Legge Ordinaria n. 448 del 28/12/2001 G.U. n. 301 del 29 Dicembre 2001 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 33.157
milioni  di  euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.066  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2002,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
   2.  Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.659  milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro,  al  netto  di  5.091  milioni  di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2003 e 2004, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  29.955  milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Il  Governo  presenta  alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione   che   prospetta   analiticamente   gli  effetti  prodotti
sull'andamento  delle  entrate  dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi  fiscali  per  gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica  i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
   5.  Fino  alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono  essere  emanati  i  decreti  di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
   6.  Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
destinate  prioritariamente  al  conseguimento della misura del saldo
netto  da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo  che  si  renda  necessario  finanziare  interventi  urgenti ed
imprevisti    necessari    per   fronteggiare   calamita'   naturali,
improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al  periodo  precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate  al  conseguimento  dei  valori  programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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