Legge Ordinaria n. 88 del 16/03/2001 G.U. n. 78 del 3 Aprile 2001
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Finalita' e campo di applicazione)

1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente legge, nell'ambito delle
competenze  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  6  agosto  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del  30  ottobre  1999,  sono  dirette  ad incentivare, con misure di
carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese
marittime  per  il  rinnovo  e  l'ammodernamento  della  flotta,  con
l'obiettivo  di  assicurare  lo  sviluppo del trasporto marittimo, in
particolare  del  trasporto  di  merci  e  di  quello a breve e medio
raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono finalizzate anche alla
promozione  e  alla  costruzione  di  navi  cisterna  a basso impatto
ambientale  e  dotate  dei  piu'  elevati  standard  di  sicurezza in
conformita'   alla   politica  comunitaria  ed  internazionale  sulla
sicurezza  dei  mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili,
al   fine   di  prevenire  gli  incidenti  in  mare  o  limitarne  le
conseguenze.
3.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente legge si applicano agli
investimenti  in  avanzata  fase di realizzazione nell'anno 2000 o in
tale  anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da
parte  di  soggetti  aventi  titolo  ad  essere  proprietari  di navi
italiane  ai  sensi  dell'articolo  143 del codice della navigazione,
inclusi  i  Gruppi  europei  di  interesse economico (GEIE) di cui al
regolamento  (CEE)  n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al
decreto   legislativo   23   luglio  1991,  n.  240,  sempreche'  gli
investimenti   riguardino   lavori   eseguiti   da   imprese  di  cui
all'articolo  19,  comma  1,  lettere  a) e b), della legge 14 giugno
1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4.  Per  "investimenti  in  avanzata  fase di realizzazione nell'anno
2000"  si  intendono  esclusivamente  gli  investimenti effettuati da
parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso
dei  requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e
per  i  quali  i  pagamenti  sono effettuati nel corso di tale anno o
negli anni successivi.
5.  I  benefici  di  cui  alla  presente  legge  sono  accordati  per
iniziative  di  investimento  relative  alle  unita'  navali  di  cui
all'articolo  2  della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione
di  quelle  per  le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6.  Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della
legge  31  luglio 1997, n. 261, e' autorizzato un ulteriore limite di
impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
          6 agosto  1999  recante  "Identificazione  delle  attivita'
          relative  alla  concessione  di  agevolazioni,  contributi,
          sovvenzioni,   incentivi,   benefici  di  qualsiasi  genere
          all'industria,  conservate  allo  Stato, ai sensi dell'art.
          18,  comma 1,  lettera o), del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 ottobre 1999, n. 256.
          Note all'art. 1, comma 3:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  143  del  codice della
          navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
          327,  come  modificato  dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723
          (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del
          decreto-legge  30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre  1997,  n. 303), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio  1998,  n. 30 (Gazzetta Ufficiale
          28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
              "Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di
          navi   italiane).   -   1.   Rispondono   ai  requisiti  di
          nazionalita'   per   l'iscrizione  nelle  matricole  o  nei
          registri di cui all'art. 146:
                a) le navi che appartengono per una quota superiore a
          dodici  carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani
          o di altri Paesi dell'Unione europea;
                b) le  navi  di nuova costruzione o provenienti da un
          registro  straniero non comunitario, appartenenti a persone
          fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali
          assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una
          stabile   organizzazione   sul   territorio  nazionale  con
          gestione   demandata   a  persona  fisica  o  giuridica  di
          nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea,
          domiciliata  nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
          ogni  responsabilita'  per  il  suo esercizio nei confronti
          delle   autorita'   amministrative   e   dei   terzi,   con
          dichiarazione  da  rendersi  presso l'ufficio di iscrizione
          della  nave, secondo le norme previste per la dichiarazione
          di armatore.".
              - Il   testo  del  regolamento  (CEE)  n.  2137/85  del
          Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un
          Gruppo  europeo di interesse economico (GEIE) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 199
          del 31 luglio 1985.
              - Il   decreto  legislativo  23 luglio  1991,  n.  240,
          recante   "Norme  per  l'applicazione  del  regolamento  n.
          85/2137/CEE  relativo  all'istituzione di un Gruppo europeo
          di  interesse  economico  GEIE, ai sensi dell'art. 17 della
          legge   29 dicembre  1990,  n.  428"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
              - L'art.  19,  comma  1,  lettere  a) e b), della legge
          14 giugno  1989,  n. 234, recante "Disposizioni concernenti
          l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
          favore della ricerca applicata al settore navale" (Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, supplemento ordinario) e'
          il seguente:
              "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
          marina mercantile:
                a) l'albo   speciale  delle  imprese  di  costruzione
          navale;
                b) l'albo   speciale  delle  imprese  di  riparazione
          navale;".
