Legge Ordinaria n. 337 del 28/09/1998 G.U. n. 228 del 30 Settembre 1998
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione ( Stralcio degli articoli 56, 61 ( commi 31 e 32), 65 e 66 del disegno di legge C2372, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore   della  presente  legge,  uno   o  piu'  decreti
legislativi recanti  disposizioni volte al riordino  della disciplina
della  riscossione  e  del  rapporto  con i  concessionari  e  con  i
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al
fine di  conseguire un miglioramento dei  risultati della riscossione
mediante ruolo e  di rendere piu' efficace  ed efficiente l'attivita'
dei  concessionari  e dei  commissari  stessi,  con l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  affidamento,  mediante  procedure   ad  evidenza  pubblica,  ai
concessionari della  riscossione mediante  ruolo delle  entrate dello
Stato,  degli   enti  territoriali  e  degli   enti  pubblici,  anche
previdenziali, e  previsione della  facolta', per i  contribuenti, di
effettuare  il  versamento diretto  di  tali  entrate anche  mediante
delega ai concessionari stessi;
  b) possibilita',  per gli  enti diversi  dallo Stato  legittimati a
riscuotere tramite i concessionari e  per le societa' cui partecipino
i medesimi enti, di affidare  mediante procedure ad evidenza pubblica
agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di
natura non tributaria;
  c)  eliminazione  dell'obbligo  del   non  riscosso  come  riscosso
gravante sui concessionari;
  d)  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  riscossione  a
societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad
almeno 5 miliardi di lire,  in possesso di adeguati requisiti tecnici
e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento
di  tale servizio  e  di  compiti ad  esso  connessi o  complementari
indirizzati  anche  al  supporto  delle  attivita'  tributarie  e  di
gestione  patrimoniale degli  enti impositori  diversi dallo  Stato e
ridefinizione   delle  modalita'   di  determinazione   degli  ambiti
territoriali  delle concessioni,  con estensione  almeno provinciale,
secondo modalita'  che assicurino  il conseguimento  di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della  funzione e la diminuzione dei
costi.  Resta comunque  fermo quanto  stabilito dall'articolo  53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  e)  previsione  di un  sistema  di  compensi collegati  alle  somme
iscritte a  ruolo effettivamente  riscosse, alla  tempestivita' della
riscossione  e  ai  costi  della  riscossione,  normalizzati  secondo
criteri  individuati  dal  Ministero   delle  finanze,  nonche'  alla
situazione socioeconomica  degli ambiti territoriali con  il rimborso
delle  spese effettivamente  sostenute  per la  riscossione di  somme
successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure
concorsuali;
  f)  revisione  delle  specie  dei  ruoli  e  semplificazione  della
procedura di formazione  degli stessi, ridefinendo gli  importi al di
sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
  g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte
a ruolo tramite  il sistema bancario, con o  senza domiciliazione dei
pagamenti  su  conto  corrente,  ovvero con  procedure  di  pagamento
automatizzate;
  h) snellimento  e razionalizzazione  delle procedure  di esecuzione
anche nel  rispetto del  principio della collaborazione  del debitore
all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
  1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento
e di mora;
  2) adeguate forme  di tutela giurisdizionale per  la riscossione di
entrate non tributarie;
  3)  la preclusione  dell'espropriazione  immobiliare  per i  debiti
inferiori ad un determinato importo;
  4) gli  importi dei  crediti, congrui in  rapporto al  valore degli
immobili,  al  di sopra  dei  quali  si puo'  procedere  direttamente
all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione
di ipoteca legale sul bene;
  5) la revisione e la  semplificazione delle procedure di vendita di
beni immobili e beni mobili registrati;
  6)  la  facolta', per  il  concessionario,  di non  procedere,  per
motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa
di  abitazione  del  debitore,   con  eventuale  utilizzazione  degli
istituti di vendite giudiziarie;
  7)  l'accesso  dei  concessionari,   con  le  opportune  cautele  e
garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria,
con   obbligo   di   utilizzazione   delle  stesse   ai   soli   fini
dell'espletamento delle procedure esecutive;
  8)   l'obbligo,  per   i  concessionari,   di  utilizzare   sistemi
informativi  collegati fra  loro  e  con quelli  dell'amministrazione
finanziaria  e  procedure  informatiche uniformi  per  l'espletamento
degli adempimenti amministrativocontabili contemplati dalla legge;
  9)  l'attribuzione  al  Consorzio   nazionale  obbligatorio  tra  i
concessionari  del servizio  di riscossione,  di cui  al decreto  del
Presidente della  Repubblica 28  gennaio 1988, n.  44, di  compiti di
natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti
a  favorire la  nuova disciplina  della riscossione  ed a  conseguire
risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
  i) revisione delle  disposizioni in materia di  notifica degli atti
esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati
personali di  cui alla legge 31  dicembre 1996, n. 675,  e successive
modificazioni;
  l)  revisione  delle  attuali  procedure  volte  al  riconoscimento
dell'inesigibilita' delle  somme iscritte a ruolo,  con previsione di
meccanismi di discarico automatico  e dell'effettuazione di controlli
effettivi;
  m) revisione delle procedure di  sgravio e rimborso di iscrizioni a
ruolo non dovute;
  n)  individuazione  di  procedure  che  consentano  la  definizione
automatica, per  i concessionari ed  i commissari governativi  che ne
facciano  richiesta, delle  domande di  rimborso e  di discarico  per
inesigibilita' presentate  dagli stessi  fino al  31 dicembre  1997 e
giacenti  presso  gli uffici  e  gli  enti  impositori e  non  ancora
esaminate,  per le  quote  di rimborso  non  superiori a  cinquecento
milioni di  lire, nonche' il  rimborso delle anticipazioni  in essere
effettuate  in virtu'  dell'obbligo del  non riscosso  come riscosso,
secondo percentuali non inferiori all'uno  per cento ne' superiori al
5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni
e  quello delle  domande di  rimborso presentate.  Il rimborso  sara'
effettuato, per  i crediti erariali, mediante  assegnazione di titoli
di Stato, in misura non superiore  a lire 4000 miliardi complessive e
a lire  1000 miliardi annue,  utilizzando le proiezioni per  gli anni
1999  e  2000  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
  o)   revisione,  con   eventuale   modifica   della  normativa   di
contabilita' generale dello  Stato, dei criteri e  delle procedure di
contabilizzazione   e  quietanziamento   delle  somme   riscosse  dai
concessionari,  anche  con   previsione  dell'utilizzo  di  strumenti
informatici;
  p)   revisione  delle   sanzioni   amministrative   a  carico   dei
concessionari, anche  al fine  di potenziarne  l'efficacia deterrente
per le violazioni diverse dagli  omessi o tardivi versamenti, tenendo
conto anche dei tempi necessari  per l'adeguamento delle procedure ad
eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
e decadenza  dalla concessione  per gli inadempimenti  di particolare
gravita', mantenendo  comunque ferma l'ipotesi di  decadenza prevista
dall'articolo 20,  comma 1,  lettera e),  del decreto  del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  q) definizione, anche nell'ambito  dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte
a:
  1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata
non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale
della   riscossione   da   parte   di   dipendenti   delle   societa'
concessionarie che abbiano un'anzianita'  di servizio non inferiore a
cinque anni;
  2) realizzare  misure di  sostegno del reddito  e dell'occupazione,
con le  modalita' di  cui all'articolo  2, comma  28, della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie
della  riscossione, dell'associazione  nazionale di  categoria e  del
Consorzio nazionale obbligatorio tra  i concessionari del servizio di
riscossione  di cui  al decreto  del Presidente  della Repubblica  28
gennaio 1988, n. 44;
  3)  utilizzare, previo  accordo  tra le  parti, l'eventuale  avanzo
patrimoniale, al netto  delle riserve legali esistenti  alla data del
31 dicembre 1998, del Fondo di  previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni;
  r)  previsione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicita'  di
gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione
dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle  concessioni in atto, il  servizio di riscossione
venga  esercitato  direttamente dall'ente  locale  o  affidato ad  un
soggetto terzo;  a tal fine  dovra' prevedersi che il  nuovo soggetto
che esercita il servizio  di riscossione possa riconoscere priorita',
nelle  assunzioni di  personale  adibito alle  medesime attivita'  di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
  s)  fissazione  di  un  termine  per  la  durata  dell'incarico  di
commissario governativo  provvisoriamente delegato  alla riscossione,
con  previsione di  rimborso  delle spese  di  gestione dallo  stesso
sostenute durante la gestione commissariale,  di norma entro i limiti
determinati per il precedente concessionario o commissario;
  t) previsione  della possibilita', per le  societa' concessionarie,
di esercitare  l'attivita' di  recupero crediti secondo  le ordinarie
procedure  civilistiche;  tali  attivita' dovranno  essere  svolte  e
contabilizzate  in  modo separato  da  quelle  della riscossione  dei
tributi,  senza  incidere  sul  regolare  svolgimento  dell'attivita'
primaria  di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
  u) coordinamento delle disposizioni  recate dai decreti legislativi
emanati ai  sensi della presente legge  con quelle di cui  ai decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo  3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in quanto applicabili;
  v)  applicazione della  disciplina recata  dai decreti  legislativi
emanati  ai  sensi della  presente  legge  ai rapporti  concessori  e
commissariali in atto per la  residua durata del periodo di gestione,
con  facolta', per  i concessionari  ed i  commissari, di  costituire
societa' per azioni di cui all'articolo  31, comma 1, lettera c), del
decreto del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio  1988, n.  43, e
successive  modificazioni, attribuendo  a  tali  societa' i  rapporti
concessori in atto; previsione, per  i primi due anni successivi alla
data di entrata  in vigore dei decreti legislativi,  di un meccanismo
di  salvaguardia  del  risultato  economico  delle  singole  gestioni
dell'ultimo  biennio precedente,  tenendo conto  dei maggiori  ricavi
della  riscossione mediante  ruolo  e dei  minori  costi di  gestione
derivanti, entrambi,  dall'applicazione della nuova  disciplina della
riscossione,  anche  alla luce  dei  criteri  direttivi di  cui  alla
lettera  e); previsione,  per i  soggetti  cui sia  gia' affidato  in
concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla
data di entrata in vigore  dei decreti legislativi, per l'adeguamento
del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
  2.  Entro due  anni dalla  data di  entrata in  vigore dei  decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi,  possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei
decreti stessi.
