Legge Ordinaria n. 466 del 13/12/1999 G.U. n. 292 del 14 Dicembre 1999
Proroga di termini per l' adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Sono  prorogati di  diritto al  3 gennaio  2000 tutti  i termini
scadenti  il  31  dicembre  1999,  anche  se  di  prescrizione  e  di
decadenza,  cui  sia  soggetto qualunque  adempimento,  pagamento  od
operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle
banche, delle  Poste Italiane S.p.a., delle  imprese di investimento,
degli agenti  di cambio,  delle societa'  di gestione  del risparmio,
delle societa'  di investimento  a capitale variabile  (SICAV), delle
societa' fiduciarie,  delle imprese assicurative,  degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo 106 del testo
unico  delle leggi  in  materia bancaria  e  creditizia, emanato  con
decreto legislativo 1  settembre 1993, n. 385, e  degli organismi che
svolgono i servizi  e le attivita' di  cui agli articoli 69,  70 e 80
del testo unico emanato con  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  o   sono  disciplinati  dalle  disposizioni   della  Commissione
nazionale per le societa' e la  borsa (Consob) e della Banca d'Italia
del  16  marzo  1992,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  1992,
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di  compensazione e  garanzia prevista dagli  articoli 22  e 23
della  legge 2  gennaio 1991,  n.  1, nonche'  degli altri  soggetti,
abilitati al  regolamento di  operazioni finanziarie  nell'ambito del
sistema dei pagamenti  denominato "TARGET", eventualmente individuati
con  decreto   del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    Amato,  Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  106    del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), e' il seguente:
            "Art.  106    (Elenco generale).   - 1.   L'esercizio nei
          confronti del pubblico  delle   attivita'   di   assunzione
          di   partecipazioni,  di concessione di finanziamenti sotto
          qualsiasi  forma, di prestazione di servizi di  pagamento e
          di intermediazione in  cambi e'   riservato a  intermediari
          finanziari  iscritti    in un   apposito elenco  tenuto dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati   nel   comma
          1    possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.   L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata    al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:
            a)  forma    di  societa'    per azioni, di   societa' in
          accomandita per azioni,  di  societa'  a    responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)   capitale  sociale  versato  non inferiore  a  cinque
          volte  il capitale  minimo  previsto per  la   costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'UIC:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei    confronti  del  pubblico. Il credito al consumo   si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo', in   deroga  a  quanto
          previsto  dal    comma 3, vincolare la  scelta della  forma
          giuridica,    consentire  l'assunzione    di  altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.    Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco sono
          disciplinate dal Ministro   del  tesoro,    sentito  l'UIC;
          l'UIC  da'    comunicazione  delle  iscrizioni  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob.
            6.    L'UIC    puo'     chiedere   agli      intermediari
          finanziari      la  comunicazione di   dati e   notizie per
          verificare il  permanere delle condizioni per  l'iscrizione
          nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari    finanziari
          comunicano   all'UIC,   con  le  modalita'    dallo  stesso
          stabilite, le cariche    analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            -  Il    testo  degli articoli 69,   70 e 80 del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58 (Testo    unico  delle
          disposizioni in  materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi  degli   artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), e' il seguente:
            "Art.   69     (Compensazione   e   liquidazione    delle
          operazioni  su strumenti finanziari non derivati). -  1. La
          Banca d'Italia, d'intesa con  la   Consob,  disciplina   il
          funzionamento    del      servizio    di compensazione e di
          liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su  base
          lorda,   delle   operazioni   aventi  a  oggetto  strumenti
          finanziari non  derivati,  inclusi  le  modalita' di  tempo
          e   gli   adempimenti preliminari e    complementari.  Tale
          disciplina   puo'   prevedere      che  il  servizio     di
          compensazione  e  di  liquidazione   e   il   servizio   di
          liquidazione  su base lorda, esclusa la fase di regolamento
          finale del contante,   siano   gestiti da   una    societa'
          autorizzata  dalla    Banca  d'Italia,  d'intesa    con  la
          Consob. Per  il trasferimento  dei titoli nominativi, anche
          diversi   da  quelli  azionari,  la    girata  puo'  essere
          eseguita e completata  ai sensi dell'art. 15, commi 1  e 3,
          del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
            2.  La   Banca d'Italia,   d'intesa con  la Consob,  puo'
          disciplinare l'istituzione e  il funzionamento  di  sistemi
          finalizzati   a   garantire  il    buon       fine    della
          compensazione  e    della  liquidazione   delle  operazioni
          indicate     nel  comma  1,  anche   emanando  disposizioni
          concernenti la costituzione e   l'amministrazione di  fondi
          di   garanzia   alimentati  da  versamenti  effettuati  dai
          partecipanti.
