Legge Ordinaria n. 246 del 10/08/2000 G.U. n. 206 del 4 Settembre 2000
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
               Potenziamento delle dotazioni organiche

  1.  Al  fine  di  conseguire  piu'  elevati livelli di efficienza e
flessibilita'  nell'espletamento  delle  attribuzioni  e  dei compiti
spettanti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' per
assicurare   lo   svolgimento   delle   funzioni   ispettive  di  cui
all'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
la   dotazione   organica  della  qualifica  di  dirigente  dell'area
operativa  tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le
funzioni   ispettive  possono  essere  conferite,  nei  limiti  degli
ordinari  stanziamenti  di  bilancio appositamente previsti, anche ai
dirigenti  delle  altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  con  decreto  del  Ministro dell'interno, su proposta del
direttore  generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sentito l'ispettore generale capo.
  2.  La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende
le   quattro   unita'   di  livello  dirigenziale  generale  previste
dall'articolo  36  della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni,  e  dall'articolo  49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della
legge  23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma
2-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  27 ottobre 1997, n. 364,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e  l'articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
dicembre  1975,  n.  805.  Alle  relative  esigenze  provvede  in via
ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3.  Per  fronteggiare  le  piu'  urgenti esigenze del servizio, con
particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito
della  riclassificazione  degli  scali  e  all'istituzione di presidi
antincendio  presso  gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi
provinciali  nelle  nuove  province,  la dotazione organica del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  29  aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 26 novembre 1997, e'
incrementata  di  1.301  unita',  per un totale complessivo di 32.895
unita',  ivi  compresi  i  dodici  dirigenti  e  i  quattro dirigenti
generali  di  cui,  rispettivamente,  al comma 1 e al comma 2. Per le
esigenze  funzionali  relative  alla  gestione  amministrativa  degli
uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono  istituiti  nell'area  di  supporto  amministrativo-contabile  i
profili   professionali  di  funzionario  amministrativo  della  VIII
qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica
funzionale,  i  cui  contenuti professionali saranno stabiliti con il
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  4.  Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di
cui  al  comma  3  sono  determinati  nel limite della misura massima
complessiva  di  lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a
decorrere dal 2001.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri si
provvede  alla  distribuzione  per  profilo professionale e qualifica
delle  unita'  di personale considerate ai fini dell'incremento della
dotazione organica.
  6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta
da   parte   degli   interessati,   anche  mediante  mobilita'  degli
appartenenti  ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di
Bolzano, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.
  7.  Alla  copertura  dei  posti  previsti in aumento nel profilo di
vigile  del  fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima
attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando
le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili
iscritti  nei quadri del personale volontario che alla data del bando
abbiano  prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in
possesso   delle   qualita'  morali  e  di  condotta  in  conformita'
all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito  dall'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  27  aprile  1993,  n.  233,  e al decreto del Ministro
dell'interno  3  maggio  1993,  n.  228.  Il  limite  di  eta' per la
partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni.
  8.  La  graduatoria  dei  concorsi  per titoli di cui al comma 7 e'
formata  attribuendo  punti  0,30 per ogni ulteriore periodo di venti
giorni   e   punti  0,50  per  il  possesso  di  una  delle  seguenti
specializzazioni  professionali:  padrone di barca, motorista navale,
specialista   di  elicottero,  pilota  di  elicotteri,  sommozzatore,
radioriparatore.
  9.  Per  la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996
nel  profilo  professionale  di  ragioniere dopo l'espletamento delle
procedure  di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge sia gia' stata emanata la
normativa  che  disciplina le relative procedure si provvede mediante
l'assunzione   a   domanda,   previo   assenso   dell'Amministrazione
competente,  dei  candidati  risultati  idonei  nella graduatoria del
concorso  a  109  posti  di  ragioniere  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52
del 2 luglio 1993.
  10.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  9, della legge 27
dicembre  1997,  n.  450,  e'  incrementato  di lire 12.500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
  11.  Le  assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno
luogo  in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di
personale  previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  1o ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 novembre  1996,  n.  609
          (Disposizioni   urgenti   concernenti   l'incremento  e  il
          ripianamento  di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per
          l'impiego del personale nei servizi di istituto):
              "7.  I  dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale
          dei   vigili   del  fuoco  possono  essere  destinati  allo
          svolgimento  di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
          nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
          del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 della legge
          n.  930/1980, e successive modificazioni (Norme sui servizi
          antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto
          tecnico  e amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco):
              "Art.  36.  -  Per  esigenze  connesse  ai  problemi di
          prevenzione,  di estinzione degli incendi o di altri eventi
          calamitosi  in  relazione  a  quanto  gia'  previsto con le
          disposizioni  sulla  riforma sanitaria, sui beni culturali,
          sulla  cooperazione  internazionale,  sulla  normativa  dei
          lavori  pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita'
          in   sede   di  Comunita'  europea  o  di  altri  organismi
          internazionali,  possono  essere nominati alla qualifica di
          dirigente  generale  in  soprannumero e collocati a domanda
          fuori  ruolo  fino ad un massimo di tre unita' da mettere a
          disposizione    permanente   di   organismi   nazionali   o
          comunitari,  i  dirigenti superiori del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.
