Legge Ordinaria n. 122 del 27/03/2001 G.U. n. 89 del 17 Aprile 2001
Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
                  (Trasferimento all'AGEA di fondi
                  per il settore lattiero-caseario)

Ad  ulteriore  copertura  degli  impegni  finanziari, derivanti dalle
conclusioni  comuni  del  Consiglio  e  della Commissione dell'Unione
europea  del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per
quanto  attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al
periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi
per  l'anno  2000  e  di  lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si
provvede,  per  l'anno  2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche   agricole  e  forestali,  e,  per  l'anno  2001,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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