            3. Ai fondi di garanzia previsti  dal comma 2 si  applica
          l'art. 68, comma 2.".
            "Art. 70  (Compensazione e  garanzia delle operazioni  su
          strumenti  finanziari  derivati).  -  1. La Banca d'Italia,
          d'intesa con la Consob, puo' disciplinare il  funzionamento
          di  sistemi  di    compensazione  e  di  garanzia     delle
          operazioni    aventi  a    oggetto   strumenti   finanziari
          derivati,  prevedendo  l'obbligo  dei    partecipanti    al
          sistema    di  effettuare    versamenti    di  margini   di
          garanzia.  Detti margini  non possono   essere    distratti
          dalla  destinazione    prevista    ne'   essere soggetti ad
          azioni esecutive o  conservative da parte    dei  creditori
          del singolo partecipante.
            2.    Gli organismi   che gestiscono  i sistemi  indicati
          nel  comma 1 assumono in proprio le posizioni  contrattuali
          da regolare.".
            "Art.     80  (Attivita'   di   gestione   accentrata  di
          strumenti finanziari).   - 1.   L'attivita'  di    gestione
          accentrata    di  strumenti  finanziari  ha    carattere di
          impresa   ed e' esercitata nella   forma  di  societa'  per
          azioni, anche senza fine di lucro.
            2. Le societa'  di gestione accentrata hanno  per oggetto
          esclusivo  la    prestazione   del servizio   di   gestione
          accentrata di  strumenti finanziari,  ivi compresi   quelli
          dematerializzati     in  attuazione    di  quanto  disposto
          dall'art. 10 della  legge 17 dicembre 1997,  n. 433.   Esse
          possono svolgere attivita' connesse e strumentali.
            3.    La   Consob,   d'intesa   con la   Banca  d'Italia,
          determina    con  regolamento  il  capitale  minimo   della
          societa' e le attivita' connesse e strumentali.
            4.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione economica,  sentite la   Banca   d'Italia  e
          la    Consob, determina   con regolamento  i  requisiti  di
          onorabilita'   e   professionalita'    dei  soggetti    che
          svolgono   funzioni   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nella societa'. Si applica l'art. 13, commi  2  e
          3.
            5.   Il regolamento  previsto dal  comma 4  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
            6.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione   economica,    con  regolamento    adottato
          sentite  la Consob   e la   Banca d'Italia,  determina    i
          requisiti  di  onorabilita'   dei partecipanti al capitale,
          individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
            7.  Gli  acquisti  e  le    cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti  ai sensi del comma 6, effettuati direttamente  o
          indirettatnente,  anche  per  il  tramite    di    societa'
          controllate,   di   societa'  fiduciarie  o  per interposta
          persona,  devono essere comunicati entro  ventiquattro  ore
          dal    soggetto  acquirente    alla    Consob, alla   Banca
          d'Italia e  alla societa'   di gestione    unitamente  alla
          documentazione  attestante    il  possesso  da  parte degli
          acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
            8. In assenza    dei  requisiti  o  in  mancanza    della
          comunicazione  non puo'  essere  esercitato il  diritto  di
          voto  inerente    alle    azioni  eccedenti  la      soglia
          determinata    ai  sensi    del  comma    6.  In    caso di
          inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi  5  e
          6.