  3.  Sugli schemi  dei decreti  legislativi emanati  ai sensi  della
presente  legge  il Governo  acquisisce  il  parere delle  competenti
Commissioni parlamentari,  che devono esprimersi entro  trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi.
  4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione dettagliata circa lo stato  del servizio di riscossione dei
tributi.
  5.   I   principi   generali  desumibili   dalla   presente   legge
costituiscono  norme fondamentali  di riforma  economicosociale della
Repubblica, quale  limite della  potesta' legislativa  primaria delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  6.  Dall'esercizio della  delega legislativa  di cui  alla presente
legge non devono derivare maggiori  oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 settembre 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                     bilancio e  della programmazione
                                     economica
                                  Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
                                 ____________
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    53  del D.Lgs. 15
          dicembre 1997, n.  446 (Istituzione  dell'imposta regionale
          sulle  attivita' produttive, revisione  degli    scaglioni,
          delle    aliquote    e      delle   detrazioni dell'Irpef e
          istituzione di una addizionale regionale  a  tale  imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali):
            "Art.  53  (Albo  per  l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali).   - 1.    Presso  il  Ministero
          delle  finanze   e' istituito l'albo  dei soggetti  privati
          abilitati ad  effettuare attivita'  di liquidazione e    di
          accertamento  dei    tributi  e quelle   di riscossione dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
            2. L'esame delle domande di    iscrizione,  la  revisione
          periodica,  la  cancellazione e   la sospensione dall'albo,
          la revoca e  la decadenza della gestione sono effettuate da
          una apposita commissione in cui sia prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
            3.  Con decreti  del Ministro  delle finanze,  da emanare
          ai  sensi  dell'art. 17,   comma 3, della  legge 23  agosto
          1988,  n.    400,  tenuto  conto    delle    esigenze    di
          trasparenza    e    di   tutela   del   pubblico interesse,
          sentita  la  conferenza  Statocitta',  sono   definite   le
          condizioni    ed i   requisiti per  l'iscrizione nell'albo,
          al fine  di assicurare il possesso  di  adeguati  requisiti
          tecnici   e   finanziari,  la  sussistenza  di  sufficienti
          requisiti morali e l'assenza  di cause di  incompatibilita'
          da parte degli  iscritti, ed emanate disposizioni in ordine
          alla    composizione,  al funzionamento   e alla durata  in
          carica dei  componenti della  commissione di  cui  al comma
          2,  alla    tenuta  dell'albo,    alle    modalita'     per
          l'iscrizione    e   la   verifica   dei presupposti per  la
          sospensione e la  cancellazione dall'albo nonche'  ai  casi
          di revoca e decadenza della gestione.
            4.  Sono  abrogati  gli  articoli  da 25 a 34 del decreto
          legislativo 15 novembre  1993,  n. 507,   concernenti    la
          gestione  del    servizio    di  accertamento e riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
            - Si riporta il  testo degli articoli 20 e 31,  comma  1,
          del  D.P.R.    28  gennaio  1988,    n. 43 (Istituzione del
          servizio  di riscossione dei tributi e di    altre  entrate
          dello  Stato  e di  altri enti pubblici, ai sensi dell'art.
          1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
            "Art.   20 (Decadenza   della   concessione). -    1.  Il
          concessionario incorre nella decadenza qualora:
            a)   non  inizi  il  servizio  alla  data  fissata  nella
          concessione;
            b)    commetta    gravi    o    reiterati    abusi     od
          irregolarita'    ed    in  particolare  non  effettui  alle
          prescritte scadenze in tutto in parte i versamenti dovuti;
            c) non   osservi gli obblighi    stabiliti  dall'atto  di
          concessione e dal relativo disciplinare;
            d)  si  rifiuti, pur   nell'accertata remunerativita' del
          servizio, di assumere    il  servizio    di    tesoreria  a
          richiesta    degli enti   locali interessati   e  quello di
          riscossione  di  altre entrate   o   crediti  previsti  nel
          decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3;
            e)  risulti inadempiente  agli  obblighi derivanti  dalle
          leggi    in  materia  di lavoro e previdenza,   nonche' dai
          contratti collettivi per gli   addetti al    servizio    di
          riscossione   dei  tributi che  verranno applicati a  tutto
          il  personale dipendente  fatta eccezione  per gli  addetti
          ai  quali,   alla  data di  entrata in  vigore  della legge
          4 ottobre 1986,   n. 657,  era    applicata  la  disciplina
          contrattuale del settore del credito;
            f)  non    presti  o non adegui   la cauzione nei termini
          stabiliti dal disciplinare, speciale  di  cui  all'art.  9,
          comma 1, e dall'art. 54;
            g)  non    sia stata   disposta la riammissione  ai sensi
          dell'art. 17 nella    gestione     del    servizio,     per
          cause    non   imputabili all'amministrazione,  nel termine
          di sei  mesi dal  provvedimento di sospensione;
               h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
            2.  La chiarazione di decadenza  deve essere preceduta da
          motivata e formale contestazione delle inadempienze che  vi
          hanno dato causa.
            3.    Alla dichiarazione   di decadenza  si provvede  con
          decreto   del  Ministro    delle  finanze,    sentiti    la
          commissione   consultiva di  cui all'art. 3 e il competente
          intendente di finanza.
            4.  il concessionario  non  ha   diritto ad    indennizzo
          in caso  di decadenza".
            "Art.  31    (Soggetti  della    concessione).  -   1. La
          concessione puo' essere conferita:
            a)  alle aziende  e agli  istituti di   credito di    cui
          all'art.    5,  lettere  a),    b),  d)  ed  e)   del regio
          decreto-legge 12   marzo 1936, n.   375,    e    successive
          modificazioni,   nonche'  alle  casse  rurali  ed artigiane
          di  cui alla lettera  f), dello stesso articolo,  aventi un
          patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
            b) alle speciali  sezioni autonome dei predetti  istituti
          e aziende di credito;
            c) alle  societa' per azioni    regolarmente  costituite,
          con    sede in Italia e  con capitale interamente  versato,
          non inferiore a  lire un miliardo ed aventi    per  oggetto
          esclusivo la  gestione in concessione del  servizio, ovvero
          di     attivita'    o  compiti    ad    esso  connessi    o
          complementari,  costituite  dai  soggetti  indicati   nella
          lettera  a)  o da persone fisiche, e il cui statuto prevede
          l'inefficacia   nei   confronti    della    societa'    del
          trasferimento   delle   azioni  per  atto    tra  vivi  non
          preventivamente autorizzato dal Ministro  delle finanze; le
          modifiche allo  statuto, deliberate   dalle societa'    per
          azioni   gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo
          alle prescrizioni contenute  nella  presente  lettera,  non
          danno  luogo  all'applicazione  dell'art.  2437  del codice
          civile;
            d)  alle societa'  cooperative con capitale non inferiore
          a lire un miliardo, che, alla   data di entrata  in  vigore
          della    legge  4  ottobre  1986, n. 657, erano titolari di
          gestioni esattoriali da almeno trenta anni.
            2-4. (Omissis)".
            - Si  riporta il testo  vigente del   comma 28  dell'art.
