Legge Ordinaria n. 32 del 15/02/1999 G.U. n. 44 del 23 Febbraio 1999
Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il  limite di  spesa previsto dalle  vigenti disposizioni  per i
compensi  di cui  all'articolo 4,  comma 5,  della legge  10 dicembre
1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
degli esami  di Stato  conclusivi dei corsi  di studio  di istruzione
secondaria superiore,  e' elevato  di lire  120 miliardi  a decorrere
dall'anno 1999.
  2. La  misura dei  compensi, differenziata secondo  quanto previsto
dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge
n. 425 del  1997, e nel limite di spesa  complessiva rideterminato ai
sensi del comma 1, e'  stabilita in sede di contrattazione collettiva
del comparto del personale della scuola.
  3. Nel limite  di spesa complessiva come rideterminato  dal comma 1
e' altresi' attribuito  un compenso per i componenti  dei consigli di
classe  presso  cui  si  svolgono  gli  esami  preliminari  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma 3,  della citata  legge n.  425 del  1997. La
quotaparte da  riservare al  predetto compenso  e la  relativa misura
sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.
  4. Fino  al prossimo rinnovo  del contratto collettivo  di comparto
del  personale  della scuola  alla  determinazione  della misura  dei
compensi di cui ai  commi 2 e 3 si provvede  con decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione adottato  d'intesa  con  il Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo  del  comma  5  dell'art.  4  della  legge  10
          dicembre  1997, n.  425 (Disposizioni per la riforma  degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore), e' il seguente:
            "5.   La    partecipazione   dei    presidenti   e    dei
          commissari    e' compensata,   nella misura   stabilita con
          decreto del  Ministro della pubblica istruzione,   adottato
          d'intesa    con il Ministro  del tesoro, entro il limite di
          spesa di cui  all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, come  interpretato  dall'art.  1,  comma  80,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e'
          innalzato di lire  33    miliardi.    I    compensi    sono
          onnicomprensivi    e    sostitutivi    di  qualsiasi  altro
          emolumento,  ivi    compreso  il trattamento di missione, e
          sono    differenziati  in  relazione    alla  funzione   di
          presidente   o di commissario  e in  relazione ai  tempi di
          percorrenza dalla  sede di servizio o di abituale dimora  a
          quella  d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione  dei
          commissari  e   dei      presidenti   sono   specificamente
          individuati".
            - Il testo del comma 3  dell'art. 2 della citata legge n.
          425/1997, e' il seguente:
            "3.  Fermo    restando  quanto    disposto  dall'art.  7,
          l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non  siano    in
          possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata  al
          superamento di un  esame preliminare inteso ad accertare la
          loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
          dell'anno  o  degli anni per  i quali non siano in possesso
          della promozione o  dell'idoneita' alla  classe successiva.
          Si  tiene conto anche di  crediti formativi   eventualmente
          acquisiti.  Il superamento dell'esame  preliminare,   anche
          in   caso   di   mancato  superamento dell'esame di  Stato,
          vale come idoneita'  all'ultima classe. L'esame preliminare
          e'  sostenuto   davanti  al    consiglio   della     classe
          dell'istituto   statale  collegata  alla  commissione  alla
          quale  il candidato e'  stato assegnato; il   candidato  e'
          ammesso  all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo
          di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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