Legge Ordinaria n. 454 del 23/12/1997 G.U. n. 303 del 31 Dicembre 1997
Interventi per la ristrutturazione dell' autotrasporto e lo sviluppo dell' intermodalità
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
    e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato).
  1.   La  presente  legge  si  propone  di  consentire  al  comparto
dell'autotrasporto  nazionale  di evolvere verso forme e modalita' di
servizio  piu'  evolute  e competitive e di incrementare il trasporto
combinato.  A  tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire
la   ristrutturazione   del   sistema   dell'autotrasporto   italiano
attraverso  un  complesso  di  interventi  volti  ad  incentivare  le
aggregazioni   tra   imprese,  nonche'  la  riduzione  delle  imprese
monoveicolari  ottenendo  in  tal  modo una riduzione di capacita' di
carico  complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire
un  maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi
e   un  minore  impatto  ambientale  in  coerenza  con  le  normative
dell'Unione europea in materia.
  2. Ai fini della presente legge si intende:
a)  per  autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b)  per  albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c)  per  impresa  di  autotrasporto,  la  persona  fisica o giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto  1985 n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del
libro V titolo Vl, capo I o del libro V, Titolo X capo II, sezioni II
e II-bis, del codice civile
f)   per   trasporto   combinato,  il  trasporto  di  merci  per  cui
l'autocarro,  il  rimorchio,il  semirimorchio  con  o senza i veicolo
trattore,  la  cassa  mobile  o  il  contenitore  effettuano la parte
iniziale  o  terminale  del  tragitto  su  strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
  3.  Per  il  conseguimento  di  maggiori  piu'  adeguati livelli di
sicurezza  stradale  e  di  protezione  dell'ambiente dalle emissioni
inquinanti  originate  dal  trasporto  stradale  di cose, nonche' per
determinare,  sulla  base del Piano generale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto  effettuano  mediante ricorso a tecniche intermodali ed
al  trasporto  combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo,
il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione adotta con proprio
decreto  un  piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999
delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e
dei  raggruppamenti  di  imprese.  Tali  benefici sono destinati alle
seguenti finalita':
a)  investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse
forme  di  garanzia  anche  per  ulteriori  investimenti aggiuntivi o
integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle
risorse complessive;
b)  incentivazione  all'esodo  volontario  delle imprese di trasporto
monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c)  incentivazione  delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e
dei  servizi  intermodali,  nei limiti del 15 per cento delle risorse
complessive;
d)  finanziamento  dei  mezzi  adibiti  alla  gestione  del trasporto
combinato,   per   l'acquisto   delle  attrezzature  necessarie  alla
movimentazione   delle  unita'  di  carico  specifiche  destinate  al
trasporto  combinato  per  ferrovia,  per  mare  e per vie navigabili
interne,  nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del
17 per cento delle risorse complessive.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 8 della legge 6
giugno  1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre  1994,  n.  681,  al  fine  di  tener  conto dell'evoluzione
economica  e  strutturale  del  settore,  le  funzioni  del  comitato
centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi sono integrate dalle
seguenti:
a)  il  comitato  centrale  opera  in posizione di autonomia sotto la
vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b)  il  comitato  centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione per la definizione degli obiettivi e
delle  priorita'  dell'azione  amministrativa,  ai  fini del concreto
miglioramento  e  dello  sviluppo  dell'autotrasporto di cose; presta
anche  la  propria  consulenza  su  tutte  le  questioni afferenti il
settore  dell'autotrasporto  di cose per conto di terzi, ivi comprese
quelle  concernenti  il  rispetto della normativa comunitaria e degli
altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione
europea e ad altri accordi internazionali;
c)  il  comitato  centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle  direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro
adozione  da  parte  del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione,
in conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;
d)  il  comitato  centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione  la  normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi
al  funzionamento  delle  commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento  delle  prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla
professione    di    autotrasportatore,   in   modo   da   assicurare
l'imparzialita'  di  giudizio e l'accertamento della professionalita'
conformemente alla normativa comunitaria;
e)  il  comitato  centrale  coordina  l'attivita'  dei  segretari dei
comitati provinciali e degli stessi comitati;
