Legge Ordinaria n. 7 del 11/01/2001 G.U. n. 26 del 1 Febbraio 2001
Legge quadro sul settore fieristico
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'

  1.  La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di  attivita'  fieristiche,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo
117  della  Costituzione  e  in  conformita'  con  i  principi  della
normativa  dell'Unione  europea. Sono fatte salve le competenze delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.
  2.  Il  sistema  fieristico  e'  rilevante ai fini della promozione
delle   attivita'   economiche,   della  valorizzazione  dei  sistemi
produttivi,   dello   sviluppo  delle  relazioni  commerciali,  della
cooperazione  internazionale  e  del  progresso  tecnologico, anche a
beneficio del consumatore.
  3.  L'attivita'  fieristica  e'  libera.  Lo Stato e le regioni, di
concerto  con  i  comuni  interessati,  nell'ambito  delle rispettive
competenze,  garantiscono  la libera concorrenza, la trasparenza e la
liberta'  d'impresa,  anche  tutelando  la  parita' di condizioni per
l'accesso  alle  strutture  nonche'  l'adeguatezza della qualita' dei
servizi   agli   espositori   ed   agli   utenti,  e  assicurando  il
coordinamento  delle  manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita'
dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
  4.  Gli  atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati
su   proposta   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

              "Art.  117.  - La regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti dei principali fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla Regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficenza   pubblica   ed   assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei o biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
              viabilita'  acquedotti  e  lavori pubblici di interesse
          regionale;
              navigazioni e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura, e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
              - L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti di cui al comma 1, sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi di cui ai commi 1 e 2,
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico  nonche'  le  direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sona trasmessi
          alle competenti commissioni parlamentari.
              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
                a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
                b)   l'art.   4,   secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da:  "nonche'  la  funzione  di indirizzo fino a: "n. 382 e
          alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed ;
                c)  l'art.  2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli
          atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  statutarie delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e Bolzano ;
                d)  l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche
          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e
          coordinamento ;
                e) l'art.  1,  comma  1,  lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1997, n.
          281".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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