          2,  nonche' dell'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996,
          n.   662   (Misure    di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica):
            "28.      In   attesa    di   un'organica    riforma  del
          sistema  degli ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di entrata in   vigore della  presente
          legge,   con uno o piu'  decreti del Ministro del  lavoro e
          della  previdenza sociale, di concerto  con il Ministro del
          tesoro,  adottati ai sensi dell'art. 17,   comma  3,  della
          legge  23  agosto 1988, n.   400, sentite le organizzazioni
          sindacali  ed  acquisito  il     parere  delle   competenti
          Commissioni     parlamentari,  sono  definite,    in    via
          sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di politiche
          attive   di  sostegno   del  reddito   e   dell'occupazione
          nell'ambito     dei      processi    di    ristrutturazione
          aziendali   e  per fronteggiare  situazioni  di crisi    di
          enti    ed  aziende    pubblici    e privati   erogatori di
          servizi  di pubblica   utilita', nonche'   delle  categorie
          e   settori    di   impresa  sprovvisti   del  sistema   di
          ammortizzatori sociali.   Nell'esercizio  della    potesta'
          regolamentare  il Governo si attiene ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a) costituzione da parte  della contrattazione collettiva
          nazionale di   appositi  fondi   finanziati   mediante   un
          contributo   sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
          cento;
            b) definizione da parte  della contrattazione medesima di
          specifici trattamenti  e dei  relativi criteri,    entita',
          mdalita'    concessivi,  entro   i   limiti delle   risorse
          costituite,  con determinazione  dei trattamenti  al  lordo
          dei correlati contributi figurativi;
            c)    eventuale    partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo;
            d)      in   caso     di     ricorso   ai    trattamenti,
          previsione   della obbligatorieta' della  contribuzione con
          applicazione di  una misura addizionale  non superiore    a
          tre volte  quella della  contribuzione stessa;
            e)  istituzione   presso l'INPS   dei fondi,  gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
            f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno    1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
            "Art.  3  (Disposizioni  in  materia di entrata). - 1-18.
          (Omissis).
            19. Il Governo  e' delegato ad emanare, entro nove   mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'   decreti legislativi volti    ad  armonizzare,
          razionalizzare  e    semplificare le disposizioni fiscali e
          previdenziali  concernenti i redditi di lavoro dipendente e
          i  relativi  adempimenti    da parte dei datori  di lavoro,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
            a) revisione della   definizione di reddito  di    lavoro
          dipendente  ai  fini    fiscali    e    previdenziali,  per
          prevederne   la   completa equiparazione, ove possibile;
            b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini
          fiscali e previdenziali,  delle ipotesi  di  esclusione dal
          reddito di  lavoro dipendente;
            c)   revisione   e armonizzazione   del    criterio    di
          imputazione    del reddito di   lavoro dipendente,  tenendo
          conto  per quanto   riguarda i compensi   in    natura  del
          loro   valore   normale,  ai fini  fiscali  e previdenziali
          consentendo la  contestuale  effettuazione  della  ritenuta
          fiscale e della trattenuta contributiva;
            d)  semplificazione,    armonizzazione e, ove  possibile,
          unificazione  degli  adempimenti,  dei    termini  e  delle
          certificazioni  dei datori di lavoro;
               e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
            20-65. (Omissis).
            66.  Il Governo  e' delegato ad emanare, entro nove  mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi in materia di imposta sul
          valore   aggiunto,   in   conformita'   alla      normativa
          comunitaria,    nel    rispetto dei   seguenti principi   e
          criteri direttivi:
            a) revisione della soggettivita'  passiva di imposta, con
          riguardo,  anche  in  funzione     antielusiva,  a   quelle
          attivita'    di mero godimento di  beni, non  dirette  alla
          produzione  ed allo  scambio  di beni  o servizi;
            b)  revisione  della    disciplina  delle  detrazioni  di
          imposta   e  delle  relative  rettifiche,    escludendo  il
          diritto alla detrazione   per gli acquisti    di    beni  e
          servizi    destinati   esclusivamente a  finalita' estranee
          all'esercizio   dell'impresa  o  dell'arte   o  professione
          utilizzati  esclusivamente per   operazioni non    soggette
          all'imposta,  eccettuate quelle   cui le  norme comunitarie
          ricollegano  comunque il diritto alla detrazione;
            c)  revisione dei  regimi  speciali o  particolari  o che
          comunque derogano agli ordinari   criteri  di  applicazione
          del    tributo, al fine di  assicurare,  se  riguardano  la
          base   imponibile,   una   maggiore aderenza    a    quella
          risultante        dall'applicazione    dei    criteri    di
          determinazione   ordinari;  se   riguardano  aliquote     o
          detrazione  forfettarie,  che   le stesse  non possono  dar
          luogo  a determinazioni dell'imposta sensibilmente  diverse
          rispetto  a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
            d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da
          parte  del contribuente  nell'invio  della   documentazione
          richiesta  ai  fini dell'effettuazione del rimborso;
            e)  revisione dell'imposta  applicata per   gli  acquisti
          di  beni    e  servizi destinati alla   esclusiva attivita'
          solidaristica,   effettuati   da   organizzazioni        di
          volontariato      costituite   esclusivamente      per   il
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
          della legge 11 agosto 1991, n. 266.
            67-119. (Omissis).
            120. Il Governo  e' delegato ad emanare, entro sei   mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi recanti  disposizioni  per
          la  revisione    organica, a scopo di semplificazione  e di
          ampliamento  dell'ambito    applicativo,  della  disciplina
          dell'accertamento  con adesione  di cui agli articoli 2-bis
          e 2-ter del   decretolegge 30  settembre  1994,  n.    564,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 30 novembre
          l994, n. 656,  nonche' della conciliazione giudiziale    di
          cui  all'art. 48  del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
          n. 546, secondo il criterio  indicato alla lettera i),  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    applicazione dell'accertamento   con  adesione  nei
          riguardi  di tutti i  contribuenti e di  tutte le categorie
          reddituali,  anche con riferimento ai   periodi di  imposta
          per    i  quali e' stata   prevista la definizione ai sensi
          dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.  564,
          convertito,  con  modificazioni,    dalla legge 30 novembre
          1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140  dell'art.  2  della
          presente legge;
            b)    coordinamento  della   disciplina dell'accertamento
          con adesione con  quella della  conciliazione   giudiziale,
          stabilendo    l'identita'  delle    materie    oggetto   di
          definizione,   nonche'   delle   cause   di esclusione    e
          ampliando    il   termine di   impugnazione   dell'atto  di
          accertamento in caso di richiesta di  definizione,  tenendo
          anche  conto della disciplina della riscossione in pendenza
          di giudizio;
            c)  regolamentazione  degli  effetti   della  definizione
          ai  fini dell'imposta  sul valore   aggiunto,    stabilendo
          che     la  stessa    possa  riguardare  anche  fattispecie
          rilevanti ai soli fini di tale imposta e che,  in  caso  di
          rettifica    delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul
          valore   aggiunto debba   essere liquidata  sui    maggiori
          componenti  positivi   di    reddito   rilevanti   ai  fini
          della   stessa    imposta,  applicando    l'aliquota  media
          determinata  tenendo    anche  conto    della  esistenza di
          operazioni non  soggette ad   imposta ovvero    soggette  a
          regimi speciali;
            d)  possibilita'  di  definire  anche le rettifiche delle
          dichiarazioni basate  sulla  determinazione  sintetica  del
          reddito  complessivo  netto e quelle   effettuabili   senza
          pregiudizio   dell'ulteriore   azione accertatrice anche  a
          seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
            e)  possibilita'   per i  contribuenti nei  cui confronti
          sono stati effettuati accessi, ispezioni  e  verifiche,  di
          richiede  la  conseguente  rettifica delle dichiarazioni ai
          fini dell'eventuale definizione;
            f)    previsione della   possibilita'  di  procedere alla
          definizione anche  delle  rettifiche  delle   dichiarazioni
          la  cui  copia  stata acquisita nel corso dell'attivita' di
          controllo,  stabilendo  l'obbligo  di  conservazione  della
          detta copia per i soggetti  che devono tenere le  scritture
          contabili  e    la loro utilizzabilita'   anche in  sede di
          attestazione    della    situazione    fiscale    a    fini
          extratributari;
            g)    previsione di   un'unica procedura   di definizione
          nei riguardi delle societa' o associazioni di cui  all'art.
          5  del  testo  unico delle imposte  sui  redditi, approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica22   dicembre
          1986,    n.    917,   del  titolare  dell'azienda coniugale
          non gestita  in forma  societaria e  dei soci  o  associati
          nonche'   del   coniuge,  da  effettuare  presso  l'ufficio
          competente all'accertamento nei  riguardi  delle  societa',
          dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
            h)    revisione della   disciplina   degli  effetti della
          definizione, prevedendo  che   gli  stessi   si   estendono
          anche   ai  contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base  imponibile  e'  riconducibile a quella  delle imposte
          sui redditi  e che e' esclusa  la punibilita' per  i  reati
          previsti    dal   decreto-legge 10   luglio  1982, n.  429,
          convertito, con   modificazioni, dalla   legge  7    agosto
          1982,    n.  516, tranne   quelli di  cui agli  articoli 2,
          comma 3,  e 4   dello stesso decreto; previsione    che  la
          definizione  non    pregiudichi  l'esercizio dell'ulteriore
          azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
            1)    formino  oggetto    di  definizione      rettifiche
          effettuabili    senza  pregiudizio  dell'ulteriore   azione
          accertatrice ovvero  riguardanti i soci, gli associati e il
          coniuge che effettuano la definizione con la  procedura  di
          cui alla lettera g);
            2)  successivamente    alla  definizione    sia accertata
          l'esistenza di condizioni   ostative    alla    definizione
          stessa,   limitatamente   agli elementi, dati e  notizie di
          cui l'ufficio e' venuto   a conoscenza,  o  di  un  maggior
          reddito  superiore al   50 per cento del reddito definito e
          comunque non inferiore a centocinquanta  milioni  di  lire,
          ovvero  sia  accertato   il    reddito  delle  societa'  od
          associazioni  indicate nell'art. 5 del testo unico    delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, o delle aziende
          coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa  il
          contribuente    interessato    nei     cui   confronti   e'
          avvenuta  la definizione, limitatamente alla relativa quota
          di reddito;
            i)  previsione  della  possibilita'   di   effettuare   i
          versamenti conseguenti  alla definizione  in  forma rateale
          con prestazione  di idonea garanzia.
