Legge Ordinaria n. 418 del 09/11/1999 G.U. n. 268 del 15 Novembre 1999
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Ai  Ministri  e  ai  Sottosegretari  di  Stato  che  non  siano
parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, una indennita' pari a  quella  spettante
ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31  ottobre  1965,  n.
1261, al  netto  degli  oneri  previdenziali  e  assistenziali.  Tale
indennita' si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i  Ministri
e  i  Sottosegretari  di  Stato  parlamentari,  con  il   trattamento
stipendiale loro spettante in tale veste. 
  2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per  l'indennita'
di cui al comma 1 o  per  il  trattamento  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Nota all'art. 1: 
            -  La   legge   31   ottobre   1965,   n.   1261,   reca:
          "Determinazione dell'indennita'  spettante  ai  membri  del
          Parlamento". 
            - Il testo dell'art. 47, secondo comma,  della  legge  24
          aprile 1980, n. 146 (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1980), e' il seguente: 
            "I  dipendenti  dello  Stato   e   di   altre   pubbliche
          amministrazioni, nonche' i dipendenti degli  enti  e  degli
          altri  istituti  di  diritto  pubblico,   sottoposti   alla
          vigilanza dello Stato, che non siano membri del  Parlamento
          e   siano   chiamati   all'ufficio   di   Ministro   e   di
          Sottosegretario,  sono  collocati  in  aspettativa  per  il
          periodo durante  il  quale  esercitano  le  loro  funzioni,
          conservando  per  intero  il  trattamento  economico   loro
          spettante,  in  misura  comunque  non  superiore  a  quella
          dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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