell'art. 21 del  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   con
          l'indicazione, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  che
          trattasi  di  operazione  non  imponibile  o  non  soggetta
          all'imposta, con la specificazione  della  relativa  norma.
          La  fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero
          di identificazione attribuito,  agli  effetti  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  al  cessionario o committente dallo
          Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del  bene
          al  cessionario  di  questi  in diverso Stato membro, dalla
          fattura deve risultare specifico  riferimento.  La  fattura
          emessa  per  la  cessione di beni, spediti o trasportati da
          uno Stato membro in altro Stato  membro,  acquistati  senza
          pagamento  dell'imposta  a  norma  dell'art.  40,  comma 2,
          secondo   periodo,   deve   contenere    il    numero    di
          identificazione   attribuito  al  cessionario  dallo  Stato
          membro di destinazione dei beni  e  la  designazione  dello
          stesso quale debitore dell'imposta.
              3.  La  fattura  di cui al comma 2, se trattasi di beni
          spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
          ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel  territorio
          di  altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del
          numero di identificazione allo stesso  attribuito  da  tale
          Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi,
          per  corrispondenza  e simili, di cui all'art. 41, comma 1,
          lettera b), non  si  applica  la  disposizione  di  cui  al
          secondo periodo del comma 2.
              Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui
          all'art.  38, comma 4, nella fattura devono essere indicati
          anche  i  dati  di  identificazione  degli  stessi;  se  la
          cessione  non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti
          e professioni tiene luogo  della  fattura  l'atto  relativo
          alla cessione o altra documentazione equipollente.
              5.   Il   cessionario  o  committente  di  un  acquisto
          intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e  3,  lettere
          b)  e  c),  o committente delle prestazioni di cui all'art.
          40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la  relativa
          fattura  entro il mese successivo a quello di effettuazione
          dell'operazione deve emettere entro  il  mese  seguente  in
          unico   esemplare,  la  fattura  di  cui  al  comma  1  con
          l'indicazione   anche   del   numero   di   identificazione
          attribuito  agli  effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
          al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
          se ha  ricevuto  una  fattura  indicante  un  corrispettivo
          inferiore  a quello reale deve emettere fattura integrativa
          entro il quindicesimo giorno successivo alla  registrazione
          della  fattura originaria".   "Art. 47 (Registrazione delle
          operazioni intracomunitarie). -1. Le fatture relative  agli
          acquisti  intracomunitari  di cui all'art. 38, commi 2 e 3,
          lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma  1,
          secondo  periodo,  previa  integrazione  a  norma del primo
          periodo dello stesso comma, devono essere  annotate,  entro
          il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche successivamente ma
          comunque  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di
          cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
          26   ottobre   1972,   n.   633,   secondo  l'ordine  della
          numerazione,  con  l'indicazione  anche  del  corrispettivo
          delle  operazioni espresso in valuta estera.  Le fatture di
          cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate  entro  il
          mese  di  emissione.  Le  fatture  devono  essere  annotate
          distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi,
          anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto,
          con riferimento  rispettivamente  al  mese  di  ricevimento
          ovvero al mese di emissione.
              2.  I  contribuenti  di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          possono  annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro
          di cui al successivo  art.  24  anziche'  in  quello  delle
          fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
          termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
              3.  I  soggetti  di  cui  all'art. 4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare,  pre-
          via  loro  progressiva  numerazione,  le  fatture di cui al
          comma 1 del presente articolo in apposito registro,  tenuto
          e  conservato a norma dell'art.  39 dello stesso decreto n.
          633 del 1972, entro il mese successivo a quello in  cui  ne
          sono  venuti  in  possesso,  ovvero  nello  stesso  mese di
          emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
              4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
          di  cui  all'art.  46,  comma  2,  devono  essere  annotate
          distintamente nel registro di cui all'art. 23  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          secondo l'ordine della numerazione e con  riferimento  alla
          data della loro emissione.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 4 non si
          applicano alle operazioni relative ai  mezzi  di  trasporto
          nuovi,  di  cui  all'art.  38,  comma 4, delle quali non e'
          parte  contraente  un  soggetto   passivo   d'imposta   nel
          territorio dello Stato".
              "Art.     50    (Obblighi    connessi    agli    scambi
          intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di  cui
          all'art.  41,  commi  1,  lettera a), e 2, lettera c), e le
          prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono
          effettuate senza applicazione  dell'imposta  nei  confronti
          dei  cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il
          numero di  identificazione  agli  stessi  attribuito  dallo
          Stato membro di appartenenza.