f)  il  comitato  centrale  propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione,   che  provvede  con  proprio  decreto,  i  criteri  per
l'accertamento   della   rappresentativita'   delle  associazioni  di
categoria  degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini
della   designazione  dei  rappresentanti  nei  comitati  centrale  e
provinciali;
g)  il  comitato  centrale  cura  le attivita' formative interessanti
l'autotrasporto  di  cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle
somme  a  tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le
risorse  dei  fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e  gli  altri
finanziamenti  dello  Stato  e  degli  enti  territoriali,  nonche' i
contributi   volontariamente   versati  da  organismi  privati  e  da
acquisire  con  la  procedura  di  cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della
legge  27  maggio  1993,  n.  162,  versate  dagli  autotrasportatori
iscritti  all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti
dagli  articoli  8  e  9  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla
presente  legge,  nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi.  A  tal  fine  la normativa contabile per l'amministrazione
delle   quote   versate  dagli  autotrasportatori  e'  stabilita  con
provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti  relativi  allo svolgimento dell'attivita' del comitato
centrale  sono  assunti  e formalizzati a seguito della deliberazione
dello  stesso  comitato,  con provvedimento adottato dal presidente o
dal  vicepresidente  delegato.  Alle  relative  dotazioni provvede il
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
  5.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per  l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al
titolo  I  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono prorogati nel loro
mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
  6.   Tutte   le   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio  e  a  qualsiasi  titolo devono essere iscritte all'albo
degli autotrasportatori.
  7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione riferisce annualmente e
comunque   entro  il  30  settembre  al  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione  della  presente  legge, sul conseguimento degli obiettivi
programmatici  volti  al  riequilibrio della domanda di trasporto tra
strada,  ferrovia  e  cabotaggio  marittimo,  sulla valutazione degli
effetti  conseguiti  sul  mercato  del  trasporto e sulla rispondenza
degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - L'art. 40 della legge 6 giugno 1974,  n.  298,  recante
          "Istituzione  dell'albo  nazionale degli  autotrasportatori
          di  cose     per  conto     di  terzi,   disciplina   degli
          autotrasportatori  di  cose  e istituzione di un sistema di
          tariffe  a  forcella per  i trasporti di merci  su strada",
          pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  31 luglio   1974,  n.
          200, cosi' recita:
                                   "Capo II
                          Trasporti per conto di terzi
            Art. 40  (Definizione). - E' trasporto  di cose per conto
          di   terzi  l'attivita'     imprenditoriale       per    la
          prestazione    di      servizi    di  trasporto  verso   un
          determinato corrispettivo".
  - La legge  8 agosto 1985, n. 443  "Leggequadro per l'artigianato",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
             - L'art. 41 della legge n. 298/1974 cosi' recita:
            "Art. 41  (Autorizzazioni). - 1. Per  l'effettuazione dei
          trasporti di  cose per  conto di  terzi  e' necessario  che
          l'imprenditore    sia iscritto   nell'albo nazionale  degli
          autotrasportatori  di cose   per conto di  terzi  ed  abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
            2.    L'autorizzazione    consente   l'effettuazione   di
          trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
            3.  L'autorizzazione     e'  accordata      per   ciascun
          autoveicolo,   di cui alle lettere  d), e) ed f)  dell'art.
          26  del  testo    unico  delle  norme  sulla   circolazione
          stradale,  approvato    con il decreto del Presidente della
          Repubblica 15 giugno 1959, n.  393; essa vale per il traino
          dei   rimorchi   e      semirimorchi   che   siano    nella
          disponibilita'  della  stessa  impresa  o  di altre imprese
          iscritte  nell'albo  degli  autotrasportatori  e        che
          abbiano   ottenuto  autorizzazione   ovvero   siano   nella
          disponibilita'      di  consorzi    o    cooperative    cui
          partecipino  imprese iscritte  all'albo   e   che   abbiano
          ottenuto     autorizzazione.   Nei trasporti internazionali
          il traino  e' esteso a   veicoli rimorchiati  immatricolati
          all'estero.
            4.    L'immatricolazione di   rimorchi e  semirimorchi da
          parte delle imprese nonche' da  parte dei consorzi e  delle
          cooperative    di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto
          del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati  per
          ciascun    veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo al loro
          traino.