            9.  La  Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la societa' all'esercizio   dell'attivita'   di    gestione
          accentrata    di   strumenti finanziari quando sussistono i
          requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e  il sistema  di
          gestione  accentrata  sia conforme  al regolamento previsto
          dall'art. 81, comma 1.
            10.  Alle    societa'   di    gestione   accentrata    si
          applicano    le disposizioni  della parte  IV, titolo  III,
          capo II,  sezione VI,  a eccezione degli articoli 157,  158
          e 165".
            -  Il testo degli articoli 22 e  23 della legge 2 gennaio
          1991,  n.  1  (Disciplina       dell'attivita'           di
          intermediazione            mobiliare        e  disposizioni
          sull'organizzazione  dei    mercati   mobiliari),   e'   il
          seguente:
            "Art.  22  (Liquidazione  delle  operazioni    in  valori
          mobiliari). - 1.  Le  operazioni  in   valori     mobiliari
          concluse   dalle   societa'  di intermediazione mobiliare e
          dagli altri soggetti autorizzati ai  sensi  della  presente
          legge  o  fra  questi  e  gli altri soggetti associati alle
          stanze   di  compensazione   sono    liquidate  a     mezzo
          stanze      di compensazione.   Per   il   trasferimento di
          titoli  nominativi,  anche diversi  da   quelli   azionari,
          la   girata  puo'  essere  eseguita  e completata ai  sensi
          dei commi primo  e terzo dell'art. 15  del regio decreto 29
          marzo 1942, n. 239.
            2.  La  Consob,   d'intesa   con   la   Banca   d'Italia,
          puo'    emanare disposizioni concernenti   le modalita'  di
          tempo per  la liquidazione delle  operazioni,  nonche'  gli
          adempimenti   complementari   a    tali  liquidazioni,  con
          eventuale   prescrizione     dell'utilizzo  di  sistemi  di
          elaborazione accentrata dei relativi  dati. La Consob  puo'
          richiedere alle  societa' di  intermediazione mobiliare  ed
          agli   altri soggetti autorizzati  ai sensi  della presente
          legge ogni  dato e  notizia in ordine  alla    liquidazione
          delle  operazioni in   valori mobiliari anche al fine della
          vigilanza sulla regolarita'  di  esecuzione  dei  contratti
          conclusi.
            3.  La  Consob  e  la   Banca  d'Italia  possono  emanare
          d'intesa   disposizioni    concernenti       l'istituzione,
          l'organizzazione    ed  il funzionamento di  una  cassa  di
          compensazione  e  garanzia,  con capitale sottoscritto  dai
          soggetti  ammessi  alle contrattazioni  e  con  il  compito
          di    garantire  il  buon    fine  e la compensazione   dei
          contratti stipulati, prevedendo anche   il deposito  presso
          di  essa    di margini a garanzia  dei   contratti  stessi.
          La  vigilanza  sulla   cassa  di compensazione e   garanzia
          e'  esercitata dalla  Consob e  dalla Banca d'Italia.
            4.    Le  societa'    di intermediazione   mobiliare sono
          autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste  dalla
          legge 19 giugno 1986, n.  289 per gli agenti  di  cambio  e
          le  aziende  e gli istituti di credito, al  deposito  e  al
          subdeposito    presso  la    Monte    Titoli    S.p.a.    e
          all'accesso alla  gestione centralizzata  dei titoli presso
          la  Banca  d'Italia.  Le  modalita'  per l'estensione della
          citata legge n. 289 del 1986  alla  gestione  centralizzata
          presso la  Banca  d'Italia  sono stabilite dal Ministro del
          tesoro  con propri decreti. Le societa' di  intermediazione
          mobiliare    sono   altresi'   ammesse   alle   stanze   di
          compensazione  gestite  dalla  Banca   d'Italia   a   norma
          del   regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito
          dalla legge 25 giugno 1926, n.   1262.  Con  uno    o  piu'
          decreti    del  Ministro  del   tesoro, su proposta   della
          Banca d'Italia   formulata,   per    quanto  riguarda    la
          compensazione  di    valori  mobiliari,    d'intesa  con la
          Consob,  vengono  fissate      le        modalita'       di
          funzionamento   delle    stanze   di compensazione.".