          Nota all'art. 1, comma 4:
              - Per  l'art.  143 del codice della navigazione si veda
          in nota all'art. 1, comma 2.
          Nota all'art. 1, comma 5:
              - Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n.
          522,    recante    "Misure    di   sostegno   all'industria
          cantieristica  ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
          settore navale" (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10)
          e' il seguente:
              "Art.    2.    (Contributi   per   le   costruzioni   e
          trasformazioni  navali).  -  1.  Le  disposizioni di cui al
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge  22 febbraio  1994,  n.  132, recante provvedimenti a
          favore  dell'industria  navalmeccanica  e della ricerca nel
          settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti
          di  cui  al  comma 3 del presente articolo, ai contratti di
          costruzione   e   trasformazione   navale   stipulati   dal
          1o gennaio  1999  al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
          navali  di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
          autonoma  propulsione,  con  esclusione  dei  galleggianti,
          delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
          art. 2.
              2.  I  contributi  di  cui  agli  articoli  3  e  4 del
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
          superiore,  rispettivamente,  al  9 per cento ed al 4,5 per
          cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione, con proprio decreto,
          recepisce  le  modifiche  della  misura  delle  aliquote di
          contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
          stanziamenti  autorizzati.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzato  un  limite  di impegno
          quindicennale  di  lire  28.000  milioni  annue a decorrere
          dall'anno 1999.".
          Note all'art. 1, comma 6:
              - L'art.  6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante
          "Rifinanziamento  delle  leggi  di  sostegno  all'industria
          cantieristica    ed   armatoriale   ed   attuazione   delle
          disposizioni  comunitarie  di  settore" (Gazzetta Ufficiale
          7 agosto 1997, n. 183) e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1. Al fine di incrementare il ruolo della
          ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
          di   consolidare   le   basi   tecnologiche  dell'industria
          navalmeccanica,   il   Ministero   dei  trasporti  e  della
          navigazione  e'  autorizzato  a concedere, nel quadro della
          disciplina  comunitaria  per gli aiuti di Stato a ricerca e
          allo  sviluppo  di cui alla comunicazione della Commissione
          delle  Comunita'  europee  n.  96/C 45/06, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. C 45 del
          17 febbraio   1996  all'Istituto  nazionale  per  studi  ed
          esperienze  di  architettura  navale (INSEAN) di Roma ed al
          Centro  per  gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
          Genova,  contributi  per i programmi di ricerca nel settore
          navale relativi al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999
          ed  aventi  ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
          tema  di  trasporti  marittimi  ed industria cantieristica,
          determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
          le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
              2.  I  contributi  di cui al comma 1 sono riferiti alle
          spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  programmi di
          ricerca finalizzati ad:
                a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
          scientifiche   di  potenziale  interesse  per  l'ingegneria
          navale  marina,  non  collega  ad  obiettivi  industriali o
          commerciali;
                b) attivita'   di   ricerca   industriale  tesa  alla
          definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
          della  progettazione  delle  navi e delle strutture marine,
          nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
          innovativi,   in  particolare  per  navi  ottimali  per  il
          cabotaggio nazionale;
                c) attivita'  di  sviluppo,  precompetitiva orientata
          alla  concretizzazione della ricerca industriale relativa a
          determinati  tipi  di  veicoli,  impianti  e componenti con
          caratteristiche  avanzate  e innovative nonche' a prodotti,
          processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
          cui  alle  lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
          pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
          25 per cento dei costi ammissibili sostenuti.
              3.  I  programmi  di  ricerca dell'INSEAN di Roma e del
          CETENA  di  Genova  relativi  al  triennio  1997-1999  sono
          presentati  al  Ministro dei trasporti e della navigazione,
          al  Ministro  del bilancio e della programmazione economica
          ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
          e  tecnologica  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Ciascun programma deve contenere la definizione dei
          temi   di   ricerca,   gli   obiettivi   che  si  intendono
          raggiungere,  i  costi  previsti per le singole ricerche ed
          ogni  altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
          profilo tecnico-scientifico.
              5.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione,
          sentito  il  parere del comitato tecnico-scientifico di cui
          all'art.  4  della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
          con   il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e tecnologica, approva i programmi di
          cui al comma 3.
              6.  I  contributi  di  cui  al comma 1 sono corrisposti
          secondo   le  modalita'  di  cui  all'art.  2  della  legge
          31 dicembre  1991,  n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
          3, decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
          legge 22 febbraio 1994, n. 132.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo sono
          autorizzati  nel  triennio  1997-1999  limiti di impegno in
          ragione  di  5.000  milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni
          per l'anno 1999.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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