Legge Ordinaria n. 292 del 17/08/1999 G.U. n. 196 del 21 Agosto 1999
Valorizzazione della funzione del personale della scuola
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nel  quadro degli interventi  volti a valorizzare la  funzione e
l'impegno  professionale  del personale  della  scuola  per la  piena
attuazione dell'autonomia  scolastica, nonche'  all'individuazione ai
sensi dell'articolo 21,  comma 16, della legge 15 marzo  1997, n. 59,
di nuove  funzioni e figure  professionali del personale  docente, e'
autorizzata  la spesa  di  lire  800 miliardi  per  l'anno 1999,  900
miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  2.   Le  disponibilita'   di  cui   al  comma   1  sono   destinate
all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con
le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva.
  3.  Le disponibilita'  eventualmente  non  utilizzate nell'anno  di
riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.
  4.  All'onere  derivante dalla  presente  legge,  pari a  lire  800
miliardi  per  l'anno 1999,  900  miliardi  per  l'anno 2000  e  1000
miliardi   a  decorrere   dall'anno   2001,   si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 1:
            - Il   testo dell'art. 21, comma    16,  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59, e' il seguente:
            "Art.    21. -   16.  Nel  rispetto del  principio  della
          liberta'    di  insegnamento  e    in  connessione      con
          l'individuazione   di     nuove  figure  professionali  del
          personale  docente,    ferma  restando   l'unicita'   della
          funzione,  ai    capi d'istituto e' conferita  la qualifica
          dirigenziale  contestualmente      all'acquisto       della
          personalita'      giuridica     e dell'autonomia   da parte
          delle  singole  istituzioni scolastiche.   I contenuti    e
          le    specificita'    della   qualifica  dirigenziale  sono
          individuati  con decreto   legislativo integrativo    delle
          disposizioni  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,
          n.  29,  e  successive modificazioni,  da emanare  entro un
          anno dalla   data di   entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sulla base dei seguenti criteri:
            a)   l'affidamento,   nel   rispetto   delle   competenze
          degli   organi collegiali   scolastici,      di    autonomi
          compiti      di         direzione,     di  coordinamento  e
          valorizzazione delle    risorse  umane,  di    gestione  di
          risorse   finanziarie     e  strumentali,     con  connesse
          responsabilita' in ordine ai risultati;
            b)  il  raccordo   tra   i    compiti   previsti    dalla
          lettera    a)    e  l'organizzazione    e le   attribuzioni
          dell'amministrazione       scolastica   periferica,    come
          ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
            c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
          personale  docente  con  adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia  con  le modalita' previste  dall'art. 28    del
          decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29;
            d)  l'attribuzione   della dirigenza ai capi  di istituto
          attualmente in servizio,   assegnati ad    una  istituzione
          scolastica   autonoma, che frequentino un apposito corso di
          formazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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