Legge Ordinaria n. 290 del 11/10/2000 G.U. n. 245 del 19 Ottobre 2000
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonch¿ disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni
a statuto ordinario  a  seguito  della  soppressione dell'addizionale
           regionale all'imposta erariale di trascrizione.
  1.  Le  minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario
per  gli  anni  2000  e  successivi in conseguenza delle disposizioni
recate  dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello
Stato  nella  misura  consolidata di complessive lire 316.000 milioni
annue  a  decorrere  dal  2000, secondo gli importi evidenziati nella
tabella A allegata alla presente legge.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore e, l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dei commi 27 e 48, dell'art. 3 della legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e', rispettivamente, il seguente:
              "27. Il  tributo  e' dovuto alle regioni; una quota del
          10  per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento
          del  gettito  derivante  dall'applicazione  del tributo, al
          netto  della quota spettante alle province, affluisce in un
          apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
          produzione  di rifiuti, le attivita' di recupero di materie
          prime  e  di  energia,  con  priorita'  per  i soggetti che
          realizzano   sistemi   di   smaltimento   alternativi  alle
          discariche,  nonche'  a  realizzare  la  bonifica dei suoli
          inquinati,  ivi  comprese  le aree industriali dismesse, il
          recupero   delle   aree   degradate   per   l'avvio  ed  il
          finanziamento  delle  agenzie regionali per l'ambiente e la
          istituzione  e  manutenzione  delle aree naturali protette.
          L'impiego   delle   risorse   e'  disposto  dalla  regione,
          nell'ambito  delle destinazioni sopra indicate, con propria
          deliberazione,  ad  eccezione  di  quelle  derivanti  dalla
          tassazione  dei  fanghi  di  risulta  che sono destinate ad
          investimenti  di  tipo ambientale riferibili ai rifiuti del
          settore produttivo soggetto al predetto tributo".
              "48. A  decorrere  dal  1o gennaio  1996, l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita
          dall'addizionale   provinciale   all'imposta   erariale  di
          trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute
          nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e
          dell'art.  10  del  decreto-legge  29 aprile  1994, n. 260,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994,
          n.  413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle
          regioni  sono  trasferiti  alle  province. L'addizionale si
          applica  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Qualora  la
          perdita  di  entrata  per  le  regioni  non  sia compensata
          dall'entrata  in  libera disponibilita' di cui al comma 27,
          si  provvedera'  con  contestuale  aumento  delle quote del
          fondo  perequativo di cui al comma 2 del presente articolo,
          e  contestuale  proporzionale  riduzione delle stesse quote
          per  le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il
          gettito  derivante  dalla  applicazione  della  addizionale
          provinciale  sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e
          annotazione,   fermo   restando   l'ammontare  dell'imposta
          statuito  nella provincia di presentazione delle formalita'
          stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia
          di   residenza   dell'acquirente,   anche  con  riserva  di
          proprieta',   del  locatario  con  facolta'  di  compera  o
          dell'usufruttuario  del  veicolo  ovvero  alla provincia di
          residenza  del proprietario scaturente dalle formalita', in
          tutti gli altri casi.

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