            121-132. (Omissis).
            133.  Il   Governo e'  delegato ad emanare,  entro dodici
          mesi dalla data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          legge,    piu'   decreti legislativi  recanti  disposizioni
          per  la  revisione   organica e   il completamento    della
          disciplina      delle  tributarie     non    penali,    con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   adozione   di   un'unica    specie    di    sanzione
          pecuniaria  amministrativa,  assoggettata  ai   principi di
          legalita', imputabilita' e colpevolezza  e  determinata  in
          misura  variabile  fra un limite minimo e un limite massimo
          ovvero in  misura proporzionale al tributo cui si riferisce
          la violazione;
            b)  riferibilita'  della sanzione  alla  persona   fisica
          autrice    o coautrice della  violazione secondo  il regime
          del  concorso adottato dall'art. 5 della legge 24  novembre
          1981,   n.   689,  e  previsione  della  intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte;
            c)  previsione   di obbligazione   solidale   a    carico
          della    persona  fisica,  societa'  o    ente, con o senza
          personalita'  giuridica, che si giova o sul cui  patrimonio
          si riflettono gli effetti economici della violazione  anche
          con    riferimento  ai    casi  di   cessione di   azienda,
          trasformazione, fusione,  scissione di societa'  o    enti;
          possibilita'  di   accertare   tale obbligazione  anche  al
          verificarsi della  morte dell'autore  della   violazione  e
          indipendentemente      dalla    previa  irrogazione   della
          sanzione;
            d)    disciplina    delle   cause di   esclusione   della
          responsabilita' tenendo conto dei  principi  dettati    dal
          codice  penale  e delle ipotesi di errore incolpevole  o di
          errore  causato    da  indeterminatezza   delle   richieste
          dell'ufficio    tributario  o  dei  modelli   e  istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze;
            e) previsione dell'applicazione della  sola  disposizione
          speciale  se  uno    stesso  fatto    e'  punito    da  una
          disposizione penale   e  una    che  prevede  una  sanzione
          amministrativa;
            f)  adozione di criteri  di determinazione della sanzione
          pecuniaria in relazione   alla gravita'  della  violazione,
          all'opera  prestata per l'eliminazione o attenuazione delle
          sue conseguenze, alle  condizioni  economiche    e  sociali
          dell'autore   e alla  sua personalita'  desunta anche dalla
          precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
            g) individuazione della diretta responsabilita'  in  capo
          al soggetto che  si  sia avvalso  di  persona  che  sebbene
          non   interdetta,  sia incapace, anche transitoriamente, di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri;
            h)  disciplina  della  continuazione   e   del   concorso
          formale    di violazioni sulla base dei criteri  risultanti
          dall'art. 81 del codice penale;
            i) previsione di sanzioni  amministrative accessorie  non
          pecuniarie  che      incidono      sulla     capacita'   di
          ricoprire    cariche,    sulla partecipazione a gare    per
          l'affidamento  di  appalti    pubblici  o  sulla  efficacia
          deirelativi  contratti,   sul  conseguimento  di   licenze,
          concessioni,         autorizzazioni         amministrative,
          abilitazioni professionali  e   simili   o   sull'esercizio
          dei     diritti   da   esse derivanti;   previsione   della
          applicazione delle  predette   sanzioni accessorie  secondo
          criteri  di  proporzionalita'  e    di  adeguatezza  con la
          sanzione principale; previsione di   un sistema  di  misure
          cautelari  volte  ad  assicurare    il  soddisfacimento dei
          crediti   che hanno titolo  nella  sanzione  amministrativa
          pecuniaria;
            l)    previsione di  circostanze  esimenti,  attenuanti e
          aggravanti strutturate   in   modo   da    incentivare  gli
          adempimenti   tardivi,  da escludere  la punibilita'  nelle
          ipotesi di   violazioni  formali    non  suscettibili    di
          arrecare    danno    o    pericolo     all'erario,   ovvero
          determinate da fatto  doloso di terzi, da  sanzionare  piu'
          gravemente le ipotesi di recidiva;
            m)    previsione,   ove possibile,   di  un  procedimento
          unitario  per l'irrogazione  delle sanzioni  amministrative
          tale   da garantire   la difesa    e  nel    contempo    da
          assicurare    la   sollecita esecuzione  del provvedimento;
          previsione   della riscossione  parziale    della  sanzione
          pecuniaria sulla base della decisione  di primo grado salvo
          il  potere di  sospensione   dell'autorita'  investita  del
          giudizio    e   della sospensione di  diritto  overo  venga
          prestata idonea garanzia;
            n)  riduzione   dell'entita' della   sanzione in caso  di
          accettazione del   provvedimento  e    di  pagamento    nel
          termine    previsto  per    la  sua impugnazione; revisione
          della misura della riduzione  della sanzione prevista    in
          caso    di accertamento   con adesione  e di  conciliazione
          giudiziale;
            o)  revisione    della  disciplina    e,  ove  possibile,
          unificazione  dei  procedimenti  di  adozione  delle misure
          cautelari;
            p)  disciplina  della  riscossione    della  sanzione  in
          conformita'  alle modalita'  di   riscossione  dei  tributi
          cui    essa  si  riferisce; previsione   della    possibile
          rateazione     del   debito   e   disciplina organica della
          sospensione dei    rimborsi  dovuti  dalla  amministrazione
          delle  finanze  e  della  compensazione  con  i  crediti di
          questa;
            q)    adeguamento  delle    disposizioni    sanzionatorie
          attualmente  contenute  nelle  singole  leggi   di  imposta
          ai  principi  criteri direttivi  dettati con  il   presente
          comma  e revisione  dell'entita' delle sanzioni attualmente
          previste    con  loro migliore commisurazione all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare  uniformita'    di   disciplina   per violazioni
          identiche anche se riferite a  tributi    diversi,  tenendo
          conto al contempo delle previsioni  punitive dettate  dagli
          ordinamenti    tributari  dei    Paesi  membri  dell'Unione
          europea;
            r)   previsione   dell'abrogazione   delle   disposizioni
          incompatibili   con   quelle  dei  decreti  legislativi  da
          emanare.
