Legge Ordinaria n. 383 del 07/12/2000 G.U. n. 300 del 27 Dicembre 2000
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                  (Finalita' e oggetto della legge)
   1.  La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente   costituito   e  delle  sue  molteplici  attivita'  come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo  sviluppo  in  tutte  le  sue  articolazioni  territoriali,  nella
salvaguardia  della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
   2.  La  presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma,  4,  secondo  comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali  e  norme  per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione  sociale  e  stabilisce  i  principi  cui  le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i  criteri  cui  debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
   3.  La  presente  legge  ha,  altresi',  lo  scopo  di favorire il
formarsi  di  nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare
quelle  gia'  esistenti  che  rispondono  agli  obiettivi  di  cui al
presente articolo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - I  testi  degli  articoli  2,  3,  secondo  comma, 4,
          secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:
              "Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i
          diritti  inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale".
              "Art.  3.  -  E' compito della Repubblica rimuovere gli
          ostacoli  di  ordine economico e sociale, che, limitando di
          fatto   la   liberta'   e   l'eguaglianza   dei  cittadini,
          impediscono   il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e
          l'effettiva    partecipazione   di   tutti   i   lavoratori
          all'organizzazione   politica,   economica  e  sociale  del
          Paese".
              "Art.  4.  -  Ogni  cittadino ha il dovere di svolgere,
          secondo  le  proprie  possibilita' e la propria scelta, una
          attivita'   o   una  funzione  che  concorra  al  progresso
          materiale o spirituale della societa'".
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica. Tutela il
          paesaggio   e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
          Nazione".
              "Art.  18.  -  I  cittadini hanno diritto di associarsi
          liberamente,  senza  autorizzazione,  per fini che non sono
          vietati ai singoli dalla legge penale.
              Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che
          perseguono,  anche  indirettamente, scopi politici mediante
          organizzazioni di carattere militare.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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