Legge Ordinaria n. 336 del 28/09/1998 G.U. n. 228 del 30 Settembre 1998
Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all' entrata in vigore del codice di procedura penale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nei procedimenti penali in corso  alla data di entrata in vigore
della presente legge, aventi ad oggetto  i reati di cui agli articoli
285  e 422  del codice  penale, commessi  anteriormente alla  data di
entrata  in vigore  del  codice di  procedura  penale, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata  massima delle indagini preliminari e'  di tre anni
ove  ricorra   l'ipotesi  di  cui   alla  lettera  b)  del   comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
                                 ____________
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art. 285   del  codice penale,  come
          modificato     a   seguito   del      decreto   legislativo
          luogotenenziale  10  agosto   1944, n.  224,  disciplinante
          l'abolizione  della  pena di  morte  nel  codice penale, e'
          il seguente:
            "Art.   285 (Devastazione,   saccheggio   e strage).    -
          Chiunque    allo scopo  di attentare  alla sicurezza  dello
          Stato,   commette  un    fatto  diretto    a  portare    la
          devastazione,    il saccheggio  o la  strage nel territorio
          dello  Stato  o  in  una parte  di  esso  e'   punito   con
          l'ergastolo".
            -    Il testo   dell'art. 422   del  codice penale,  come
          modificato     a   seguito   del      decreto   legislativo
          luogotenenziale  10  agosto   1944, n.  224,  disciplinante
          l'abolizione  della  pena di  morte  nel  codice penale, e'
          il seguente:
            "Art. 422 (Strage). - Chiunque,  fuori dei casi preveduti
          dall'art.  285, al  fine di uccidere, compie  atti tali  da
          porre    in  pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se
          dal    fatto  deriva  la  morte  di   piu'   persone,   con
          l'ergastolo.
            Se   e'   cagionata   la  morte   di  una  sola  persona,
          si   applica l'ergastolo.   In   ogni   altro    caso    si
          applica  la  reclusione  non inferiore a quindici anni".
            - La lettera  b) del comma 2 dell'art. 407  del codice di
          procedura  penale   disciplina   la  durata  massima  delle
          indagini   preliminari riguardanti  notizie  di  reato  che
          rendono  particolarmente  complesse le investigazioni   per
          la molteplicita'  di  fatti  tra loro  collegati ovvero per
          l'elevato numero di  persone sottoposte alle indagini o  di
          persone offese.

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