Legge Ordinaria n. 103 del 24/05/2002 G.U. n. 127 del 1 Giugno 2002
Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia
 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  I  docenti  con  contratto  di  lavoro  presso le istituzioni
scolastiche  straniere  autorizzate  ai  sensi della legge 30 ottobre
1940,   n.  1636,  e  del  regolamento  recante  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  al  funzionamento  di  scuole  e di
istituzioni  culturali  straniere  in  Italia,  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n. 389, operanti in
Italia  da  almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte  le  annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con
contratto  di  lavoro  o  di collaborazione coordinata e continuativa
presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento  a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2
della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello
Stato  anche  in  deroga  alle  quote  massime  dei  flussi  definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
                               CIAMPI
                 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
   Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: "Disciplina
          delle  scuole  e  delle  istituzioni culturali straniere in
          Italia".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  389,  reca: "Regolamento recante semplificazione
          dei  procedimenti  di  autorizzazione  al  funzionamento di
          scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia".
              -  Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n.
          4  (Disposizioni  riguardanti  il  settore  universitario e
          della  ricerca  scientifica,  nonche'  il servizio di mensa
          nelle scuole), e' il seguente:
              "Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti
          superiori   di   insegnamento   a   livello   universitario
          stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o
          istituti  superiori di insegnamento a livello universitario
          aventi   sedi   nel  territorio  di  Stati  esteri  ed  ivi
          riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro
          si  applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo  a
          condizione che:
                a) abbiano   per   scopo   ed   attivita'  lo  studio
          decentrato   in  Italia  di  materie  che  fanno  parte  di
          programmi   didattici   o   di   ricerca  delle  rispettive
          universita' o istituti superiori;
                b) gli  insegnamenti  siano impartiti solo a studenti
          che  siano  iscritti alle rispettive universita' o istituti
          superiori.
              2.  Le  filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio
          della  loro  attivita'  in Italia, trasmettono al Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero  degli affari
          esteri  copia  dell'atto  con  il quale e' stato deliberato
          l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
          documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica
          o  consolare  italiana  competente per territorio, idonea a
          comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
              3.  L'attivita'  delle  filiazioni  e'  autorizzata con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica.  L'autorizzazione  si  intende
          comunque  concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2.
              4.   L'autorizzazione  determina  l'applicazione  delle
          esenzioni   previste   dall'art.   34,   comma  8-bis,  del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
              5.  Le  universita'  e gli istituti superiori di cui al
          comma   1   possono   stipulare,   per   le   attivita'  di
          insegnamento,  contratti  di diritto privato in conformita'
          alle  norme  sui  contratti di insegnamento previste per le
          universita'  statali,  nonche'  ai sensi dell'art. 2222 del
          codice civile".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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