Legge Ordinaria n. 423 del 02/12/1998 G.U. n. 288 del 10 Dicembre 1998
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Interventi strutturali urgenti
  1.  Per  fare fronte  alla  grave  crisi  di mercato  del  comparto
agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il  Ministro per le politiche  agricole, d'intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di  Trento e  di Bolzano,  ed acquisito  il parere
delle competenti commissioni  della Camera dei deputati  e del Senato
della  Repubblica,  presenta  al Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica  (CIPE)   per   l'approvazione  le   linee
programmatiche  di  indirizzo  e di  intervento  per  l'agrumicoltura
italiana  anche  al fine  di  contenere  i  costi di  produzione,  di
riorganizzare la commercializzazione e  di migliorare la qualita' dei
prodotti  agricoli,   tenendo  conto  dell'esigenza   di  risanamento
tecnicocolturale   e  varietale.   Per  l'attuazione   degli  urgenti
interventi strutturali previsti dal documento predetto e' autorizzata
la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.
  2.  Per  l'attuazione  dei  lavori di  adeguamento  alla  normativa
comunitaria  delle strutture  e delle  attrezzature delle  aziende di
produzione di latte, di cui all'articolo  2, comma 1, lettera g), del
regolamento emanato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 14
gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa
con la conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento  e di Bolzano ed acquisito il parere
delle competenti commissioni  della Camera dei deputati  e del Senato
della  Repubblica,  predispone, entro  trenta  giorni  dalla data  di
entrata in  vigore della presente  legge, un programma  di interventi
finanziari per la  cui attuazione e' autorizzata la spesa  di lire 60
miliardi  nel  1998. Il  programma  di  cui  al presente  comma  deve
considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole
aziende,  delle aree  marginali e  dei giovani  agricoltori con  eta'
inferiore a quaranta anni.
  3.  Per assicurare  la  continuita' degli  interventi pubblici  nel
settore  agricolo e  forestale,  ad  integrazione dello  stanziamento
previsto dall'articolo 3,  comma 8, della legge 28  dicembre 1995, n.
549, e' autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo
suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di  Trento e  di Bolzano,  ed acquisito  il parere
delle competenti commissioni  della Camera dei deputati  e del Senato
della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge,  e' destinato dal CIPE per  il finanziamento di
programmi  interregionali o  azioni comuni  adottati dalle  regioni e
dalle province  autonome, per  la copertura delle  rate dei  mutui di
miglioramento  fondiario,  contratti  dalle regioni  in  applicazione
dell'articolo 18 della  legge 27 dicembre 1977, n.  984, scadenti nel
1998, e  per le attivita'  realizzate dal Ministero per  le politiche
agricole,  di cui  all'articolo 2  del decreto  legislativo 4  giugno
1997,  n. 143,  nonche'  per  il finanziamento  dei  regimi di  aiuto
previsti dal decreto  legislativo 30 aprile 1998, n.  173, emanato in
attuazione dell'articolo 55, comma 14,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico delle
          diposizioni        sulla    promulgazione    delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,   al solo fine di facilitare  la lettura
          delle diposizioni di    legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 14 gennaio
          1997, n.   54,   reca:    "Attuazione    delle    direttive
          92/46/CEE    e    92/47/CEE    in  materia  di produzione e
          immissione sul mercato di latte e di prodotti a    base  di
          latte".  Si   riporta  il testo  del comma  1, lettera  g),
          dell'art. 2:
             "1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
              a)-f) (omissis);
            g) ''azienda di produzione'' azienda in  cui si  torovano
          uno  o  piu'  vacche, pecore, capre o bufale destinate alla
          produzione di latte;".
            -  La   legge  28    dicembre  1995,  n.    549,    reca:
          "Misure  di razionalizzazione della  finanza pubblica".  Si
          riporta il  testo del comma 8 dell'art. 3:
            "8.   Le   risorse     attribuite  alle  regioni  con  le
          disposizioni di cui ai commi  da  1    a  11  del  presente
          articolo  includono    la  somma di lire 1.130     miliardi
          vincolata      agli     interventi       nei        settori
          dell'agricoltura,    agroindustriale    e   delle   foreste
          concorrenti  a definire la  percentuale dell'80 per   cento
          dei  fondi   destinati alle regioni secondo quanto previsto
          dall'art.  2, comma 10, della legge  4  dicembre  1993,  n.
