Legge Ordinaria n. 146 del 19/07/2002 G.U. n. 172 del 24 Luglio 2002
Modifica all' articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all' occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonchè in materia di lavori socialmente utili
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le
parole:  "ventiquattro  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
mesi".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 luglio 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Nota al titolo:
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'argomento della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          si veda in nota al titolo.
              - Il testo dell'art. 45, comma 5, della legge 17 maggio
          1999, n. 144, cosi' come modificato dalla legge in lettura,
          e' il seguente:
              "5.  Entro  trenta mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
          puo'   emanare   eventuali   disposizioni   modificative  e
          correttive  con  le  medesime  modalita'  di cui al comma 4
          attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
          commi 1 e 2.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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