Legge Ordinaria n. 241 del 29/07/1999 G.U. n. 176 del 29 Luglio 1999
Proroga dei termini per l' esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all' adozione del parere parlamentare
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e
all'articolo 11,  comma 1, lettere b),  c) e d) della  legge 15 marzo
1997, n. 59,  come differiti dall'articolo 9, comma 6,  della legge 8
marzo 1999,  n. 50,  sono prorogati  di novanta  giorni limitatamente
agli  atti che  risultino  trasmessi alle  Camere  ed assegnati  alla
commissione competente alla data di  entrata in vigore della presente
legge.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo  degli articoli 10 e  11, comma 1, lettere b),
          c)  e  d), della   legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega
          al  Governo  per  il conferimento di funzioni    e  compiti
          alle  regioni  ed    enti  locali,  per  la riforma   della
          pubblica    amministrazione  e  per    la   semplificazione
          amministrativa),    pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  -
          supplemento ordinario -  n. 63  del 17  marzo 1997,    gia'
          modificati  dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
          sono i seguenti:
            "Art.  10.    - 1. Disposizioni  correttive e integrative
          dei decreti legislativi   di   cui   all'art.    1  possono
          essere  adottate,  con  il rispetto dei  medesimi criteri e
          principi  direttivi  e con   le stesse procedure, entro  un
          anno  dalla data della  loro entrata  in vigore, anche  nel
          caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
          formulate    dalla   commissione di  cui  all'art.  5 oltre
          il  termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
            "Art.  11. -  1. Il  Governo e'   delegato ad    emanare,
          entro    il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
              a) (Omissis).
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori diversi   dalla assistenza  e  previdenza, le
          istituzioni di  diritto privato   e   le   societa'     per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,   che  operano,  anche all'estero,  nella promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)   riordinare   e   potenziare   i   meccanismi  e  gli
          strumenti  di monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,
          dei    rendimenti   e   dei risultati dell'attivita' svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d) riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso".
            -  Il  testo   dell'art. 9, comma 6,  della legge 8 marzo
          1999, n. 50 (Delegificazione  e testi   unici   di    norme
          concernenti      procedimenti  amministrativi  -  Legge  di
          semplificazione 1998), e' il seguente:
            "6. I termini  di cui all'art. 10,  al comma 1  dell'art.
          11, ed al comma 11 dell'art. 20 della legge  15 marzo 1997,
          n.  59, e successive modificazioni,  sono differiti  al  31
          luglio  1999. I  commi  2 e  3 dell'art.  50 del    decreto
          legislativo    31  marzo    1998,  n.   112, sono abrogati.
          All'art. 16, comma 3, della  legge 15 marzo 1997, n. 59, le
          parole: ''ai  capitoli  2557,  2560  e  2543  dello''  sono
          sostituite dalla seguente: ''allo''".

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