            "Art.  23  (Mercati   per la negoziazione di contratti  a
          termine). 1.  La  Consob  puo'   autorizzare,   nell'ambito
          delle    borse    valori,    le  negoziazioni  di contratti
          uniformi   a termine su strumenti  finanziari  collegati  a
          valori  mobiliari  quotati nei mercati regolamentati, tassi
          di interesse e   valute, ivi compresi  quelli  aventi    ad
          oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse
          e valute.
            2.    La  Consob,   con   uno   o piu'   regolamenti   da
          pubblicare     nella  Gazzetta      Ufficiale,   disciplina
          l'organizzazione  e    le modalita'   di svolgimento  delle
          negoziazioni  dei contratti  a termine   di cui   al  comma
          1,    fermo   restando   quanto previsto   dall'art.  21  e
          tenuta presente   la struttura   dei mercati    futures  ed
          options  esteri,    con  particolare  riguardo a quelli dei
          paesi  comunitari.  Detti  regolamenti  dovranno   altresi'
          contenere:
            a)  la  previsione che le  aziende ed istituti di credito
          autorizzati  ai  sensi    della  presente   legge   possano
          partecipare direttamente alle negoziazioni per  movimentare
          le    proprie posizioni sui   contratti di cui al comma  1,
          nonche'  per  effettuare  ogni    operazione  sugli  stessi
          contratti   relativi   ai   valori   mobiliari   che   sono
          autorizzate  a negoziare direttamente;
            b)    la  previsione    che  operatori     specializzati,
          autorizzati   dalla Consob ed iscritti  ad apposita sezione
          dell'albo  di    cui  all'art.  3,  comma      1,   possano
          partecipare  alle  negoziazioni, esclusivamente  in nome  e
          per   conto   proprio,   allo scopo    di    garantire  una
          maggiore  stabilita'    e continuita'   dei prezzi;   a tal
          fine sono   stabiliti  i  criteri  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni,  nonche'  le  modalita'  e i limiti   della
          partecipazione   alle negoziazioni   da  parte    di  detti
          operatori;  ad  essi   si applicano, in quanto compatibili,
          le norme di cui agli articoli 3 e 9;
            c) la  fissazione, con   riferimento alle  esigenze    di
          funzionamento  del mercato di cui al comma  1, d'intesa con
          la Banca d'Italia, delle modalita'   e   dei   limiti    di
          partecipazione    dei    fondi    comuni    di investimento
          mobiliare  di cui alla citata  legge n. 77 del    1983,  al
          mercato di cui al comma 1;
            d)  la   determinazione dei  contratti a  termine di  cui
          al   comma 1 ammessi alle  negoziazioni  e  delle  relative
          scadenze;
            e)  la previsione   che le negoziazioni siano  effettuate
          sul mercato di   cui   all'art.   20,   comma   2, e    con
          l'ausilio   delle  strutture informatiche e telematiche ivi
          previste;
            f)  la   previsione  che   la  liquidazione    a    mezzo
          stanza  di compensazione  dei contratti  a termine  di  cui
          al    comma 1   avvenga esclusivamente per il tramite della
          cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma
          3,  e che le operazioni siano garantite dal deposito presso
          la stessa   cassa di   margini nella   misura  e    con  le
          modalita'    stabilite anche   periodicamente dalla  Consob
          con  proprie delibere.
            3.  La  data  di   inizio   delle   contrattazioni   sara
          fissata  dai regolamenti di cui al comma 2.
            4.  Ai  contratti  indicati  nel  comma  1 non si applica
          l'art. 1933 del codice civile.
            5. Per l'istituzione  e la disciplina del  mercato    dei
          contratti  di cui al  comma 1 relativi  a titoli di  Stato,
          il Ministro  del tesoro provvede   ai sensi    del  decreto
          del  Presidente    della  Repubblica   29 dicembre 1987, n.
          556".

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