Legge Ordinaria n. 73 del 21/03/2001 G.U. n. 73 del 28 Marzo 2001
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge
9  gennaio  1991,  n.  19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A
tale  scopo  e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno
2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
  2.  Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e
in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio
1991,  n.  19, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra
il  Ministero  degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita'
popolare   di   Trieste,   sentito  il  parere,  da  esprimere  entro
quarantacinque  giorni  dalla  richiesta  del  Ministero degli affari
esteri  della  Federazione  delle  associazioni degli esuli istriani,
fiumani  e  dalmati,  o  comunque  delle  singole associazioni. Detto
stanziamento  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi ed
attivita',  indicati  dall'Unione  italiana  in collaborazione con la
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  da  attuare  nel  campo scolastico,
culturale,  dell'informazione  nonche', fino ad un massimo del 20 per
cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
              - La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle
          attivita'  economiche  e  della cooperazione internazionale
          della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della provincia di
          Belluno e delle aree limitrofe.
              Il  comma  2 dell'art. 14, ha autorizzato, in attesa di
          una  legge  per  gli  interventi a favore delle popolazioni
          italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il
          periodo  1991-1993,  suddivisi in 4 miliardi annui a favore
          della  minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche
          in  collaborazione  con la regione Friuli-Venezia Giulia ed
          altre istituzioni ed Enti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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