            134.  Il  Governo  e'   delegato   ad   emanare   uno   o
          piu'    decreti  legislativi      contenenti   disposizioni
          volte  a   semplificare  gli adempimenti dei  contribuenti,
          a modernizzare il  sistema di gestione delle  dichiarazioni
          e  a   riorganizzare  il  lavoro  degli  uffici finanziari,
          in  modo  da  assicurare,  ove   possibile,   la   gestione
          unitaria  delle posizioni  dei singoli  contribuenti, sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    semplificazione  della   normativa   concernente le
          dichiarazioni delle  imposte sui  redditi e    dell'imposta
          sul    valore aggiunto,  in relazione    alle    specifiche
          esigenze   organizzative     e    alle caratteristiche  dei
          soggetti passivi, al fine di:
            1)  unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
          sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
            2) includere la  dichiarazione del sostituto di  imposta,
          che abbia non piu'  di dieci dipendenti   o  collaboratori,
          in una  sezione della dichiarazione dei redditi;
            3)    unificare per  le dichiarazioni  di  cui ai  numeri
          1)   e 2)   i  termini  e  le  modalita'  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento;
            b)  unificazione dei criteri di determinazione delle basi
          imponibili  fiscali    e    di    queste     con     quelle
          contributive      e      delle      relative  procedure  di
          liquidazione, riscossione,  accertamento    e  contenzioso;
          effettuazione  di    versamenti  unitari,    anche in unica
          soluzione, con eventuale compensazione,  in relazione  alle
          esigenze     organizzative  e  alle    caratteristiche  dei
          soggetti passivi,   delle partite   attive e  passive,  con
          ripartizione    del  gettito tra gli enti  a cura dell'ente
          percettore; istituzione    di  una  commissione,  nominata,
          entro  un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro delle finanze,  di
          concerto con i Ministri del  tesoro e del lavoro   e  della
          previdenza     sociale,   presieduta     da    uno      dei
          Sottosegretari  di    Stato del Ministero  delle finanze, e
          composto da otto membri,  di cui sei    rappresentanti  dei
          Ministeri    suddetti,  uno esperto di diritto tributario e
          uno esperto in materia previdenziale;  attribuzione    alla
          commissione  del  compito  di formulare  proposte, entro il
          30    giugno  1997,  in  ordine  a  quanto   previsto dalla
          presente lettera;
            c)  possibilita'   di  prevedere   la   segnalazione,   a
          cura   del concessionario  della  riscossione,  nell'ambito
          della  procedura  di conto fiscale, del  mancato versamento
          da parte  di contribuenti che, con continuita',  effettuano
          il versamento di ritenute fiscali;
            d) presentazione delle  dichiarazioni di cui alla lettera
          a)  e  dei  relativi  allegati  a  mezzo  di  modalita' che
          consentano:
            1)  una  rapida    acquisizione  dei  dati   da     parte
          del    sistema informativo,   nel termine   massimo  di sei
          mesi dalla  presentazione stessa;
            2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito  e'
          comunicato  al  contribuente   per consentire una immediata
          regolarizzazione degli aspetti    formali,  per     evitare
          la    reiterazione     di   errori    e comportamenti   non
          corretti  e per  effettuare  tempestivamente  gli eventuali
          rimborsi;
            3)  l'estensione,  anche  ai datori di   lavoro che hanno
          piu' di venti dipendenti,   dell'obbligo    di    garantire
          l'assistenza     fiscale   in qualita'  di    sostituti  di
          imposta  ai   contribuenti  lavoratori dipendenti;
            4)   l'utilizzazione   di    strutture  intermedie    tra
          contribuente    e amministrazione   finanziaria  prevedendo
          per  gli  imprenditori  un maggiore   ricorso   ai   centri
          autorizzati  di   assistenza  fiscale  e l'intervento delle
          associazioni di categoria per i propri  associati  e  degli
          studi  professionali  per  i propri  clienti; l'adeguamento
          al nuovo  sistema  della  disciplina    degli   adempimenti
          demandati    ai predetti    soggetti  e    delle   relative
          responsabilita',   nonche' dell'obbligo di   sottoscrizione
          delle   dichiarazioni e  degli effetti dell'omissione della
          sottoscrizione stessa;
            5) l'utilizzo  del sistema bancario   per i  contribuenti
          che  non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
            6)    la   progressiva    utilizzazione  delle  procedure
          telematiche, prevedendone l'obbligo  per i  predetti centri
          di   assistenza fiscale per   i  dipendenti    e    per  le
          imprese,  per    i   commercialisti, per   i professionisti
          abilitati, per   le associazioni di categoria    e  per  il
          sistema  bancario  in  relazione alle dichiarazioni ad essi
          presentate e per le societa' di capitali in relazione  alle
          proprie dichiarazioni;
            e)  razionalizzazione  delle modalita' di esecuzione  dei
          versamenti attraverso  l'adozione di  mezzi  di   pagamento
          diversificati,    quali  bonifici   bancari,     carte   di
          credito    e      assegni;    previsione    di   versamenti
          rateizzati  mensili   o  bimestrali  con l'applicazione  di
          interessi e revisione  delle modalita' di acquisizione,  da
          parte del sistema  informativo, dei  dati dei    versamenti
          autoliquidati,    anche attraverso procedure   telematiche,
          per rendere coerente  e tempestivo il controllo  automatico
          delle dichiarazioni;
            f)  previsione   di un sistema  di versamenti unitari  da
          effettuare,  per  i  tributi  determinati      direttamente
          dall'ente  impositore,  tramite  la  comunicazione    di un
          avviso recante la   somma  dovuta    per  ciascun  tributo;
          graduale  estensione  di   tale  sistema  anche  a  tributi
          spettanti   a   diversi   enti  impositori, con  previsione
          per  l'ente percettore  dell'obbligo  di   provvedere  alla
          redistribuzione     del  gettito  tra      i   destinatari;
          istituzione  di    una  commissione nominata, entro un mese
          dalla data di entrata in vigore  della presente legge,  con
          decreto    del Ministro delle   finanze, di concerto con  i
          Ministri del tesoro  e dell'interno, presieduta  da uno dei
          Sottosegretari di Stato del  Ministero    delle  finanze  e
          composta  da  otto   membri, di cui tre rappresentanti  dei
          Ministeri suddetti, uno  rappresentante delle regioni,  uno
          rappresentante  dell'Unione    delle province d'Italia, uno
          rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei    comuni
          italiani  e due esperti di diritto tributario e  di finanza
          locale; attribuzione  alla  commissione  del    compito  di
          stabilire,  entro  il    30  giugno    1997,  le  modalita'
          attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
          regionali   e   locali   e  da  estendere  progressivamente
          ai   tributi erariali   di importo   predefinito    e    ai
          contributi;  individuazione, entro il predetto  termine, da
          parte  della    commissione,  dei  soggetti destinatari dei
          singoli versamenti,    tenuto  conto  della    esigenza  di
          ridurre    i costi   di   riscossione  e di  migliorare  la
          qualita'  del servizio;
            g)  riorganizzazione degli  adempimenti   connessi   agli
          uffici    del  registro,  tramite  l'attribuzione  in   via
          esclusiva al Ministero delle finanze,   dipartimento    del
          territorio,  della   gestione   degli  atti immobiliari,  e
          il   trasferimento   ad altri   organi   ed   enti    della
          gestione di particolari atti e adempimenti;
            h)   razionalizzazione  delle  sanzioni    connesse  alle
          violazioni  degli  adempimenti  di  cui   alle   precedenti
          lettere;
            i)    semplificazione,   anche   mediante   utilizzazione
          esclusiva  di procedure  automatizzate,  del   sistema  dei
          rimborsi   relativi  alle imposte sui  redditi, all'imposta
          sul  valore aggiunto, alle  tasse e alle  altre     imposte
          indirette     sugli     affari,      con    facolta'    per
          l'amministrazione  finanziaria  di  chiedere,    fino    al
          termine      di  decadenza  per    l'esercizio  dell'azione
          accertatrice,  idonee garanzie in   relazione   all'entita'
          della   somma   da  rimborsare   e  alla solvibilita'   del
          contribuente.   Sono  altresi'   disciplinate  le modalita'
          con  le  quali l'Amministrazione  finanziaria  effettua   i
          controlli   relativi ai  rimborsi  di imposta  eseguiti con
          procedure automatizzate;
            l) revisione della composizione  dei  comitati  tributari
          regionali  di  cui   all'art. 8   della legge   29  ottobre
          1991,    n.  358,    al  fine    di  garantire  un'adeguata
          rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
          comitati  di    compiti propositivi; istituzione  presso il
          Ministero  delle    finanze  di  un   analogo     organismo
          con  compiti consultivi e propositivi;
            m)  in occasione  di rimborsi di crediti Irpef  richiesti
          da coniugi con  dichiarazione congiunta,   previsione    di
          un  rimborso  personale intestato  singolarmente a  ciascun
          coniuge,  se    nel  frattempo     sono   sopraggiunti   la
          separazione legale o il divorzio.
            135-137. (Omissis).
            138.  Il Governo  e' delegato ad emanare, entro sei  mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi  finalizzati a  modificare
          la  disciplina    in materia   di servizi autonomi di cassa
          degli uffici finanziari,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
          indirette   e   delle      altre   entrate   affidando   ai
          concessionari della riscossione, agli istituti  di  credito
          e    all'Ente  poste  italiane    gli adempimenti svolti in
          materia dai  servizi di cassa  degli uffici  del  Ministero
          delle  finanze    ed  armonizzandoli  alla  procedura    di
          funzionamento del conto fiscale  di  cui  al    regolamento
          emanato  con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567;
            b)     apportare  le     conseguenti     modifiche   agli
          adempimenti   posti    a  carico  dei    contribuenti,  dei
          concessionari della  riscossione, delle banche,   dell'Ente
          poste   italiane  e degli  uffici finanziari  dalla vigente
          normativa.
            139-142. (Omissis).
