Legge Ordinaria n. 389 del 28/10/1999 G.U. n. 258 del 3 Novembre 1999
Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana  in
via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive  modificazioni,  ove  ne  abbiano  avuta  attribuita  la
gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16  marzo
1990, n. 48, hanno  diritto  a  conseguire  per  una  sola  volta  la
titolarita' della farmacia, purche' alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge non sia  stata  pubblicata  la  graduatoria  del
concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. 
  2. Per i farmacisti che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  abbiano  superato  il  limite  di   eta'   di   cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362,  o  che
risultino gestori  provvisori  anteriormente  all'entrata  in  vigore
della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto  la
gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2,  della
legge 16 marzo 1990, n. 48. 
  3. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito
la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci  anni  dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi   del   quarto   comma
dell'articolo 12 della legge  2  aprile  1968,  n.  475,  nonche'  il
farmacista che abbia gia' ottenuto, da  meno  di  dieci  anni,  altri
benefici o sanatorie. 
  4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di
decadenza, alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  5. L'accertamento dei requisiti e  delle  condizioni  previsti  dai
commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro  un  mese  dalla  presentazione
delle domande. 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note all'art. 1: 
            - Il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  reca:
          "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". Si 
          riporta il testo dell'art. 129: 
            "Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione  di
          un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e
          dalle  quali  sia  derivato  o  possa  derivare   nocumento
          all'assistenza farmaceutica locale, il  prefetto  adotta  i
          provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. 
            Se  il  titolare  sia  stato  dichiarato  fallito  e   il
          curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art.  113,
          lettera  a),  per  la  eventuale   decadenza,   sia   stato
          autorizzato  all'esercizio  provvisorio,  ed  all'esercizio
          medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la  nomina  di
          un sostituto, che ha la responsabilita'  del  servizio,  e'
          soggetta all'approvazione del prefetto. 
             I provvedimenti del prefetto sono definitivi". 
            - La legge 16 marzo 1990, n. 48, reca: "Norma transitoria
          in materia di gestione delle farmacie 
          urbane". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2: 
                                   "Art. 1. 
             (Omissis). 
            2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di
          cui al comma 1, ove si verificassero  gestioni  provvisorie
          di farmacie  urbane  o  rurali,  le  stesse  devono  essere
          attribuite a coloro che sono  risultati  idonei  all'ultimo
          concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di  nuova
          istituzione, secondo l'ordine della graduatoria". 
            - La legge 8 novembre  1991,  n.  362,  reca:  "Norme  di
          riordino del settore farmaceutico".  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 4, comma 2: 
            "Art. 4 (Procedure concorsuali). 
             (Omissis). 
            2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini
          di uno  Stato  membro  della  Comunita'  economica  europea
          maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici
          e iscritti all'albo professionale dei farmacisti,  che  non
          abbiano compiuto i sessanta  anni  di  eta'  alla  data  di
          scadenza del termine di presentazione delle domande". 
            - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 16 
          marzo 1990, n. 48, si veda in nota all'art. 1. 
            -  La  legge  2  aprile  1968,  n.  475,   reca:   "Norme
          concernenti il servizio farmaceutico". Si riporta il 
          testo dell'art. 12, quarto comma: 
                                   "Art. 12. 
             (Omissis). 
            Il farmacista che abbia ceduto  la  propria  farmacia  ai
          sensi del presente articolo o del successivo  art.  18  non
          puo' concorrere all'assegnazione di  un'altra  farmacia  se
          non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni   dall'atto   del
          trasferimento". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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