Legge Ordinaria n. 58 del 07/03/2001 G.U. n. 66 del 20 Marzo 2001
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                (Fondo per lo sminamento umanitario)
     1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziano  2001, e' istituito
nello  stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo
denominato  "Fondo  per  lo  sminamento  umanitario"  destinato  alla
realizzazione  di programmi integrati di sminamento umanitario aventi
le  seguenti  finalita'  che  dovranno attuarsi equamente in tutte le
aree interessate:
     a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e
di riduzione del rischio;
     b)  censimento,  mappatura,  demarcazione  e  bonifica  di campi
minati;
     c)  assistenza  alle  vittime,  ivi  incluse  la  riabilitazione
psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
     d) ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la
presenza di mine;
     e)  sostegno  all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per
lo sminamento;
     f)   fondazione   di  operatori  locali  in  grado  di  condurre
autonomamente programmi di sminamento;
     g)  sensibilizzazione  contro  l'uso  delle  mine terrestri e in
favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.
 
          Avvertenza:
                  Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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