            143.   Il Governo   della Repubblica   e'  delegato    ad
          emanare,    entro  undici  mesi  dalla data di entrata   in
          vigore della presente legge, al fine   di  semplificare   e
          razionalizzare   gli  adempimenti    dei contribuenti,   di
          ridurre      il   costo   del   lavoro    e   il   prelievo
          complessivo che  grava sui  redditi da lavoro   autonomo  e
          di   impresa   minore,   nel     rispetto  dei     principi
          costituzionali del  concorso alle spese     pubbliche    in
          ragione        della       capacita'    contributiva      e
          dell'autonomia  politica  e   finanziaria      degli   enti
          territoriali,  uno  o  piu'  decreti legislativi contenenti
          disposizioni,  anche  in  materia  di  accertamento,     di
          riscossione,    di    sanzioni,  di    contenzioso   e   di
          ordinamento     e   funzionamento      dell'Amministrazione
          finanziaria    dello Stato, delle   regioni, delle province
          autonome e degli  enti locali, occorrenti per  le  seguenti
          riforme del sistema tributario:
            a)  istituzione  dell'imposta regionale   sulle attivita'
          produttive e di una  addizionale regionale  all'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche  con una  aliquota  compresa
          tra  lo 0,5  e l'1  per cento  e contemporanea abolizione:
            1)    dei    contributi  per    il   Servizio   sanitario
          nazionale  di  cui all'art.  31  della legge  28   febbraio
          1986,   n. 41,  e  successive modificazioni, del contributo
          dello 0,2  per cento di cui all'art. 1, terzo comma,  della
          legge 31 dicembre  1961, n. 1443, e   all'art.  20,  ultimo
          comma, della  legge 12 agosto 1962, n. 1338,  e della quota
          di contributo  per l'assicurazione  obbligatoria  contro la
          tubercolosi   eccedente     quella  prevista     per     il
          finanziamento delle  prestazioni economiche  della predetta
          assicurazione  di cui   all'art. 27   della legge  9  marzo
          1989, n. 88;
            2) dell'imposta locale sui redditi, di  cui al titolo III
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917;
            3)  dell'imposta  comunale per  l'esercizio di imprese  e
          di   arti  e  professioni,  di    cui  al  titolo  I    del
          decreto-legge  2  marzo    1989, n.   66, convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge  24 aprile  1989, n.  144;
            4)  della  tassa  sulla   concessione   governativa   per
          l'attribuzione  del numero di partita  IVA, di cui all'art.
          24 della  tariffa allegata al decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
            5)  dell'imposta    sul patrimonio netto delle   imprese,
          istituita con decreto-legge   30    settembre    1992,   n.
          394,      convertito,     con modificazioni, dalla legge 26
          novembre 1992, n. 461;
            b)  revisione degli  scaglioni, delle  aliquote e   delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
            c)  previsione    di una disciplina   transitoria volta a
          garantire la graduale sostituzione del gettito  dei tributi
          soppressi e previsione di meccanismi perequativi    fra  le
          regioni  tesi    al riequilibrio degli effetti   finanziari
          derivanti    dalla    istituzione       dell'imposta      e
          dell'addizionale di cui alla lettera a);
            d)  previsione    per le   regioni della facolta'  di non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali;
            e)  revisione  della  disciplina   degli  altri   tributi
          locali  e contemporanea abolizione:
            1)  delle    tasse  sulla  concessione   comunale, di cui
          all'art.  8 del decreto-legge   10   novembre   1978,    n.
          702,      convertito,      con modificazioni, dalla legge 8
          gennaio 1979, n. 3;
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al  capo II  del  decreto legislativo  15
          novembre    1993,    n.  507,   e all'art. 5 della legge 16
          maggio 1970, n. 281;
            3)  della   addizionale comunale   e   provinciale    sul
          consumo    della energia elettrica, di  cui all'art. 24 del
          decreto-legge 28 febbraio 1983, n.   55, convertito,    con
          modificazioni,  dalla legge  26 aprile 1983, n. 131;
            4)  dell'imposta  erariale di  trascrizione, iscrizione e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
            5)      dell'addizionale      provinciale     all'imposta
          erariale   di trascrizione di  cui all'art.   3, comma  48,
          della legge  28 dicembre 1995, n. 549;
            f)  revisione  della disciplina   relativa all'imposta di
          registro  per  gli    atti  di    natura     traslativa   o
          dichiarativa    aventi per   oggetto veicoli   a  motore da
          sottoporre  alle  formalita' di   trascrizione,  iscrizione
          e   annotazione    al  pubblico  registro  automobilistico;
          attribuzione  ai  comuni  delle  somme riscosse   per    le
          imposte    di registro,   ipotecaria    e   catastale    in
          relazione   agli     atti    di  trasferimento    a  titolo
          oneroso, compresi  quelli giudiziari,  della proprieta'  di
          immobili    nonche'  quelli   traslativi o   costitutivi di
          diritti reali sugli stessi;
            g)  previsione  di adeguate   forme   di    finanziamento
          delle  citta' metropolitane di cui  all'art. 18 della legge
          8  giugno    1990,  n.  142,  attraverso  l'attribuzione di
          gettito di tributi regionali  e  locali  in  rapporto  alle
          funzioni assorbite.
            144-159. (Omissis).
            160.  Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi, concernenti  il riordino
          del trattamento  tributario dei redditi  di capitale  e dei
          redditi diversi   nonche' delle   gestioni  individuali  di
          patrimoni  e  degli  organismi  di  investimento collettivo
          mobiliare e modifiche al regime delle ritenute  alla  fonte
          sui   redditi  di  capitale  o  delle  imposte  sostitutive
          afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)   revisione  della    disciplina    dei  redditi    di
          capitale  con    una  puntuale  definizione  delle  singole
          fattispecie di reddito, prevedendo  norme    di    chiusura
          volte     a    ricomprendere    ogni  provento    derivante
          dall'impiego di capitale;
            b)  revisione della   disciplina   dei redditi    diversi
          derivanti   da cessioni  di  partecipazioni in  societa'  o
          enti, di  altri  valori mobiliari,  nonche' di   valute   e
          metalli    preziosi;  introduzione    di  norme  volte   ad
          assoggettare ad  imposizione i proventi  derivanti da nuovi
          strumenti    finanziari,    con    o    senza     attivita'
          sottostanti;   possibilita',    anche      ai    fini    di
          semplificazione,      di     prevedere  esclusioni,   anche
          temporanee, dalla tassazione o franchigie;
            c)  introduzione  di norme di  chiusura volte ad  evitare
          arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di
          capitali  o  diversi  e  quelle  produttive  di   risultati
          economici equivalenti;
            d)  ridefinizione  dei  criteri  di  determinazione delle
          partecipazioni  qualificate,    eventualmente    anche   in
          ragione   dei  diritti di  voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria;
            e)   previsione      di   distinta   indicazione    nella
          dichiarazione  annuale  delle    plusvalenze derivanti   da
          cessioni  di partecipazioni  sociali qualificate  e   degli
          altri    redditi    di    cui    alla  lettera    b),   con
          possibilita'  di    compensare  distintamente  le  relative
          minusvalenze  o  perdite  indicate  in   dichiarazione e di
          riportarle a  nuovo non oltre il quarto periodo di  imposta
          successivo;
            f)  previsione  di un'imposizione sostitutiva sui redditi
          di cui alla lettera   b)   derivanti da    operazioni    di
          realizzo;  possibilita'    di optare per  l'applicazione di
          modalita'  semplificate     di  riscossione   dell'imposta,
          attraverso  intermediari  autorizzati    e senza obbligo di
          successiva dichiarazione,  per  i  redditi    di  cui  alla
          medesima  lettera  b)    non  derivanti    da cessioni   di
          partecipazioni     qualificate;   detta   possibilita'   e'
          subordinata  all'esistenza  di  stabili    rapporti  con  i
          predetti intermediari;
            g)  previsione  di  forme  opzionali di  tassazione   sul
          risultato maturato nel periodo di imposta per  i redditi di
          cui   alla  lettera  b)  non  derivanti  da  cessioni    di
          partecipazioni  qualificate  e  conseguiti  mediante     la
          gestione   individuale   di   patrimoni   non  relativi  ad
          imprese;  applicazione  di  una   imposta  sostitutiva  sul
          predetto  risultato,  determinato    al  netto  dei redditi
          affluenti alla gestione esenti  da imposta  o   soggetti  a
          ritenuta  alla   fonte   a titolo  di imposta o  ad imposta
          sostitutiva o  che non concorrono a  formare il reddito del
          contribuente, per  i quali   rimane fermo   il  trattamento
          sostitutivo   o   di   esenzione  specificamente  previsto;
          versamento  dell'imposta    sostitutiva    da    parte  del
          soggetto    incaricato   della gestione;   possibilita'  di
          compensare   i   risultati   negativi di    un  periodo  di
          imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
            h)   introduzione  di   meccanismi  correttivi   volti  a
          rendere  equivalente  la   tassazione dei risultati  di cui
          alla lettera  g) con quella  dei redditi  diversi  di   cui
          alla  lettera  f) conseguiti  a seguito di realizzo;
            i)    revisione del   regime fiscale  degli organismi  di
          investimento collettivo   in valori    mobiliari    secondo
          criteri    analoghi a  quelli previsti  alla lettera  g)  e
          finalizzati a  rendere  il regime   dei medesimi  organismi
          compatibile con quelli ivi previsti;
            l)  revisione  delle aliquote delle  ritenute sui redditi
          di capitale o  delle  misure  delle   imposte   sostitutive
          afferenti   i  medesimi redditi, anche  al fine di  un loro
          accorpamento  su non piu'  di tre livelli compresi fra   un
          minimo  del 12,5 per cento  ed un massimo del 27 per cento;
          previsione dell'applicazione, in ogni  caso, ai  titoli  di
          Stato    ed    equiparati    dell'aliquota  del   12,5  per
          cento; differenziazione  delle  aliquote,  nel     rispetto
          dei   principi  di incoraggiamento e  tutela del  risparmio
          previsti dall'art.   47 della Costituzione,    in  funzione
          della  durata   degli strumenti,   favorendo quelli piu'  a
          lungo   termine, trattati   nei mercati    regolamentati  o
          oggetto      di   offerta     al     pubblico;     conferma
          dell'applicazione  delle ritenute a titolo di  imposta    o
          delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti
          da  persone   fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo
          unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,   n. 917,  ed
          enti  di  cui  all'art.   87, comma   1, lettera   c),  del
          medesimo    testo  unico,     non  esercenti      attivita'
          commerciali    e   residenti   nel territorio  dello Stato;
          conferma  dei regimi  di   non   applicazione  dell'imposta
          nei confronti  dei soggetti  non  residenti nel  territorio
          dello    Stato, previsti dal decreto  legislativo 10 aprile
          1996, n.  239, emanato in attuazione dell'art.  3,    comma
          168, della legge 28  dicembre 1995, n.  549;
            m)  nel    rispetto dei principi  direttivi indicati alla
          lettera l), possibilita'   di  prevedere     l'applicazione
          di    una     imposizione sostitutiva sugli utili derivanti
          dalla partecipazione in societa' ed enti  di  cui  all'art.
