Legge Ordinaria n. 302 del 03/08/1998 G.U. n. 196 del 24 Agosto 1998
Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Documenti da allegare all'istanza di vendita
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  567  del codice di procedura
civile e' sostituito dai seguenti:
  "Il  creditore  che  richiede  la  vendita  deve  provvedere, entro
sessanta  giorni  dal  deposito  del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto  del  catasto  e  delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione  urbanistica  di  cui  all'articolo  18  della  legge 28
febbraio  1985,  n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito
del  ricorso,  nonche'  i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative  all'immobile  pignorato;  tale  documentazione  puo' essere
sostituita  da un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari.
  La  documentazione  di  cui  al  secondo comma puo' essere allegata
anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
  Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione
di  cui  al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo
della  stessa,  il  giudice  dell'esecuzione pronuncia ad istanza del
debitore  o  di  ogni  altra  parte  interessata  o  anche  d'ufficio
l'ordinanza   di   estinzione   della   procedura  esecutiva  di  cui
all'articolo  630,  secondo  comma,  disponendo che sia cancellata la
trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica l'articolo 562, secondo
comma".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
            -  Il    testo  vigente  dell'art.    567  del  codice di
          procedura  civile,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  567  (Istanza  di vendita). - Decorso il temine di
          cui all'art.  501,  il   creditore pignorante   e    ognuno
          dei  creditori    intervenuti  muniti  di  titolo esecutivo
          possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
            Il   creditore   che    richiede    la    vendita    deve
          provvedere,    entro  sessanta  giorni   dal deposito   del
          ricorso,  ad allegare  allo stesso l'estratto del   catasto
          e   delle mappe  censuarie, il  certificato di destinazione
          urbanistica di  cui all'art. 18 della   legge  28  febbraio
          1985,    n. 47,   di data   non  anteriore a  tre mesi  dal
          deposito  del ricorso,   nonche'   i   certificati    delle
          iscrizioni     e     trascrizioni  relative    all'immobile
          pignorato,  tale documentazione  puo'  essere sostituita da
          un certificato   notarile attestante  le  risultanze  delle
          visure catastali e dei registri immobiliari.
            La  documentazione di  cui al  secondo comma  puo' essere
          allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
          titolo esecutivo.
            Qualora  non  sia  depositata  nei  termini prescritti la
          documentazione  di  cui  al    secondo  comma,  ovvero   il
          certificato notarile sostitutivo della  stessa, il  giudice
          dell'esecuzione   pronuncia ad  istanza del debitore  o  di
          ogni   altra   parte   interessata   o   anche    d'ufficio
          l'ordinanza  di    estinzione della procedura esecutiva  di
          cui all'art.    630,  secondo  comma,  disponendo  che  sia
          cancellata  la  trascrizione  del  pignoramento. Si applica
          l'art. 562, secondo comma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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