Legge Ordinaria n. 347 del 08/10/1998 G.U. n. 238 del 12 Ottobre 1998
Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nelle  regioni in cui il  primo corso di formazione  in medicina
generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256,  si e'  concluso in  data posteriore al  31 dicembre  1996, e
limitatamente alle  graduatorie uniche regionali valide  per gli anni
1998 e  1999, e'  riconosciuto ai  medici in  possesso dell'attestato
formativo  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del  predetto  decreto
legislativo n.  256 del 1991  il punteggio previsto dalla  lettera f)
dell'elenco  dei titoli  accademici e  di studio  di cui  al comma  1
dell'articolo 3  dell'accordo collettivo nazionale per  la disciplina
dei rapporti con la medicina generale, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio  1996, n. 484, a condizione che
gli   interessati  producano   certificazione   attestante  la   loro
iscrizione al corso in data  anteriore al momento della presentazione
della  domanda  per l'assegnazione  delle  zone  carenti e  producano
l'attestato  di   formazione  in   medicina  generale   all'atto  del
conferimento dell'incarico.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 ottobre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -   Il   D.Lgs.   8   agosto   1991,  n.    256,    reca:
          "Attuazione    della direttiva   n.   86/457/CEE,  relativa
          alla  formazione  specifica  in medicina generale, a  norma
          dell'art.  5  della  legge  30  luglio  1990, n.   212". Si
          riporta il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 256/1991:
            "Art. 1  (Istituzione del  corso). -  1. E'  istituito il
          corso di  formazione  specifica    in  medicina    generale
          riservato  ai   laureati in medicina e chirurgia, abilitati
          all'esercizio professionale.
            2.  Il corso,  della  durata  di anni   due,   articolato
          secondo    la  previsione  di cui   all'art. 3, comporta un
          impegno a  tempo pieno dei partecipanti con  obbligo  della
          frequenza  alle   attivita' didattiche sia    pratiche  che
          teoriche   e     si   conclude      con    il      rilascio
          dell'attestato    di  formazione   in   medicina  generale,
          conforme all'allegato modello".
            -  Il D.P.R.  22 luglio  1996,  n. 484,   reca:  "Accordo
          collettivo  nazionale per   la disciplina  dei rapporti con
          i medici   di medicina generale, ai    sensi  dell'art.  4,
          comma    9,  della  legge  n.    412/1991 e dell'art. 8 del
          decreto legislativo    n.  502/1992,  come  modificato  dal
          decreto  legislativo    n.  517/1993,  sottoscritto   il 25
          gennaio    1996  e  modificato in data   6 giugno 1996". Si
          riporta il  testo dell'art. 3, comma   1,    lettera    f),
          dell'accordo   collettivo   nazionale   per   la disciplina
          dei  rapporti con  i  medici  di medicina   generale   reso
          esecutivo dal citato D.P.R. n. 484/1996:
            "Art.  3  (Titoli per la formazione delle graduatorie). -
          1. I titoli valutabili ai    fini  della  formazione  delle
          graduatorie  sono elencati qui di seguito con l'indicazione
          del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
              I - titoli accademici e di studio:
               a)-e) (omissis);
            f) attestato di formazione in  medicina generale  di  cui
          all'art.  1,  comma  2, e all'art. 2, comma  2, del decreto
          legislativo n. 256/1991, p. 12,00".

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