          41,  comma    1,  lettera  e), del citato testo unico delle
          imposte sui   redditi in misura pari  al    livello  minimo
          indicato  nella    predetta    lettera    l);     sono   in
          ogni    caso    esclusi dall'applicazione  dell'imposizione
          sostitutiva   gli   utili   derivanti   da   partecipazioni
          qualificate;
            n) determinazione  dell'imposta sostitutiva di cui   alla
          lettera  f) secondo  i  medesimi   livelli  indicati  nella
          lettera    l)  e,   in particolare, applicando  il  livello
          piu'    basso  ai  redditi  di  cui  alla  lettera  b), non
          derivanti    da  cessioni  di  partecipazioni  qualificate,
          nonche' a  quelli conseguiti nell'ambito  delle gestioni di
          cui  alle  lettere    g)  e    i);  coordinamento    fra le
          disposizioni in  materia di ritenute alla fonte sui redditi
          di capitale e di imposte sostitutive afferenti  i  medesimi
          redditi ed i trattamenti  previsti alle lettere g) e i);
            o)  introduzione  di  disposizioni   necessarie  al  piu'
          efficace  controllo  dei  redditi di  capitale  e  diversi,
          anche  mediante  la previsione di particolari obblighi   di
          rilevazione  e di comunicazione delle operazioni imponibili
          da parte degli  intermediari  professionali  o  di    altri
          soggetti    che intervengano  nelle operazioni  stesse, con
          possibilita' di  limitare i predetti  obblighi nei casi  di
          esercizio delle opzioni  di  cui  alle  lettere  f)  e  g);
          revisione  della disciplina contenuta nel decreto-legge  28
          giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4 agosto   1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
          disposizioni  necessarie  al  piu'  esteso  controllo   dei
          redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
            p)  coordinamento    della  nuova   disciplina con quella
          contenuta nel  decreto-legge  28    gennaio  1991,  n.  27,
          convertito  con modificazioni, dalla  legge 25  marzo 1991,
          n. 102,   e  successive    modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche'  con    il testo unico delle   imposte sui redditi,
          approvato  con decreto   del Presidente   della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n. 917, introducendo nel  citato testo
          unico tutte  le  modifiche  necessarie    ad  attuare    il
          predetto    coordinamento,  con   particolare riguardo   al
          trattamento  dei soggetti   non residenti   nel  territorio
          dello Stato;
            q)  coordinamento    della  nuova   disciplina con quella
          contenuta nel decreto legislativo  10 aprile  1996, n. 239,
          e  con    le  disposizioni  contenute  nel    decreto   del
          Presidente  della  Repubblica    29 settembre 1973, n. 600,
          introducendo tutte le modifiche  necessarie ad  attuare  il
          predetto coordinamento;
            r)   possibilita'   di   disporre   l'entrata  in  vigore
          dei  decreti legislativi di attuazione  fino  a  nove  mesi
          dalla loro pubblicazione.
            161.  Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o   piu'   decreti legislativi  aventi per  oggetto la
          modifica organica  e sistematica delle  disposizioni  delle
          imposte      sui   redditi   applicabili   ai  processi  di
          organizzazione     delle   attivita'      produttive,   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  previsione,   per le plusvalenze realizzate  relative
          ad aziende, complessi   aziendali,     partecipazioni    in
          societa'    controllate  o collegate, sempreche'  possedute
          per un  periodo non inferiore   a tre anni  solari,  di  un
          regime   opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte
          sui  redditi,  con  un'aliquota  non  superiore  a   quella
          applicata alla  cessione di  partecipazioni qualificate  di
          cui  al comma  160, lettera e);
            b)    armonizzazione   del   regime    tributario   delle
          operazioni  di conferimento  di aziende   o di    complessi
          aziendali e  di quelle  di scambio  di  partecipazioni  con
          il  regime  previsto  dal  decreto legislativo  30 dicembre
          1992,  n.    544, per   le operazioni   poste in essere tra
          soggetti  residenti nel territorio dello  Stato e  soggetti
          residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
            c)  previsione,    per  le    plusvalenze  realizzate  in
          dipendenza delle operazioni  indicate    nella  lettera  b)
          nonche'  per  quelle   iscritte a seguito di  operazioni di
          fusione e   di scissione,   di un   regime  di  imposizione
          sostitutiva  delle   imposte sui   redditi, da  applicare a
          scelta del   contribuente ed  in    alternativa  al  regime
          indicato  nella  lettera  b), con un'aliquota pari a quella
          indicata alla lettera a);
            d)  esclusione  o  limitazione    dell'applicazione   del
          regime    di imposizione   sostitutiva, per   le operazioni
          indicate nelle   lettere  precedenti,  di  natura  elusiva;
          previsione  di particolari disposizioni volte  ad   evitare
          possibili    effetti    distorsivi       in     conseguenza
          dell'applicazione   dei   regimi  sostitutivi di  cui  alle
          precedenti lettere;
            e) individuazione  di una  disciplina specifica per    la
          riscossione  delle imposte sostitutive di cui alle  lettere
          a) e  c),  prevedendo  la  possibilita'    di    introdurre
          criteri  di  dilazione,  eventualmente differenziati;
            f)     revisione   del    trattamento  tributario   delle
          riserve   in sospensione di imposta anche per  armonizzarlo
          con  le  disposizioni  del  codice  civile e con i principi
          contabili in materia di conti annuali;
            g)   revisione dei   criteri   di individuazione    delle
          operazioni    di natura elusiva indicate nell'art. 10 della
          legge 29 dicembre 1990, n.  408, anche in funzione di    un
          miglior  coordinamento  con  le  operazioni  indicate nelle
          precedenti lettere e  con  le  disposizioni  contenute  nel
          testo    unico delle   imposte sui  redditi, approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986,
          n. 917,  e nel decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          544.
