Legge Ordinaria n. 344 del 08/10/1997 G.U. n. 239 del 13 Ottobre 1997
Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell' occupazione in campo ambientale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Sviluppo della progettazione di interventi
          ambientali e promozione di figure professionali)
    1.  Al  fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche   ambientali   la  progettazione  in  campo  ambientale,  il
Ministero  dell'ambiente,  nell'ambito  delle   proprie   competenze,
promuove  iniziative  di  supporto  alle azioni in tale settore delle
amministrazioni pubbliche, in  modo  da  aumentare  l'efficienza  dei
relativi  interventi,  anche  sotto  il  profilo  della  capacita' di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti  dell'Unione
europea.    Tale attivita' e' promossa e organizzata di intesa con le
regioni interessate e sentiti, ove necessario,  gli  altri  Ministeri
competenti.
    2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati
livelli   professionali  nella  realizzazione  e  nella  gestione  di
interventi ambientali prioritari, nel caso in  cui  siano  necessarie
specifiche  competenze  non  reperibili  nelle  figure  professionali
disponibili,  il  Ministero  dell'ambiente,  sentita  la   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   promuove   e   realizza,   in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati,  corsi  di formazione finalizzati al conseguimento delle
necessarie professionalita'. I progetti formativi saranno  finanziati
anche   mediante  utilizzo  delle  risorse  gia'  previste  per  tali
attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali.
    3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con  le
amministrazioni  interessate  e  in particolare con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di formazione anche
di  livello  universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla
preparazione  e  al  riconoscimento  di  profili  professionali   per
sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.
    4.  Per  le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo
il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione      dell'ambiente      (ANPA),      della     Commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della  legge  28
febbraio  1986,  n.  41,  e  puo'  stipulare apposite convenzioni con
universita', enti di ricerca,  istituti  speciali,  enti  pubblici  e
soggetti  privati  professionalmente  riconosciuti  e  con le regioni
interessate.
    5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4
e'  autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno
1997.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatti
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo  dell'art.  14,  comma    7,  della  legge  28
          febbraio  1986, n.   41 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria  1986)  e'  il  seguente: "7. Le proposte delle
          regioni,  sulla    base  delle    richieste  degli     enti
          interessati,  corredate  dall'attestato    regionale di cui
          all'art.  4, comma quinto, della legge 24   dicembre  1979,
          n.  650,  sono  presentate,    oltre che al Ministro    del
          bilancio    e     della      programmazione      economica,
          rispettivamente,  per  la   lettera  a)  del  comma   5  al
          Comitato  interministeriale di  cui all'art. 3  della legge
          10 maggio  1976, n.  319, per la lettera b)    al  Comitato
          interministeriale   di  cui  all'art.    5  del  D.P.R.  10
          settembre 1982,  n. 915; su tali proposte il  Ministro  per
          l'ecologia riferisce al  Parlamento entro centoventi giorni
          dalla   loro   presentazione,     al  fine    di  acquisire
          valutazioni utili  per la formazione   di   un    programma
          organico  di    politica    ambientale.   Le proposte delle
          amministrazioni devono    situare  ciascun    progetto  nel
          contesto  dei  rispettivi  piani regionali   di risanamento
          delle acque e per lo smaltimento dei  rifiuti  e  contenere
          indicatori   quantitativi   di  convenienza  ambientale  ed
          economica,  secondo  i  criteri  indicati  nella   delibera
          prevista dal  secondo  comma dell'art.  21  della legge  26
          aprile  1983,    n. 130,   che sara'  proposta al  CIPE dal
          Ministro del bilancio e    della  programmazione  economica
          d'intesa   col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica
          di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983,
          n. 130,  ai fini del giudizio  di  proponibilita'  e  della
          indicazione   delle  priorita'  i  relativi  progetti  sono
          valutati congiuntamente dal nucleo di    valutazione  degli
          investimenti  pubblici  del Ministero del  bilancio e della
          programmazione       economica    e    dalla    commissione
          tecnicoscientifica  per   la valutazione   dei progetti  di
          protezione o   risanamento ambientale    del  Ministro  per
          l'ecologia.  I  Comitati  interministeriali    di cui sopra
          deliberano   con composizione integrata  dal  Ministro  del
          bilancio  e  della programmazione economica.  Il presidente
          dei comitati stessi  trasmette al Ministro del  bilancio  e
          della  programmazione  economica   l'elenco dei progetti da
          finanziare per il recepimento nella proposta    complessiva
          da  sottoporre  al CIPE.  A tal  fine il CIPE  delibera sui
          progetti medesimi  con composizione integrata dal  Ministro
          per l'ecologia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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