              2.   Agli   effetti  della  disposizione  del  comma  1
          l'ufficio, su richiesta degli  esercenti  imprese,  arti  e
          professioni,  e secondo modalita' stabilite con decreto del
          Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di
          identificazione attribuito al cessionario o committente  da
          altro  Stato  membro  della  Comunita'  economica  europea,
          nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
          sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
              3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette  le
          prestazioni  di  cui  all'art.  40,  commi 4-bis, 5, 6 e 8,
          soggetti  all'imposta  deve  comunicare   all'altra   parte
          contraente  il  proprio  numero  di  partita  I.V.A.,  come
          integrato agli effetti delle  operazioni  intracomunitarie,
          tranne  che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto
          nuovi  da   parte   di   persone   fisiche   non   operanti
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
              4.  I  soggetti  di  cui  all'art. 4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che non  hanno  optato
          per     l'applicazione    dell'imposta    sugli    acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del  1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  deve   essere   presentata
          anteriormente   all'effettuazione   di   ciascun  acquisto;
          l'ufficio attribuisce il numero di partita I.V.A. a seguito
          di  dichiarazione,  redatta  in  duplice  esemplare  e   in
          conformita'  ad  apposito modello approvato con decreto del
          Ministro delle finanze, resa dai  soggetti  interessati  al
          momento  del  superamento  del  limite  di cui all'art. 38,
          comma 5, lettera c), del presente decreto.
              5. I movimenti relativi a beni spediti in  altro  Stato
          della  Comunita'  economica europea o da questo provenienti
          in base ad uno dei titoli non traslativi  di  cui  all'art.
          38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
          registro,  tenuto  e  conservato  a  norma dell'art. 39 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
              6.  I  contribuenti  devono  presentare   agli   uffici
          doganali  elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e  degli
          acquisti intracomunitari secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  6  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n. 16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,
          n.  75.  L'elenco  riepilogativo  delle  cessioni  e  degli
          acquisti deve contenere anche  l'indicazione  dei  soggetti
          passivi  in altro Stato membro o nel territorio dello Stato
          ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art.  41,  comma
          3,  ovvero  dell'art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto
          di perfezionamento o manipolazione nonche' la specifica del
          relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3,
          lettera c), devono presentare, secondo le  modalita'  ed  i
          termini  di  cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16
          del   1993,   l'elenco   riepilogativo    degli    acquisti
          intracomunitari.
              7.   Le   operazioni   intracomunitarie  per  le  quali
          anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
          emessa  fattura  o  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo  devono  essere comprese negli elenchi di cui
          al comma 6 con riferimento al periodo nel corso  del  quale
          e'  stata  eseguita  la  consegna o spedizione dei beni per
          l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
              8. (Abrogato)".
              "Art.   51   (Disposizioni   relative   ai   produttori
          agricoli).      -   1.  Per  gli  acquisti  intracomunitari
          imponibili  effettuati  dai  produttori  agricoli  di   cui
          all'art.  34, terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  l'imposta  si  applica
          secondo  le disposizioni dell'art. 47, comma 3, e dell'art.
          49, commi 1 e 2, del presente decreto .
              2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non  si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 34 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              3. Le disposizioni di cui all'art. 41. comma 1, lettera
          a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti  agricoli
          ed   ittici  effettuate  dai  produttori  agricoli  di  cui
          all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972.  n. 633, e successive modificazioni, che non
          hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso  art.
          34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale".
              "Art.  58  (Operazioni  non  imponibili).  -  Non  sono
          imponibili, anche agli effetti del secondo comma  dell'art.
          8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  le  cessioni  di   beni,   anche   tramite
          commissionari,  effettuate  nei  confronti  di cessionari o
          commissionari di  questi  se  i  beni  sono  trasportati  o
          spediti  in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,
          anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di
          questi. La disposizione si applica anche  se  i  beni  sono
          stati  sottoposti  per  conto del cessionario, ad opera del
          cedente stesso o di terzi, a  lavorazione,  trasformazione,
          montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
              2. (Abrogato)".
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - Si
          presumono ceduti i beni acquistati,  importati  o  prodotti
          che  non  si  trovano  nei  luoghi  in  cui il contribuente
          esercita la sua attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,
          filiali,  succursali,  dipendenze,  stabilimenti,  negozi o
          depositi  dell'impresa,  ne'  presso  suoi  rappresentanti,
          salvo  che  dimostrato  che  i  beni  stessi: a) sono stati
          utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b)  sono
          stati   consegnati  a  terzi  in  lavorazione,  deposito  o
          comodato o in  dipendenza  di  contratti  estimatori  o  di
          contratti    di   opera,   appalto,   trasporto,   mandato,
          commissione  o   altro   titolo   non   translativo   della
          proprieta'.
              Con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabilite
          le modalita' con le quali devono essere effettuate:
              a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
              b) la distruzione dei beni.
