Legge Ordinaria n. 426 del 09/12/1998 G.U. n. 291 del 14 Dicembre 1998
Nuovi interventi in campo ambientale
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
(Interventii  di  bonifica   e   ripristino   ambientale   dei   siti
                            inquinanti). 
 
  1. Al fine di consentire il concorso pubblico  nella  realizzazione
di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi,  lacuali,  fluviali  e
lagunari in concessione, anche  in  caso  di  loro  dismissioni,  nei
limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma  6-bis,  del
decreto  legislativo  5  febbraio   1997,   n.   22,   e   successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi  del  protocollo  di
Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio  1998,   del   piano   straordinario   di   completamento   e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e  degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo  25  del  citato
decreto legislativo n.  22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999  e  di  lire  16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000.  Per  le  medesime  finalita'  e'
altresi' autorizzata la spesa di  lire  130.000  milioni  per  l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli  interventi  di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE  al  rinanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quellc  attribuite  al
Ministero  dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione  dei   fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno  19941999.
1999. 
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione  delle  relative  risorse  finanziarie   il   Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  un  programma  nazionale  di  bonifica  e   ripristino
ambientale dei  siti  inquinati,  che  individua  gli  interventi  di
interesse  nazionale,   gli   interventi   prioritari,   i   soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi  e  le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento  e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazionii' 
  4. Sono considerati  primi  interventi  di  bonifica  di  interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e  siti  ad
alto rischio ambientale i cui  ambiti  sono  perimetrati,  sentiti  i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: 
    a) Venezia (Porto Marghera); 
    b) Napoli orientale; 
    c) Gela e Priolo; 
    d) Manfredonia; 
    e) Brindisi; 
    f) Taranto; 
    g) Cengio e Saliceto; 
    h) Piombino; 
    i) Massa e Carrara; 
    l) Casal Monferrato; 
    m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); 
    n) Pitelli (La Spezia); 
    o) Balangero; 
    p) Pieve Vergonte. 
  5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui  al
comma 3, determina altresi' le modalita' per  il  monitoraggio  e  il
controllo, con la partecipazione  delle  regioni  interessate,  delle
attivita' di realizzazione delle opere e  degli  interventi  previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le  procedure  per
la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse  resesi
comunque  disponibili,  assicurando   il   rispetto   dell'originaria
allocazione regionale delle risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
presente comma il  Ministero  dell'ambiente  si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per la protezione  dell'ambiente  (ANPA)  e  delle  Agenzie
regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  (ARPA).  6.  Gli  enti
territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma  3,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare  altre  operazioni
finanziarie con la Cassa depositi e  prestiti  e  altri  istituti  di
credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla  base  di
apposita  rendicontazione   degli   enti   territoriali   competenti,
direttamcnte  agli  istituti  mutuanti   interessati   le   rate   di
ammortamento per capitale e interessi,  avvalendosi  delle  quote  di
limiti   di   impegno   rispettivamente   assegnate   dal   Ministero
dell'ambiente. 
  7. Nel caso di cambio  di  destinazione,  dei  siti  oggetto  degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica  e  ripristino  ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dalIeffettuazione degli stessi
in  assenza  di  cambio  di  destinazione,  il  contributo   di   cui
all'articolo 17, comma 6-bis,  del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato  in
misura adeguata  all'aumento  di  valore  con  seguito  dall'area  al
momento del  cambio  di  destinazione,  ovvero  della  sua  cessione,
rispetto  a  quello  dell'intervento   di   bonifica   e   ripristino
ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, verranno  determinati  i  criteri  e  le  modalita'  della
restituzione. 
  8. All'articolo 17, comma 1,  alinea,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, dopo le  parole:  "il  Ministro  dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA),". 
  9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  15  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    "15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  emana  un
decreto  recante  indicazioni  ed   informazioni   per   le   imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi  tra  imprese
industriali  ed  artigiane  che  intendano  accedere  a  incentivi  e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo  di  nuove  tecnologie  di
bonifica previsti dalla vigente legislazione. 
    15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare". 
  10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui  al  comma  15-bis
dell'articolo 17 del decrcto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
introdotto dal comma  9  del  presente  articolo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  11. All'articolo 17, comma 11, dcl decreto legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare ". 
  12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:  "priorita'  degli  interventi"
sono aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione  del
rischio elaborato dall'ANPA ". 
  13. All'articolo 22, comma 7, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro  un  anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni ". 
  14. All'articolo 57, comma 5, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "  devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine di cui all'articolo 33,  comma  6  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ". 
  15. All'articolo 44, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Ai medesimi fini il  ritiro,  il  trasporto  e  lo
stoccaggio dei beni durevoli  da  parte  dei  rivenditori  firmatari,
tramite le proprie associazioni di categoria, dei  citati  accordi  e
contratti di  programma  non  sono  sottoposti  agli  obblighi  della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e  scarico,  della  compilazione  e  tenuta  dei   formulari,   della
preventiva autorizzazione e della iscrizione  all'Albo  di  cui  agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto " . 
  16. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono  soppresse  le  parole:
"derivanti  dalle  lavorazioni  industriali  e  artigianali"  e  sono
aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti:  "limitatamente
alla quantita' conferita ". 
  17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis. Al fine di consentire l'avviamento  ed  il  funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti,  in  attesa
dell'attuazione di quanto disposto al  comma  5,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in  apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero
dell'ambiente". 
  18.  All'onere  di  cui  al   comma   17   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per l'anno 1998, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente. biente. 
  19. All'articolo 30, comma 4, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22 le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se
da essi prodotti " sono sostituite dalle seguenti:  "Le  imprese  che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non  pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e  trasportano  rifiuti
pericolosi,  esclusi  i  trasporti  di  rifiuti  pericolosi  che  non
eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al  giorno  o  di  trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti". 
  20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi
2 e 3,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  puo'  determinare
con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta  differenziata
dei  rifiuti  di  imballaggio  a  carico  dei  produttori   e   degli
utilizzatori  ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  10,  nonche'   le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da  parte  dei
produttori ". 
  21. All'articolo 42, comma 2, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata. 
  22. All'articolo 48, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:  ",  i  beni  di  cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46". 
  23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali
e  gestori  del  servizio,  l'applicazione  e  la   riscossione   del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei  rifiuti  solidi
urbani sono  effettuate  dall'ente  locale  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  24. All'articolo 51, comma 2, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le  parole  da:  ",
ovvero effettuano" fino alla fine del comma. 
  25.  All'articolo  51-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, e successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  "Con  la  sentenza  di  condanna  per  la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la  decisione  emessa
ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  il
beneficio della  sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale". 
  26.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle   attivita'
assegnate al gruppo tecnico di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa  di  lire
1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e 2000. 
  27. All'articolo 49, comma 5, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
prevedendo  disposizioni  transitorie  per  garantire   la   graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed  il  graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei  costi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni". 
  28. All'articolo 49, comma 1, del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, le parole: " 1° gennaio 1999  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2000". 
 
 
    

          Avvertenza:
            In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  15  gennaio  1999  si  procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.

    

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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