          491.  Un parte delle risorse attribuite alle regioni con le
          disposizioni  del  presente   comma   e'   utilizzata   per
          l'attuazione di  interventi  regionali  o   interregionali.
          cofinanziati   con  il Ministero  delle  risorse  agricole,
          alimentari  e  forestali,  nei medesimi settori,    secondo
          quanto   previsto   da      apposita   legge   statale   di
          programmazione economica".
            -    legge    27  dicembre    1977,    n.    984,   reca:
          "Coordinamento    degli interventi   pubblici nei   settori
          della  zootecnia, della  produzione ortofrutticola,   della
          forestazione,    dell'irrigazione,  delle    grandi colture
          mediterranee,  della vitivinicoltura e della  utilizzazione
          e valorizzazione dei terreni  collinari  e    montani".  Si
          riporta il testo dell'art. 18:
            "Art.  18.  -  Ai  fini    dell'attuazione  dei programmi
          regionali di cui alla  presente legge,   le   regioni  sono
          autorizzate  a concedere  il concorso  nel pagamento  degli
          interessi    sui mutui  di miglioramento fondiario ai sensi
          della   legge  5  luglio  1928,  n.    1760,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
            Il limite di impegno per   la  concessione  del  concorso
          regionale  nel  pagamento degli interessi  sui mutui di cui
          al precedente  comma e' a carico delle  regioni    per  gli
          anni  di  durata  dei    singoli programmi e sara' iscritto
          annualmente nello  stato di previsioni   del Ministero  del
          tesoro e per gli anni successivi.
            Ai   mutui  di  miglioramento    fondiario  previsti  dal
          presente articolo si  applicano le   disposizioni di    cui
          all'art.    34  e    quelle di   cui all'art. 36,   escluso
          l'ultimo comma,  della legge 2 giugno   1961, n.    454,  e
          successive modificazioni e integrazioni".
            -  Il    decreto  legislativo    1997,  n.    143,  reca:
          "Conferimento alle regioni  delle funzioni   amministrative
          in    materia  di   agricoltura e pesca e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione  centrale".    Si  riporta  il   testo
          dell'art. 2:
            "Art.  2  (Ministero  per le politiche agricole). - 1. E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito  denominato  Ministero, che costituisce   centro di
          riferimento degli interessi    nazionali  in  materia    di
          politiche    agricole, forestali  ed agroalimentari,  A tal
          fine, esso, di intesa con la conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, svolge  compiti  di   elaborazione
          e    coordinamento   delle   linee   di politica  agricola,
          agroindustriale  e forestale,   in   coerenza   con  quella
          comunitaria.      Esso   svolge   altresi'  funzioni     di
          rappresentanza degli  interessi    nazionali  nelle    sedi
          apposite  comunitarie,    di cura delle inerenti  relazioni
          internazionali, ferme restando  le generali  competenze  di
          altri  organi,  di  esecuzione  degli obblighi comunitari e
          internazionali riferibili  a livello statale, di   proposta
          in  materia  di  funzioini governative di  coordinamento ed
          indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
            2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione   di   eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'art. 1 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  fino  alla  ristrutturazione
          prevista dal capo II della medesima legge, le  attribuzioni
          di  altre amministrazioni  centrali,  il  Ministero svolge,
          altresi',    per    quanto    gia'    di   competenza   del
          soppresso Ministero delle risorse agricole,   alimentari  e
          forestali,   compiti  di  disciplina    generale    e    di
          coordinamento  nazionale  nelle  seguenti materie:   scorte
          e  approvvigionamenti  alimentari;   tutela  della qualita'
          dei  prodotti   agroalimentari;  educazione  alimentare  di
          carattere   non   sanitario;  ricerca   e  sperimentazione,
          svolte  da istituti  e laboratori  nazionali;  importazione
          ed  esportazione    dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,
          nell'ambito  della   normativa   vigente;   interventi   di
          regolazione  dei    mercati;  regolazione delle   sementi e
          materiale       di     propagazione,       del      settore
          fitosanitario  e   dei fertilizzanti; registri  di varieta'
          vegetali, libri  genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei      boschi   da  seme;  salvaguardia  e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali    e    animali,    dei  rispettivi
          patrimoni  genetici;   gestione    delle   risorse  ittiche
          marine     di    interesse  nazionale;      impiego      di
          biotecnologie   innovative    nel   settore agroalimentare;
          specie cacciabili  ai sensi  dell'art. 18,  comma 3,  della
          legge    11    febbraio   1992,   n.   157;   grandi   reti
          infrastrutturali di irrigazione dichiarate    di  rilevanza
          nazionale,    di cui alla  legge 8 novembre 1986, n. 752, e
          al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            3.  Spettano  al Ministero i  compiti di riconoscimento e
          di sostegno delle  unioni,   delle  associazioni  nazionali
          e   degli  organismi nazionali di certificazione; spettano,
          altresi',   i   compiti   relativi:      agli       accordi
          interprofessionali    di   dimensione     nazionale;   alla
          dichiarazione      di       eccezionali          avversita'
          atmosferiche;     alla prevenzione   e   repressione  delle
          frodi nella  preparazione  e  nel commercio  dei   prodotti
          agroalimentari     e   ad   uso   agrario;   alla raccolta,
          elaborazione e diffusione di  dati e informazioni a livello
          nazionale,   ai fini    anche    del  sistema    statistico
          nazionale e  del rispetto degli obblighi comunitari.
