Legge Ordinaria n. 398 del 18/11/1998 G.U. n. 273 del 21 Novembre 1998
Disposizioni finanziarie a favore dell' Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'Ente autonomo  acquedotto  pugliese (EAAP)  e' concesso  un
contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999,
quale concorso dello Stato a  fronte degli oneri di ammortamento, per
capitale  ed  interessi,  derivanti   da  mutui  o  altre  operazioni
finanziarie che l'Ente stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di
pervenire al  risanamento economicofinanziario. Al relativo  onere si
provvede,  per  gli  anni  1999   e  2000,  mediante  utilizzo  delle
proiezioni per i  medesimi anni dello stanziamento  iscritto, ai fini
del   bilancio    triennale   1998-2000,    nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base  di conto capitale "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica    per     l'anno    1998,    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad   apportare,  con   propri  decreti,   le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.  Il regime  del ruolo  di gestore  del servizio  integrato resta
sottoposto alle  disposizioni degli articoli  16 e 20 della  legge 18
maggio 1989, n. 183.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'articolo 10,  commi 2  e 3, del  testo unico
          delle  disposizioni  sulla    promulgazione  delle   leggi,
          sull'emanazione    dei  decreti    del  Presidente    della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.    28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge modificate o   alle  quali  e'
          operato   il   rinvio.  Restano    invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo   degli articoli 16  e    20  della  legge  18
          maggio 1989, n.  183 (Norme per  il riassetto organizzativo
          e  funzionale della difesa del suolo), e' il seguente:
            "Art.    16 (Bacini  di rilievo  regionale). -  1. Bacini
          di rilievo regionale sono    tutti  quelli  non  ricompresi
          nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
            2.    Le funzioni  amministrative  relative alle  risorse
          idriche  in tutti  i  bacini di  rilievo   regionale   sono
          delegate   alle  regioni territorialmente   competenti  con
          decreto  del    Presidente   della Repubblica    entro  sei
          mesi  dalla   data   di entrata   in vigore  della presente
          legge.
            3. Nulla e'   innovato  al  disposto  del  decreto    del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, per
          quanto attiene alla  disciplina  delle  grandi  derivazioni
          sia  nei  bacini  di  rilievo    regionale sia in quelli di
          rilievo interregionale, di cui all'art. 15".
            "Art.  20 (I piani di bacino  di rilievo regionale). - 1.
          Con propri atti le regioni  disciplinano  e  provvedono  ad
          elaborare  ed  approvare  i  piani di   bacino di   rilievo
          regionale contestualmente  coordinando i piani di cui  alla
          legge  10  maggio  1976,  n. 319. Ove risulti opportuno per
          esigenze    di    coordinamento,    le  regioni     possono
          elaborare    ed  approvare  un unico piano per  piu' bacini
          regionali, rientranti nello stesso versante idrografico  ed
          aventi   caratteristiche   di  uniformita'  morfologica  ed
          economicoproduttiva.
            2.  Qualora  in  un  bacino di  rilievo  regionale  siano
          compresi territori d'altra regione, il piano  e'  elaborato
          dalla   regione   il   cui   territorio   e'   maggiormente
          interessato  e  all'approvazione  provvedono   le   singole
          regioni,  ciascuna per   la parte di  rispettiva competenza
          territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
            3.  Il piano  di bacino   e' trasmesso    entro  sessanta
          giorni  dalla adozione al Comitato nazionale per la  difesa
          del  suolo  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          indirizzi e criteri di cui all'art. 4".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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