Legge Ordinaria n. 156 del 26/07/2002 G.U. n. 176 del 29 Luglio 2002
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi   delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali  svoltesi
nell'anno   2001   per   il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e
dell'Assemblea  regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  Le  quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a
seguito  della  richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte  in  unica  soluzione  entro  quarantacinque giorni dalla
scadenza   del   termine   differito  di  cui  al  medesimo  comma 1.
L'erogazione  delle  successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
          spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria   ai   movimenti  e  partiti  politici),  e'  il
          seguente:
              "2.  L'erogazione  dei rimborsi e' disposta, secondo le
          norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
          della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
          della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
          referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica,  I  movimenti  o partiti politici che intendano
          usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
          decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
          Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
          rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
          scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1".
          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Per  il  testo  del  comma 6 dell'art. 1 della legge
          3 giugno  1999,  n.  57 (Nuove norme in materia di rimborso
          delle  spese  per consultazioni elettorali e referendarie e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria  ai  movimenti e partiti politici), vedi la nota
          all'art. 2, comma 1, lettera b).

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