Legge Ordinaria n. 483 del 16/12/1999 G.U. n. 297 del 20 Dicembre 1999
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Trapianto parziale di fegato
  1. In deroga al divieto di  cui all'articolo 5 del codice civile e'
ammesso  disporre  a titolo  gratuito  di  parti  di fegato  al  fine
esclusivo del trapianto tra persone viventi.
  2. Ai fini  di cui al comma 1 si  applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 5 del codice civile, e' il seguente:
            "Art.  5    (Atti di disposizione  del proprio  corpo). -
          Gli  atti di disposizione  del proprio  corpo  sono vietati
          quando cagionino    una  diminuzione    permanente    della
          integrita'   fisica,  o  quando  siano altrimenti  contrari
          alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al  buon costume".
            - La  legge 26 giugno 1967,   n.  458,  reca:  "Trapianto
          del rene tra persone viventi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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