            4.  Il    Ministero  si  articola  in    non  piu' di tre
          dipartimenti,  cui  sono  preposti    dirigenti   generali,
          tenendo  conto    del  principio  della  rotazione    degli
          incarichi.  Con  regolamenti adottati  ai sensi  del  comma
          4-bis   dell'art.   17   della  legge 23  agosto  1988,  n.
          400, introdotto dall'art. 13,   comma  1,  della  legge  15
          marzo    1997, n. 59, entro sei mesi  dalla data di entrata
          in  vigore    del  presente  decreto  si    provvede   alla
          riorganizzazione  degli    uffici,  anche    al  fine    di
          assicurare la tutela   degli interessi italiani  in    sede
          comunitaria   e   internazionale,        nonche'       alla
          razionalizzazione   degli    organi collegiali   esistenti,
          anche    mediante   soppressione, accorpamento  e riduzione
          degli stessi e del numero dei componenti".
            -  Il   decreto  legislativo    30  aprile    1998,    n.
          173,  reca:  "Disposizioni in  materia di contenimento  dei
          costi  di   produzione e per  il rafforzamento  strutturale
          delle imprese  agricole, a  norma dell'art. 55, commi  14 e
          15, della legge 27  dicembre 1997, n. 449".  Si riporta  il
          comma 14 dell'art. 55:
            "14.  Gli  interventi  pubblici  nel   settore agricolo e
          forestale  e  le  azioni  di    sostegno  alle    attivita'
          produttive  agricole    si  esplicano  nel   quadro   degli
          obiettivi    prioritari  fissati    dal    Documento     di
          programmazione   economicofinanziaria,     con  particolare
          riferimento al contenimento   e all'armonizzazione   con  i
          costi  medi    comunitari  dei  costi  di  produzione delle
          imprese  agricole, al fine di accrescere la competitivita',
          favorire  l'innovazione    tecnologica  e   l'imprenditoria
          giovanile  e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine
          il Governo e' delegato ad    emanare,  entro  quattro  mesi
          dalla  data   di entrata in vigore  della  presente  legge,
          su  proposta  del  Ministro   per   le politiche  agricole,
          sentita  la  Conferenza permanente   per i rapporti tra  lo
          Stato,  le regioni  e  le province  autonome di   Trento  e
          di  Bolzano,  previo  parere delle   competenti commissioni
          parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza   dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  contenimento    ed armonizzazione   rispetto ai costi
          medi europei dei fattori di  produzione,  dei    costi  dei
          fattori   di   produzione  delle  imprese    agricole,  con
          particolare riferimento  agli oneri  fiscali,  contributivi
          e    previdenziali,   ai   costi energetici,  ai  costi  di
          trasporto e al costo del denaro;
            b)   accrescimento    delle   capacita'    concorrenziali
          del    sistema  agroalimentare   nel   mercato   europeo ed
          internazionale,   anche   con  l'estensione    del  credito
          specializzato e  dei servizi  assicurativi all'esportazione
          dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
            c)    adeguamento    e   modernizzazione   del   settore,
          favorendo   il rafforzamento   strutturale delle    imprese
          agricole   e      l'integrazione  economica  della  filiera
          agroindustriale;
            d) accelerazione  delle procede  di utilizzo dei    fondi
          strutturali    riservati    al       settore   agricolo   e
          razionalizzazione  e adeguamento del sistema dei servizi di
          interesse pubblico per lo stesso settore".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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