Legge Ordinaria n. 73 del 31/03/1998 G.U. n. 81 del 7 Aprile 1998
Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Sanatoria degli effetti
  1. Restano validi gli atti e  i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decretilegge  20 marzo 1996, n.  144, 17 maggio 1996,  n. 277, 22
luglio 1996, n. 385, e 20  settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Il decreto-legge  20 marzo 1996, n. 144,  decaduto  per
          decorrenza  dei  termini,  recava:  "Disposizioni   urgenti
          per  accelerare  gli interventi nelle  aree depresse e  per
          gli accertamenti da  parte del CIPE".
            -  Il  titolo del  decreto-legge  17  maggio   1996,   n.
          277    e    del  decreto-legge  22   luglio 1996,   n. 385,
          decaduti per   decorrenza dei termini, era    il  seguente:
          "Disposizioni  urgenti per  accelerare gli interventi nelle
          aree depresse".
            - Il   decreto-legge 20   settembre 1996, n.    487,  non
          convertito  in  legge,  recava: "Disposizioni urgenti   per
          accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione
          del  Mezzogiorno,  gli  interventi  nelle  aree   depresse,
          nonche' il completamento di progetti FIO".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma 4, dell'art. 3, del
          decreto-legge 8 agosto  1996,  n.  443  (Differimento    di
          termini  previsti a disposizioni legislative in  materia di
          opere  pubbliche e politiche   ambientali  e  territoriali,
          nonche'  disposizioni urgenti per il  recupero edilizio nei
          centri urbani), non convertito in legge:
            "4.   Per   consentire  la  prosecuzione  del   programma
          operativo    ''metanizzazione''        delle        regioni
          dell'obiettivo   1,     approvato     con  decisione  della
          Commissione CEE n.    C(89)2259/3  del  21  dicembre  1989,
          nell'ambito   del regolamento  CEE  n. 2052/1988,  le somme
          esistenti presso  la    Cassa  depositi  e    prestiti  per
          l'attuazione    del  programma generale   di metanizzazione
          del Mezzogiorno,  ai sensi   dell'art. 11  della  legge  28
          novembre  1980,  n.  784,  e    successive modificazioni ed
          integrazioni,   sono    destinate  al  finanziamento  della
          quota   di  competenza  nazionale  del  predetto  programma
          operativo.  A  tal  fine  la  Cassa  depositi e prestiti e'
          autorizzata a versare al conto corrente  di  tesoreria  del
          fondo di rotazione  di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,   n.   183,  l'ammontare  determinato  dal  CIPE  per
          la successiva reiscrizione  al capitolo   7802 dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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