            5.   Da     parte   di     ciascuna   impresa    iscritta
          nell'albo    degli autotrasportatori   non possono   essere
          immatricolati  veicoli di  cui alla  lettera e)   dell'art.
          26    del  testo   unico   delle norme   sulla circolazione
          stradale, approvato con   il decreto del  Presidente  della
          Repubblica  15 giugno  1959, n. 393, in numero superiore  a
          quello dei veicoli rimorchiati  di cui all'art.   28  dello
          stesso testo  unico in disponibilita' della stessa impresa.
            6.  L'immatricolazione  di rimorchi, di semirimorchi e di
          trattori  in  numero  superiore     a  quanto      indicato
          rispettivamente  ai    commi 4   e 5 puo' essere  prevista,
          sentito il  comitato centrale per  l'albo, con decreti  del
          Ministro  dei   trasporti emanati   in attuazione  di norme
          internazionali,  ovvero   tenendo   conto di    particolari
          tecniche    di  traporto,    nonche'    con    decreti  che
          recepiscano  accordi  economici collettivi conclusi  fra le
          associazioni piu'  rappresentative degli autotrasportatori,
          presenti   nel    comitato  centrale    per    l'albo,    e
          dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
            7.  Il    Ministro dei   trasporti, sentito,  il comitato
          centrale per l'albo, puo', con proprio decreto,   prevedere
          il rilascio di speciali autorizzazioni con  limiti relativi
          alle  cose    oggetto del trasporto, alla   portata,   alle
          caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,  all'ambito
          territoriale ed alla validita' temporale.
            8.  Dell'autorizzazione    e  dei limiti   a cui essa sia
          soggetta deve essere fatta menzione in apposito   documento
          che deve accompagnare il trasporto.
            9.  Le   autorizzazioni vengono  rilasciate dagli  uffici
          provinciali della  motorizzazione  civile e  dei  trasporti
          in concessione   alle  imprese  che  abbiano  la  sede  nel
          territorio  di  competenza degli uffici stessi    e     che
          siano     iscritte     nell'albo       nazionale      degli
          autotrasportatori  di  cose per conto di  terzi. A tal fine
          le  suddette  imprese     allegano   alla      domanda   di
          autorizzazione il  certificato di iscrizione all'albo.
            10.   Il Ministro  dei  trasporti adotta  i provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta  del trasporto  di merci   su
          strada    sia adeguata alla domanda, sentite le regioni  ed
          il comitato centrale per  l'albo,  che  devono    esprimere
          pareri   nel      termine  di  trenta  giorni.    Con  tali
          provvedimenti   il    Ministro   fissa    i   criteri    di
          priorita'      per   l'assegnazione   delle  autorizzazioni
          contingentate".
             - L'art. 8 della legge n. 298/1974 cosi' recita:
            "Art.  8  (Attribuzioni  del  comitato  centrale).  -  Il
          comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:
            a) curare  la formazione,  la tenuta  e la  pubblicazione
          dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di  cose
          per conto di terzi;
            b) proporre al  Ministero dei trasporti e  dell'aviazione
          civile  la  specificazione   delle attivita'  di  trasporto
          per  le quali  occorra un'abilitazione, e    dei  requisiti
          speciali    per il loro   esercizio, a norma del successivo
          art. 16;
            c) promuovere,   anche  d'intesa  con  le    associazioni
          nazionali   della   categoria,     lo  sviluppo    ed    il
          miglioramento dell'autotrasporto  di cose;
            d)  proporre  la determinazione  e   la   modifica  delle
          tariffe  di trasporto;
            e)  esprimere,    quando cio'   sia richiesto, pareri  su
          provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;
            f) coordinare  l'attivita'    dei  comitati  regionali  e
          vigilare su di essa;
            g)  decidere,  in  via  definitiva, sui ricorsi avverso i
          provvedimenti dei comitati provinciali;
            h)    proporre    al  Ministro    per    i    trasporti e
          l'aviazione   civile  l'importo    del    contributo  annuo
          previsto   dal  successivo art.  63, secondo comma,  tenuto
          conto delle  spese occorrenti per   la  gestione  dell'albo
          stesso".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 7 novembre
          1994,  n.  681, riguardante  "Regolamento recante norme sul
          sistema  delle  spese  derivanti  dal    funzionamento  del
          comitato  centrale  per   l'albo degli autotrasportatori di
          cose per  conto di  terzi" e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
            - L'art. 92 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante
