Legge Ordinaria n. 292 del 27/12/2002 G.U. n. 1 del 2 Gennaio 2003
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  La  bufala  mediterranea italiana e' da considerare patrimonio
zootecnico  nazionale,  le  cui  caratteristiche  genetiche  sono  da
tutelare   dall'immissione   incontrollata   di   capi   esteri   per
salvaguardare  le  peculiari  caratteristiche  di  tale  razza;  tale
patrimonio  deve  essere  tutelato  altresi'  da  tutte  le patologie
infettive  ed  infestive,  mediante  piani  regionali  di  profilassi
appositamente   dedicati   alla  prevenzione  ed  eradicazione  delle
malattie  a  carattere  diffusivo  a salvaguardia delle produzioni di
filiera e del consumatore.
   2.  Ai  fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive
del  patrimonio  bufalino  italiano, le regioni interessate, d'intesa
con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari
di  intervento  anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle
normative  vigenti  di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni
come  metodo  profilattico.  Tali piani devono garantire la sicurezza
dei  prodotti  derivati,  in  particolare  la  mozzarella  di bufala,
attraverso specifiche misure sanitarie.
   3.   La   selezione   genetica,   con  i  controlli  funzionali  e
l'iscrizione   al   libro  genealogico,  e'  garantita  a  tutti  gli
allevamenti   bufalini   che   ne   fanno  richiesta,  anche  durante
l'applicazione    dei    piani   straordinari   di   intervento   per
l'eradicazione  delle  malattie  infettive e diffusive, nelle regioni
interessate.
   4.  Per  le finalita' di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con
la  somma  di  1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le
regioni  interessate,  secondo  i  criteri  fissati  dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 4, pari ad 1
milione  di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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