Legge Ordinaria n. 17 del 28/01/1999 G.U. n. 26 del 2 Febbraio 1999
Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  13  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "6-bis.  Agli studenti  handicappati iscritti  all'universita' sono
garantiti  sussidi tecnici  e didattici  specifici, realizzati  anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'
il supporto di appositi  servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle universita'  nei limiti  del proprio  bilancio e  delle risorse
destinate  alla  copertura degli  oneri  di  cui al  presente  comma,
nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".
  2. All'articolo 16 della legge 5  febbraio 1992, n. 104, il comma 5
e' sostituito dal seguente:
  " 5.  Il trattamento individualizzato previsto  dai commi 3 e  4 in
favore degli  studenti handicappati e' consentito  per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l'ausilio del servizio di  tutorato di cui all'articolo 13, comma
6-bis.  E' consentito,  altresi',  sia l'impiego  di specifici  mezzi
tecnici in relazione alla tipologia  di handicap, sia la possibilita'
di svolgere prove  equipollenti su proposta del  servizio di tutorato
specializzato".
  3. All'articolo  16 della legge  5 febbraio  1992, n. 104,  dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. Le  universita', con proprie disposizioni,  istituiscono un
docente  delegato   dal  rettore   con  funzioni   di  coordinamento,
monitoraggio   e  supporto   di  tutte   le  iniziative   concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art.   13   della legge  5  febbraio
          1992,   n.      104   (Leggequadro      per   l'assistenza,
          l'integrazione   sociale    e  i    diritti  delle  persone
          handicappate), come modificato dalla presente legge, e'  il
          seguente:
            "Art.  13 (Integrazione scolastica).  - 1. L'integrazione
          scolastica della persona  handicappata  nelle  sezioni    e
          nelle  classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e
          nelle  universita'  si  realizza,  fermo  restando   quanto
          previsto dalle  leggi 11  maggio 1976,  n. 360,  e 4 agosto
          1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
            a)  la  programmazione coordinata dei servizi  scolastici
          con  quelli  sanitari,  socioassistenziali,      culturali,
          ricreativi,  sportivi  e con altre attivita' sul territorio
          gestite  da enti pubblici o privati. A tale    scopo    gli
          enti    locali,   gli   organi   scolastici e   le   unita'
          sanitarie locali, nell'ambito  delle rispettive competenze,
          stipulano gli accordi  di programma   di cui   all'art.  27
          della  legge  8 giugno 1990, n.  142. Entro tre mesi  dalla
          data di entrata   in vigore  della  presente  legge,    con
          decreto  del Ministro   della pubblica istruzione, d'intesa
          con i Ministri per gli   affari sociali  e  della  sanita',
          sono  fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
          programma.  Tali  accordi       di    programma        sono
          finalizzati   alla   predisposizione, attuazione e verifica
          congiunta   di progetti educativi, riabilitativi  e      di
          socializzazione    individualizzati,    nonche'    a  forme
          di integrazione  tra  attivita'   scolastiche  e  attivita'
          integrative extrascolastiche. Negli  accordi sono  altresi'
          previsti  i requisiti che devono  essere posseduti    dagli
          enti pubblici  e privati  ai fini della partecipazione alle
          attivita' di collaborazione coordinate;
            b)    la dotazione   alle scuole   e alle  universita' di
          attrezzature tecniche  e di  sussidi  didattici  nonche' di
          ogni  altra forma  di ausilio tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione   individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
          all'effettivo esercizio del diritto    allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con    centri  specializzati, aventi
          funzione di  consulenza    pedagogica,  di    produzione  e
          adattamento  di specifico materiale didattico;
            c)   la   programmazione  da  parte  dell'universita'  di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale;
            d)     l'attribuzione,  con    decreto    del    Ministro
          dell'universita'     e  della  ricerca      scientifica   e
          tecnologica,    da  emanare entro   tre mesi dalla data  di
          entrata in   vigore della presente  legge,    di  incarichi
          professionali    ad    interpreti    da    destinare   alle
          universita',  per facilitare la frequenza e l'apprendimento
          di studenti non udenti;
            e)   la   sperimentazione di    cui    al    decreto  del
          Presidente    della Repubblica   31  maggio  1974,  n. 419,
          da  realizzare   nelle   classi frequentate da  alunni  con
          handicap.
            2. Per le finalita' di cui al  comma 1, gli enti locali e
          le  unita'  sanitarie     locali       possono     altresi'
          prevedere     l'adeguamento dell'organizzazione    e    del
          funzionamento      degli   asili   nido   alle esigenze dei
          bambini  con handicap, al fine  di avviarne precocemente il
          recupero,    la    socializzazione    e     l'integrazione,
          nonche'  l'assegnazione di  personale docente specializzato
          e  di operatori ed assistenti specializzati.