          "Ratifica    ed    esecuzione   dei      seguenti   accordi
          internazionali firmati  a Roma il 25 marzo 1957:
            a)  Trattato  che   istituisce   la   Comunita'   europea
          dell'energia atomica ed atti allegati;
            b)  Trattato  che    istituisce  la  Comunita'  economica
          europea ed atti allegati;
            c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
          Comunita' europee", pubblicato  nella Gazzetta    Ufficiale
          23  dicembre   1957, n.  317 - supplemento ordinario, cosi'
          recita:
                                 "Sezione III
                           Aiuti concessi dagli Stati
            Art. 92. - 1.  Salvo  deroghe  contemplate  dal  presente
          trattato, sono incompatibili con  il mercato  comune, nella
          misura  in    cui  incidono  sugli  scambi    fra gli Stati
          membri, gli aiuti concessi  dagli Stati, ovvero    mediante
          risorse    statali,    sotto    qualsiasi     forma,   che,
          favorendo talune imprese o talune   produzioni,  falsino  o
          minaccino di falsare la concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
            a)  gli  aiuti  a carattere   sociale concessi ai singoli
          consumatori a condizione   che    siano    accordati  senza
          discriminazioni  determinate dall'origine dei prodotti;
            b) gli aiuti destinati a  ovviare ai danni arrecati dalle
          calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali;
            c)    gli  aiuti   concessi all'economia   di determinate
          regioni  della  Repubblica  federale     di  Germania   che
          risentono    della divisione della Germania,  nella  misura
          in   cui sono   necessari   a   compensare   gli  svantaggi
          economici provocati da tale divisione.
            3.   Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
            a)   gli aiuti   destinati   a favorire    lo    sviluppo
          economico    delle  regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione;
            b)     gli    aiuti    destinati    a    promuovere    la
          realizzazione  di   un importante   progetto   di    comune
          interesse  europeo    oppure   a   porre rimedio a un grave
          turbamento dell'economia di uno Stato membro;
            c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
          attivita' o di talune regioni  economiche,  sempreche'  non
          alterino le condizioni degli scambi in  misura contraria al
          comune    interesse.  Tuttavia,  gli aiuti alle costruzioni
          navali  esistenti  alla data del 1 gennaio 1957, in  quanto
          determinati  soltanto   dall'assenza  di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che si applicano  per  l'abolizione  dei    dazi
          doganali,    fatte    salve    le disposizioni del presente
          Trattato relative  alla  politica  commerciale  comune  nei
          confronti dei Paesi terzi;
            d)  gli  aiuti    destinati a promuovere la cultura  e la
          conservazione del   patrimonio, quando   non alterino    le
          condizioni    degli  scambi    e  della concorrenza   nella
          Comunita' in misura  contraria all'interesse comune;
            e)  le altre   categorie   di aiuti,   determinate    con
          decisione    del  Consiglio,  che    delibera a maggioranza
          qualificata  su proposta della Commissione".
            - L'art. 5  del decreto del Presidente della   Repubblica
          7 novembre 1994, n. 681, cosi' recita:
            "Art.  5.  -  1.    Le quote dovute ai sensi dell'art.  2
          della legge 27 maggio 1993, n.   162, e  determinate  sulla
          base  delle disposizioni di cui  all'art.  4  del  presente
          regolamento,    nonche'   i   proventi   a qualsiasi titolo
          realizzati,  devono    essere  versati  su  apposito  conto
          corrente postale intestato al  comitato centrale per l'albo
          nazionale   delle   persone  fisiche  e     giuridiche  che
          esercitano l'autotrasporto di cose per  conto di  terzi con
          vincolo    di  successivo    versamento  alla  contabilita'
          speciale di cui al comma 2.
            2.  A    far  tempo dal 30   gennaio di ciascun anno,  il
          presidente del comitato   centrale per    l'albo  provvede,
          mediante  postagiro    firmato anche da un  vice presidente
          eletto con le modalita'   di cui all'art.   3,  comma    5,
          della    legge 6   giugno 1974, n.  298, al  prelievo delle
          somme  affluite  sul  conto  corrente  postale di  cui   al
          comma  1, versandole sulla contabilita' speciale  istituita
          presso  la  tesoreria provinciale   dello Stato   di   Roma
          intestata:    comitato  centrale    per  l'albo       degli
          autotrasportatori       -     gestione    albo    nazionale
          autotrasportatori,  al     quale   affluiranno   le   quote
          associative di cui al comma 1.