              In   corrispondenza  di  tali  posti  in  soprannumero.
          vengono  riservate  tre  vacanze  nella  qualifica iniziale
          della carriera stessa".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 49 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 805/1975 (Organizzazione del
          Ministero dei beni culturali e ambientali):
              "Art.  49.  - Nulla e' innovato nello stato giuridico e
          nel   trattamento  economico  degli  insegnanti  elementari
          collocati  permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge
          2 dicembre 1967, n. 1213,in servizio presso il Ministero.
              Per  compiti di studio attinenti alla prevenzione degli
          incendi  e  dei  pericoli in genere nell'attuazione tecnica
          delle  iniziative  di tutela concernenti i beni culturali e
          ambientali,  puo' essere posto a disposizione del Ministero
          un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
          qualifica   non   inferiore   a   dirigente  superiore,  da
          collocarsi  fuori  ruolo,  ai  sensi dell'art. 58 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 aprile  1997,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 276/1997, reca: "Ripartizione delle
          dotazioni  organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco nelle
          strutture   territoriali   comprese   quelle   dei  comandi
          provinciali  di  Biella, Verbano-Cusio Ossola, Lecco, Lodi,
          Rimini, Prato, Vibo Valentia e Crotone".
              - Il   testo   dell'art.   36,   comma  6  del  decreto
          legislativo       n.       29/1993       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma dell'art. 2 della legge n. 421/1982), come modificato
          dal  decreto  legislativo n. 80/1988 (Nuove disposizioni in
          materia  di  organizzazione  e  di rapporti di lavoro nelle
          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle
          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,
          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  escrcitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  2  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 411/1987 come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio dei Ministri n. 233/1993 e' il seguente:
              "2.  Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
          fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
          una statura non inferiore a m. 1,65".
              - Il  decreto  del Ministro dell'interno 3 maggio 1993,
          n.  228 (Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed
          attitudinali   per  l'accesso  nelle  qualifiche  dell'area
          operativa  tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          16 luglio 1993, n. 165.
              - La  graduatoria  del  concorso  a  centonove posti di
          ragioniere dell'amministrazione civile dell'interno indetto
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno 25 giugno 1992 e'
          riportata   nel  bollettino  ufficiale  del  personale  del
          Ministero  dell'interno  n.  8 - agosto 1996, pubblicato in
          data 1o settembre 1997.
              - Il testo dell'art. 2, comma 9 della legge n. 450/1997
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 1998), e' il
          seguente:
              "9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  la  spesa  per  gli  anni 1998, 1999 e 2000
          relativa  ai  rinnovi contrattuali del personale dipendente
          del    comparto    dei    Ministeri,   delle   aziende   ed
          amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, della
          scuola   e'   determinata,  rispettivamente,  in  lire  345
          miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi".
              - Il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (Misure
          di stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
          dall'art.  22,  comma 1, della legge n. 448/1998 (Misure di
          finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo) e,
          da  ultimo  dall'art.  20, comma 1, della legge n. 488/1999
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2000), e' il
          seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutanto su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
              Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
          personale  non  inferiore all'1 per cento rispetto a quello
          in   servizio   al  31 dicembre  1997  fermi  restando  gli
          obiettivi  di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
          fatta  salva  la  quota  di riserva di cui all'art. 3 della
          legge    12 marzo    1999,   n.   68.   Nell'ambito   della
          programmazione  e  delle  procedure di autorizzazione delle
          assunzioni,    deve   essere   prioritariamente   garantita
          l'immissione   in  servizio  degli  addetti  a  compiti  di
          sicurezza  pubblica  dei  vincitori  dei concorsi espletati
          alla data del 30 settembre 1999.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   La   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che  entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avvendo  a riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in  sede regionale nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso del 1998, ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le graduatorie dei concorsi, per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati   le  cui  graduatone  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  comuque  essere  inferiore  al  50  per  cento  delle
          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore  a duecento unita, sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite".

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