            3. Nelle  scuole di ogni ordine  e grado, fermo restando,
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616; e successive modificazioni,  l'obbligo
          per   gli  enti  locali    di  fornire  l'assistenza    per
          l'autonomia    e la  comunicazione  personale  degli alunni
          con handicap fisici o  sensoriali, sono garantite attivita'
          di   sostegno   mediante    l'assegnazione    di    docenti
          specializzati.
            4.  I    posti  di sostegno per   la scuola secondaria di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla  data di  entrata  in vigore
          della  presente  legge  in modo  da assicurare un  rapporto
          almeno pari   a quello previsto per   gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque  entro i limiti  delle disponibilita'
          finanziarie  all'uopo  preordinate  dall'art.  42, comma 6,
          lettera h).
            5. Nella scuola secondaria di  primo e secondo grado sono
          garantite  attivita'     didattiche  di     sostegno,   con
          priorita'  per   le iniziative sperimentali di cui al comma
          1,  lettera  e),  realizzate  con   docenti   di   sostegno
          specializzati, nelle  aree  disciplinari individuate  sulla
          base del profilo dinamicofunzionale e del conseguente piano
          educativo individualizzato.
            6.      Gli  insegnanti    di    sostegno  assumono    la
          contitolarita'  delle sezioni    e    delle   classi     in
          cui   operano,  partecipano   alla programmazione educativa
          e   didattica   e  alla    elaborazione  e  verifica  delle
          attivita'  di  competenza  dei  consigli   di   interclasse
          dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
            6-bis.      Agli   studenti     handicappati     iscritti
          all'universita'    sono  garantiti    sussidi  tecnici    e
          didattici    specifici,  realizzati    anche  attraverso le
          convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'  il
          supporto  di  appositi   servizi di tutorato specializzato,
          istituiti dalle  universita'    nei  limiti    del  proprio
          bilancio  e  delle risorse destinate  alla  copertura degli
          oneri  di  cui al  presente  comma, nonche' ai  commi  5  e
          5-bis dell'art. 16".
            -  Il  testo dell'art. 16 della  citata legge n. 104  del
          1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 16  (Valutazione del  rendimento e  prove d'esame).
          1. Nella valutazione degli  alunni handicappati   da  parte
          degli    insegnanti  e'  indicato,  sulla  base del   piano
          educativo  individualizzato,  per  quali  discipline  siano
          stati   adottati    particolari  criteri  didattici,  quali
          attivita'  integrative e  di sostegno  siano state  svolte,
          anche   in sostituzione      parziale    dei      contenuti
          programmatici  di   alcune discipline.
            2.    Nella scuola  dell'obbligo sono  predisposte, sulla
          base degli elementi conoscitivi di cui al   comma 1,  prove
          d'esame  corrispondenti agli   insegnamenti   impartiti   e
          idonee   a   valutare   il    progresso  dell'allievo    in
          rapporto    alle    sue potenzialita'   e   ai livelli   di
          apprendimento iniziali.
            3.  Nell'ambito    della  scuola  secondaria   di secondo
          grado,  per gli alunni handicappati  sono consentite  prove
          equipollenti    e  tempi piu' lunghi   per  l'effettuazione
          delle   prove   scritte   o grafiche   e   la  presenza  di
          assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
            4.    Gli  alunni    handicappati  sostengono    le prove
          finalizzate alla valutazione  del rendimento  scolastico  o
          allo  svolgimento    di  esami anche universitari con l'uso
          degli ausili loro necessari.
            5.  Il trattamento  individualizzato previsto  dai  commi
          3 e  4 in favore degli  studenti handicappati e' consentito
          per  il  superamento degli esami universitari previa intesa
          con il docente della materia e con  l'ausilio del  servizio
          di   tutorato di   cui all'art.    13,  comma  6-bis.    E'
          consentito,   altresi',  sia l'impiego  di specifici  mezzi
          tecnici in relazione alla tipologia   di handicap,  sia  la
          possibilita'  di  svolgere prove   equipollenti su proposta
          del  servizio di tutorato specializzato.
            5-bis.  Le    universita',  con    proprie  disposizioni,
          istituiscono  un  docente   delegato    dal  rettore    con
          funzioni   di  coordinamento, monitoraggio    e    supporto
          di    tutte    le  iniziative    concernenti l'integrazione
          nell' ambito dell'ateneo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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