            3.   A   valere   sui   fondi depositati  nella  predetta
          contabilita' speciale,   saranno   emessi    esclusivamente
          ordinativi    a    favore    del Tesoro   dello Stato   con
          imputazione  ad un   capitolo dello   stato  di  previsione
          delle   entrate   statali,  da  istituire  per  poi  essere
          successivamente  trasferiti    su  apposito   capitolo   di
          spesa    del  Ministero dei trasporti e  della navigazione,
          anch'esso da istituire.  Gli ordinativi saranno firmati dal
          presidente o da un vice presidente  del  comitato  centrale
          dell'albo degli autotrasportatori".
            -   L'art.   2   della  legge  27 maggio  1993,  n.  162,
          riguardante "Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge  29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti
          per il settore dell'autotrasporto di cose  per    conto  di
          terzi",  pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale 28 maggio
          1993, n. 123, e' il seguente:
            "Art.  2.    - 1. Con   regolamento da  emanare, ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.    400,  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta  del
          Ministro dei trasporti,   di concerto con  il  Ministro  di
          grazia  e  giustizia,  entro  novanta  giorni dalla data di
          pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale    della  presente
          legge, sara' disciplinato  il  sistema  di  gestione  delle
          spese    derivanti    dal  funzionamento    del    comitato
          centrale  per  l'albo  nazionale   degli  autotrasportatori
          e  delle    relative  spese    sostenute  per    i comitati
          provinciali.
            2. Il regolamento  di cui al comma 1  dovra'    prevedere
          che   le  somme  versate  dagli  autotrasportatori  saranno
          utilizzate esclusivamente  per  la    tenuta  degli    albi
          provinciali,  nonche'  la  misura delle  quote dovute dagli
          autotrasportatori in rapporto  al numero, al  tipo  e  alla
          portata dei veicoli.
            3.  Nel  regolamento di cui   al comma 1 saranno altresi'
          disciplinate le  modalita' di   pagamento delle   quote  di
          cui  al    comma  2   e della rendicontazione delle   spese
          sostenute  dai comitati  provinciali per l'albo.
            4. La composizione del comitato centrale e  dei  comitati
          provinciali  sara'    rideterminata    con    decreto   del
          Ministro   dei   trasporti,   da emanare   entro    novanta
          giorni    dalla  data   di   pubblicazione   nella Gazzetta
          Ufficiale     della  presente  legge,   assicurando      la
          maggioranza  dei   componenti   ai   rappresentanti   delle
          associazioni        degli  autotrasportatori   e      delle
          associazioni  nazionali    di rappresentanza, assistenza  e
          tutela   del movimento   cooperativo,   riconosciute    dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
             - L'art. 9 della legge n. 298/1974, cosi' recita:
            "Art.  9  (Attribuzioni dei  comitati  provinciali).  - I
          comitati   provinciali   per   l'albo   hanno  le  seguenti
          attribuzioni:
            a) ricevere ed  istruire le domande delle    imprese  per
          l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
            b)   redigere  l'elenco  di   tutti  gli  iscritti  della
          provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne
          la pubblicazione;
            c) accertare se permangono i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'albo;
            d)  deliberare    le sospensioni,   le cancellazioni e  i
          provvedimenti   disciplinari   previsti   nei    successivi
          articoli;
            e)  provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare
          le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
            f) curare l'osservanza,  da parte dei propri    iscritti,
          delle  norme  in   materia di   autotraporto   di cose  per
          conto  di  terzi, ai  fini dell'applicazione delle sanzioni
          disciplinari previste dalla presente legge;
            g)   promuovere,  nell'ambito   locale,  anche   d'intesa
          con   le associazioni  della  categoria,  lo   sviluppo  ed
          il  miglioramento dell'autotrasporto di cose;
            h)  esercitare ogni  altro ufficio  ad essi  delegato dal
          comitato centrale".
            -    Il titolo   I   della legge  n.  298/1974, riguarda:
          "Istituzione dell'albo  nazionale degli   autotrasportatori
          di cose  per conto  di terzi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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