            162.  Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi  concernenti  il  riordino
          delle    imposte    personali   sul reddito,   al fine   di
          favorire  la capitalizzazione   delle imprese    e  tenendo
          conto     delle  esigenze   di  efficienza,   rafforzamento
          e  razionalizzazione    dell'apparato    produttivo,    con
          l'osservanza  dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    applicazione   agli    utili   corrispondenti  alla
          remunerazione  ordinaria  del    capitale  investito     di
          un'aliquota  ridotta    rispetto  a  quella ordinaria;   la
          remunerazione  ordinaria  del    capitale  investito  sara'
          determinata    in  base   al rendimento figurativo  fissato
          tenendo  conto  dei  rendimenti   finanziari   dei   titoli
          obbligazionari,  pubblici  e  privati, trattati nei mercati
          regolamentati italiani;
            b)   applicazione   della     nuova    disciplina     con
          riferimento   all'incremento  dell'ammontare    complessivo
          delle riserve   formate con utili, nonche'    del  capitale
          sociale  e    delle  riserve e fondi   di cui all'art.  44,
          comma  1, del  testo unico   delle imposte    sui  redditi,
          approvato    con decreto   del Presidente  della Repubblica
          22 dicembre 1986,   n.   917,   sempreche'   derivanti   da
          conferimenti  in  denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
          alle  corrispondenti  voci risultanti dal bilancio relativo
          al periodo di imposta in corso alla data del  30  settembre
          1996;    possibilita'  di  limitazioni  o   esclusioni  del
          beneficio nel   caso di   utilizzo degli    incrementi  per
          finalita'  non  rispondenti        ad     esigenze       di
          efficienza,        rafforzamento      o   razionalizzazione
          dell'apparato produttivo;
            c)  previsioni   di  particolari   disposizioni  per   le
          societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
            d)  determinazione  dell'aliquota    ridotta  di cui alla
          lettera a) in una misura  compresa tra  i livelli minimo  e
          massimo  previsti dalla lettera l) del comma 160;
            e)  abrogazione   della  maggiorazione  di     conguaglio
          prevedendo  l'affrancamento  obbligatorio delle  riserve di
          cui ai  commi 2  e 4 dell'art. 105  del testo unico   delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   con   il
          pagamento  di   un'imposta sostitutiva non  superiore al  6
          per cento;   l'imposta  sostitutiva,   non  deducibile   ai
          fini     della determinazione   del  reddito    imponibile,
          potra'  essere prelevata  a carico delle  riserve e per  la
          relativa  riscossione    potranno  essere  previste diverse
          modalita' di rateazione non superiori in ogni  caso  a  tre
          anni dalla prima scadenza;
            f)  possibilita'  di prevedere trattamenti temporanei  di
          favore per le  societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione
          sono    ammessi     alla  quotazione     nei        mercati
          regolamentati    italiani,      consistenti    in riduzioni
          dell'aliquota  fissata ai  sensi della  lettera d)  e nella
          eventuale  applicazione  della  disciplina  di    cui  alla
          lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento
          si  applica per i primi tre periodi di imposta successivi a
          quelli della prima quotazione;
            g) possibilita'   di  prevedere  speciali  incentivazioni
          per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
            h)  abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi
          ad oggetto valori   mobiliari      quotati    in    mercati
          regolamentati      e   conclusi nell'ambito   dei   mercati
          medesimi, con   possibilita'    di    apportare  misure  di
          coordinamento  con le altre disposizioni  del regio decreto
          30  dicembre    1923,  n.    3278, e   con il   decreto del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   642,
          anche  al  fine  di  evitare disparita' di trattamento;
            i)    coordinamento della   disciplina   del credito   di
          imposta  sugli utili societari con le disposizioni  di  cui
          alle  precedenti  lettere  e  con la   lettera m) del comma
          160; compensazione, ai soli   fini della  lettera  e),  con
          l'imposta relativa  al dividendo da cui deriva; negli altri
          casi  l'ammontare   del   credito di   imposta   non potra'
          essere  superiore  all'effettivo  ammontare    dell'imposta
          pagata  dalla  societa'  alla cui distribuzione di utili il
          credito di imposta e' riferito;
            l)     coordinamento   delle     disposizioni    previste
          nelle    lettere  precedenti con   quelle di cui   al testo
          unico delle  imposte redditi, approvato  con decreto    del
          Presidente  della Repubblica  22 dicembre 1986,  n.  917, e
          al    decreto    del    Presidente  della   Repubblica   29
          settembre   1973,   n.   600,   procedendo    anche    alla
          revisione   della disciplina  delle  ritenute  sugli  utili
          di  cui  e'  deliberata  la distribuzione.
            163-185. (Omissis).
            186. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi al fine    di  riordinare,
          secondo   criteri    di  unitarieta'  e  coordinamento,  la
          disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia
          di  imposte dirette  e   indirette,   erariali e    locali,
          nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
            187.   Il  riordino  della  disciplina  tributaria  degli
          enti  non commerciali e' informato ai seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a)  definizione  della nozione  di ente non  commerciale,
          conferendo rilevanza  ad elementi   di   natura   obiettiva
          connessi  all'attivita' effettivamente esercitata;
            b)    esclusione    dall'imposizione     dei   contributi
          corrisposti  da amministrazioni  pubbliche  ad   enti   non
          commerciali,    aventi    fine  sociale, per lo svolgimento
          convenzionato di attivita'  esercitate  in  conformita'  ai
          propri fini istituzionali;
            c)  esclusione    dall'ambito dell'imposizione,   per gli
          enti  di tipo associativo,  da individuare  con riferimento
          ad elementi  di natura obiettiva  connessi    all'attivita'
          effettivamente  esercitata, nonche' sulla  base  di criteri
          statutari    diretti   a prevenire  fattispecie elusive, di
          talune  cessioni    di beni e  prestazioni di  servizi resi
          agli  associati  nell'ambito  delle    attivita'    proprie
          della  vita associativa;
            d) esclusione  da ogni  imposta delle  raccolte pubbliche
          di  fondi  effettuate   occasionalmente,   anche   mediante
          offerta   di   beni   ai  sovventori,  in  concomitanza  di
          celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
            e)    previsione  omogenea    di  regimi   di imposizione
          semplificata  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  sul  valore aggiunto nei confronti degli enti
          non commerciali che hanno conseguito proventi da  attivita'
          commerciali  entro  limiti  predeterminati, anche  mediante
          l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
            f) previsione, anche  ai fini di contrastare  abusi    ed
          elusioni, di obblighi contabili,  di bilancio o rendiconto,
          con   possibili   deroghe  giustificate    dall'ordinamento
          vigente,  differenziati    in     relazione  alle   entrate
          complessive,  anche  per  le raccolte pubbliche di fondi di
          cui alla lettera  d); previsione di bilancio o   rendiconto
          soggetto  a  pubblicazione e a controllo  contabile qualora
          le entrate  complessive  dell'ente    superino    i  limiti
          previsti  in  materia di  imposte  sui redditi;
            g)    previsione   di agevolazioni   temporanee   per  le
          operazioni  di trasferimento di beni patrimoniali;
            h) previsione  di un  regime agevolato, semplificato    e
          forfettario  con  riferimento  ai diritti  demaniali  sugli
          incassi  derivanti    da  rappresentazioni,  esecuzioni   o
          radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
            188.  Il Governo e' delegato ad  emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi, al fine  di disciplinare
          sotto  il    profilo  tributario  le  organizzazioni    non
          lucrative    di utilita'   sociale,   attraverso  un regime
          unico   al   quale     ricondurre   anche   le    normative
          speciali  esistenti.  Sono  fatte  salve le   previsioni di
          maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle  cooperative
          sociali di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381,  e alle
          organizzazioni non   governative di  cui  alla    legge  26
          febbraio 1987, n. 49.
            189.  La  disciplina  tributaria delle organizzazioni non
          lucrative di utilita'    sociale    e'    informata      ai
          seguenti  principi  e  criteri direttivi:
            a)    determinazione    di    presupposti   e   requisiti
          qualificanti   le organizzazioni    non   lucrative      di
          utilita'     sociale,  escludendo dall'ambito  dei soggetti
          ammessi gli   enti pubblici   e le    societa'  commerciali
          diverse  da quelle   cooperative, le fondazioni bancarie, i
          partiti   politici,  le    organizzazioni  sindacali,    le
          associazioni    di datori  di lavoro  e le  associazioni di
          categoria, individuando   le attivita'    di      interesse
          collettivo  il  cui   svolgimento  per  il perseguimento di
          esclusive  finalita'  di  solidarieta'   sociale, anche nei
          confronti   dei  propri  soci,   giustifica    un    regime
          fiscale   agevolato,     e  prevedendo    il    divieto  di
          distribuire  anche in  modo indiretto utili;
            b)    previsione  dell'automatica    qualificazione  come
          organizzazioni  non   lucrative di  utilita' sociale  degli
          organismi    di  volontariato  iscritti    nei     registri
          istituiti    dalle regioni   e   dalle   province autonome,
          delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
          sensi  della legge  26  febbraio  1987, n.   49,   e  delle
          cooperative  sociali,  con    relativa  previsione   di una
          disciplina    semplificata  in  ordine  agli    adempimenti
          formali,    e differenziata e  privilegiata in ordine  alle
          agevolazioni  previste,  in ragione   del valore    sociale
          degli stessi;
            c)  previsione,  per l'applicazione del regime agevolato,
          di espresse disposizioni statutarie dirette  a    garantire
          l'osservanza  di  principi  di      trasparenza    e     di
          democraticita'    con   possibili    deroghe,  giustificate
          dall'ordinamento  vigente,    in relazione alla particolare
          natura di taluni enti;
            d) previsione  di  misure  dirette  ad  evitare  abusi  e
          fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
            e)     previsione     della     detraibilita'  o    della
          deducibilita'   delle erogazioni    liberali    effettuate,
          entro      limiti     predeterminati,     in  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  e  degli
          enti a regime equiparato;
            f)    previsione   di regimi   agevolati,  ai  fini delle
          imposte    sui  redditi,    per  i    proventi    derivanti
          dall'attivita'    di produzione  o scambio  di  beni  o  di
          servizi,  anche  in  ipotesi   di   attivita'  occasionali,
          purche'    svolte   in    diretta  attuazione  degli  scopi
          istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
            g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi
          da quelli di cui alla lettera f).
            190-217. (Omissis)".
            -   Il   D.P.R.   28   gennaio   1988, n.    44,    reca:
          "Adeguamento    del Consorzio  nazionale  obbligatorio  tra
          gli    esattori    delle    imposte  dirette   alla   nuova
          disciplina del servizio di  riscossione, ai sensi dell'art.
          2,  comma 1,  lettera c),  della legge  4 ottobre  1986, n.
          657".
            -  La    legge 2 aprile 1958,   n. 377, reca: "Norme  sul
          riordinamento del Fondo di previdenza per    gli  impiegati
          dipendenti  dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle imposte
          dirette".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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