Legge Ordinaria n. 21 del 08/02/2001 G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2001
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l' offerta di alloggi in locazione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Trasferimento ai comuni  delle  risorse di cui all'articolo 11 della
                   legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1.  Il  comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e' sostituito dal seguente:
"5.  Le  risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tra le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  A  decorrere dall'anno 2001 la
ripartizione  e'  effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa
intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, in
relazione  al  fabbisogno  accertato  dalle  regioni e dalle province
autonome  per  l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse
messe  a  disposizione  dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi  del  comma  6.  Il  fabbisogno  e' comunicato al Ministero dei
lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno".
2.  Al  comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui
al  comma  5  non  siano  trasferite  ai  comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province
autonome,  il  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa  diffida alla regione o alla
provincia  autonoma  inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli
oneri  connessi  alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta
sono posti a carico dell'ente inadempiente".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
          431, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
          seguente:
              "Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero
          dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui
          dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              2.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 3 i
          conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria
          responsabilita'  che  il  contratto  di  locazione e' stato
          registrato.
              3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i
          requisiti  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al
          comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei
          canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
          disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le
          iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la
          costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o
          attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con
          cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la
          mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il
          reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per
          periodi determinati.
              4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la
          determinazione   dell'entita'   dei  contributi  stessi  in
          relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
          medesimo del canone di locazione.
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni
          e  le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
          dall'anno  2001  la ripartizione e' effettuata dal Ministro
          dei  lavori  pubblici,  previa intesa in sede di conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, in relazione al
          fabbisogno   accertato   dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di
          risorse  messe  a  disposizione  dalle  singole  regioni  e
          province  autonome,  ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e'
          comunicato  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  entro  il
          30 ottobre di ciascun anno.
              6.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
          nei rispettivi bilanci.
              7.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle
          risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse
          attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri
          che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
          con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
          cui  al  comma  3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
          siano   trasferite   ai   comuni   entro   novanta   giorni
          dall'effettiva  attribuzione  delle  stesse  alle regioni e
          alle  provincie  autonome,  il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici,
          previa  diffida  alla  regione  o  alla  provincia autonoma
          inadempiente,  nomina  un  commissario  ad  acta; gli oneri
          connessi  alla  nomina  ed all'attivita' del commissario ad
          acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
              8.  I  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di
          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi di cui al comma 4.
              9.  Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001, ai fini della
          concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,
          e'  assegnata  al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui  alla  legge  14 febbraio  1963,  n.  60, relative alle
          annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,
          accantonate dalla deliberazione del C.I.P.E. 6 maggio 1998,
          non  sono  trasferite  ai  sensi  dell'art.  61 del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,  n.  112,  e  restano  nella
          disponibilita'  della sezione autonoma della Cassa depositi
          e prestiti per il predetto versamento.
              10.  Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvedera', a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad
          effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello
          Stato   nell'anno   2003  delle  somme  occorrenti  per  la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,
          pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi ridotta per un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo.
              11.  Le  disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
          sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui
          al comma 1.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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