              Le  sedi  secondarie,  filiali  o   succursali   devono
          risultare  dalla  iscrizione  alla camera di commercio o da
          altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
          negozi e i depositi devono essere stati  indicati  a  norma
          dell'art.   35   o   del   primo  comma  dell'art.  81.  La
          rappresentanza  deve  risultare  da   atto   pubblico,   da
          scrittura  privata  registrata  o  da  lettera  annotata in
          apposito registro, in data anteriore a  quella  in  cui  e'
          avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
          in  relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
          rappresentato.
              La consegna dei beni a terzi, di cui alla  lettera  b),
          deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a
          norma  del  codice  civile o da apposito registro tenuto in
          conformita' all'art. 39 del  presente  decreto,  ovvero  da
          altro  documento conservato a norma dello stesso articolo o
          da atto registrato presso l'ufficio del registro.
              I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi  in
          cui  il contribuente esercita la sua attivita' si presumono
          acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e  nei
          modi  indicati  nel  primo  e  nel secondo comma, di averli
          ricevuti in base ad un  rapporto  di  rappresentanza  o  di
          lavorazione  o  ad  uno  degli altri titoli di cui al primo
          comma" .
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633.
              "Art. 39 (Tenuta e conservazione  dei  registri  e  dei
          documenti)  .  -  I registri previsti dal presente decreto,
          compresi i bollettari di cui  all'art.  32,  devono  essere
          numerati  e  bollati  ai  sensi  dell'art.  2215 del codice
          civile, in esenzione dai tributi di bollo e di  concessione
          governativa  e devono essere tenuti a norma dell'art.  2219
          dello stesso codice civile. La numerazione e  la  bollatura
          possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul
          valore   aggiunto   o  dall'ufficio  del  registro.  Se  la
          numerazione  e  la  bollatura  non  sono  state  effettuate
          dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto competente
          l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro  trenta
          giorni  darne  comunicazione  all'ufficio  dell'imposta sul
          valore  aggiunto  competente.  E'  ammesso   l'impiego   di
          schedari   a   fogli   mobili   o   tabulati   di  macchine
          elettrocontabili secondo  modalita'  previamente  approvate
          dalla   Amministrazione   finanziaria   su   richiesta  del
          contribuente.
              I  contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre   alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a condizione che nei registri  previsti  da  tali  articoli
          siano  indicati,  per  ogni  singola  annotazione, i numeri
          della pagina e della riga della corrispondente  annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche' le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli  altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati a norma dell'art. 22, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
              - Per il testo dell'art.  17  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, si
          rinvia alla nota all'art. 2.
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   23   (Registrazione   delle   fatture).   -  Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,  nell'ordine   della   loro   numerazione   e   con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art. 21, devono essere registrate  entro  il  mese  di
          emissione.
              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero
          progressivo e la data di  emissione  di  essa,  l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta,  distinti  secondo  aliquota  applicata, e la
          ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario  del
          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
          di cui al terzo comma  dell'art.  17,  del  cedente  o  del
          prestatore.
              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              Per   le   fatture   di   importo   inferiore   a  lire
          cinquantamila puo' essere annotato, in luogo  di  ciascuna,
          un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati
          i   numeri  delle  fatture  cui  si  riferisce  l'ammontare
          complessivo imponibile l'aliquota applicata.
              Nell'ipotesi di cui al  quinto  comma  dell'art.  6  le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale".
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  25  (Registrazione  degli  acquisti)  .   -   Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.  17,  e deve annotarle in apposito registro entro
          il mese  successivo  a  quello  in  cui  ne  e'  venuto  in
          possesso.
              Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e  cognome  se  non  si tratta di imprese, societa' o enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota.
              Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili
          o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21  devono  essere
          indicati,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              Per  le   fatture   di   importo   inferiore   a   lire
          cinquantamila,  che  non  siano relative a beni che formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o  dell'arte  o
          professione,  puo'  essere annotato, in luogo delle singole
          fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere
          indicati  i  numeri,  attribuiti  dal  destinatario,  delle
          fatture    cui   si   riferisce,   l'ammontare   imponibile
          complessivo delle operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,
          distinti secondo l'aliquota.
              La  disposizione  del comma precedente si applica anche
          per le fatture relative e prestazioni di  trasporto  e  per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo".
              -  Per  il  testo  dell'art.  34  del  citato D.P.R. n.
          633/1972, si rinvia alla nota all'art. 2.
              - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  50  del
          citato  D.L.  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,
          abrogato  dalla  presente legge: "8. Con l'osservanza delle
          prescrizioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  possono  essere  istituiti  e gestiti depositi non
          doganali autorizzati per la custodia di  beni  nazionali  o
          comunitari.  Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei
          beni  destinati  ad  essere  introdotti  in  tali  depositi
          nonche' le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai
          beni  in  essi  giacenti sono effettuati senza pagamento di
          imposta; la disposizione si applica anche relativamente  ai
          beni  nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle
          disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o
          si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi
          e nei punti franchi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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