Legge Ordinaria n. 295 del 30/12/2002 G.U. n. 4 del 7 Gennaio 2003
Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.   Al   fine  di  dare  concreta  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  32  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in
materia   di  completo  allineamento  economico  e  funzionale  degli
ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia
ad  ordinamento  militare  ed  i funzionari delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile,  alla  legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo stipendio"
sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
    b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo stipendio"
sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico";
    c)  all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano prestato
servizio  senza  demerito  per  13  anni  e  23  anni  dal  grado  di
sottotenente  o  dalla  qualifica di aspirante" sono sostituite dalle
seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e
23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica
di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione
per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i
quali  e'  previsto  il  diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente,  ai  quali  il  predetto  trattamento  e'  attribuito
secondo le modalita' previste dal comma 3".
  2.  Il  comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e
il  comma  3-ter  dell'articolo  5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
sono abrogati.
  3.  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono,
quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n. 298,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo
          dell'art. 32:
              "Art.  32  (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
          Dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo  di  cui  all'art.  71  del decreto legislativo
          emanato  ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i
          gradi  e  le  qualifiche  dei ruoli normali degli ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza  con  i  funzionari delle altre Forze di polizia di
          cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n.
          121,  per  effetto del presente decreto e degli articoli 3,
          4,  5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e'
          stabilita come di seguito:
                a) generale  di corpo d'armata: dirigente generale di
          livello B;
                b) generale di divisione: dirigente generale;
                c) generale di brigata: dirigente superiore;
                d) colonnello: primo dirigente;
                e) tenente    colonnello-maggiore:    vice   questore
          aggiunto;
                f) capitano: commissario capo;
                g) tenente commissario.
              2.  Analoghe  modalita'  di  equiparazione si applicano
          agli  ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
          ai  funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
          equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
              3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
          effetti  dell'equiparazione  disposta  dai commi 1 e 2 sono
          estesi   agli   ufficiali   in   servizio   permanente  dei
          corrispondenti  gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica,  nonche'  agli  ufficiali piloti in ferma
          dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
              3-bis.  L'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche
          prevista   dal   presente  articolo  non  si  applica  agli
          ufficiali  di  complemento in servizio di prima nomina e in
          rafferma,  ai  quali  continua  ad  applicarsi,  in  deroga
          all'art.  32  della  legge  24  dicembre  1986,  n. 958, il
          trattamento  economico relativo ai livelli retributivi VI e
          VII-bis.".
              - La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
          in   materia   di   trattamento   economico  del  personale
          militare",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta
          il  testo  dell'art.  5,  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  5  (Omogeneizzazione  stipendiale).  -  1.  Agli
          ufficiali  dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
          anni   di  servizio  dalla  nomina  a  tenente,  le  misure
          dell'assegno  di  parziale omogeneizzazione di cui all'art.
          1,  comma  8,  del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 novembre
          1987,  n.  486, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei
          seguenti importi annui lordi:

=====================================================================
                            |15 anni di servizio |25 anni di servizio
=====================================================================
      a) capitano           |2.100.000           |4.500.000
      b) maggiore           |2.800.000           |4.500.000
      c) tenente colonnello |3.200.000           |4.500.000
      d) colonnello         |-                   |4.500.000

              2.  Gli  importi  previsti  dall'art.  1,  comma 8, del
          decreto-legge  16 settembre  1987,  n. 379, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14 novembre 1987, n. 468, per
          gli  ufficiali  provenienti  da carriere e ruoli diversi al
          compimento  del  diciannovesimo  e  ventinovesimo  anno  di
          servizio  militare  comunque prestato, i quali rivestano il
          grado  di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello,
          sono  rideterminati,  dal  1  gennaio  1990,  nei  seguenti
          importi annui lordi:

=====================================================================
                            |19 anni di servizio |29 anni di servizio
=====================================================================
      a) tenente            |2.100.000           |2.700.000
      b) capitano           |2.100.000           |2.700.000
      c) maggiore           |2.800.000           |4.500.000
      d) tenente colonnello |3.200.000           |4.500.000

              3.  A  decorrere  dal 1 settembre 1990, quale ulteriore
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  forze  militari  di
          polizia:
                a)   agli  ufficiali  che  abbiano  prestato servizio
          militare  senza  demerito per quindici anni dalla nomina ad
          ufficiale  ovvero  dal  conseguimento  della  qualifica  di
          aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
          al  colonnello  con  relative modalita' di determinazione e
          progressione economica;
                b)  agli  ufficiali  che  abbiano  prestato  servizio
          militare  senza  demerito per venticinque anni dalla nomina
          ad  ufficiale  ovvero  dal conseguimento della qualifica di
          aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
          al   generale   di   brigata   con  relative  modalita'  di
          determinazione  e  progressione  economica. Tale beneficio,
          quando  entra nel computo della liquidazione della pensione
          e  dell'indennita'  di  buonuscita, esclude quello previsto
          all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
              3-bis.  Fino  a  quando non ricorrano le condizioni per
          l'attribuzione  dei  trattamenti  previsti dal comma 3 agli
          ufficiali  che abbiano prestato servizio senza demerito per
          tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina
          ad  ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito,
          a  decorrere  dal  1  aprile  2001,  lo stipendio spettante
          rispettivamente  al  colonnello  e  al brigadier generale e
          gradi  equiparati.  Il predetto trattamento non costituisce
          presupposto   per   la  determinazione  della  progressione
          economica,  fatta  eccezione per gli ufficiali appartenenti
          ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il
          diretto    conseguimento    del    grado   di   tenente   o
          corrispondente,   ai   quali  il  predetto  trattamento  e'
          attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3.
              3-ter. (Abrogato).
              4.   Ai   colonnelli,  all'atto  della  cessazione  dal
          servizio,  si  applicano,  se  piu'  favorevoli ai fini del
          trattamento  pensionistico e dell'indennita' di buonuscita,
          le  condizioni  previste dalla normativa precedentemente in
          vigore.
              5.  Per  i  generali  di brigata e gradi corrispondenti
          delle  Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio
          1985,  il  trattamento  di  quiescenza  e  di ausiliaria e'
          determinato,  se piu' favorevole per gli interessati, sulla
          base  dello  stipendio,  maggiorato  di sei scatti, e degli
          altri  assegni pensionabili spettanti in relazione al grado
          immediatamente  inferiore a quello rivestito all'atto della
          cessazione dal servizio.
              6.  Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun
          caso  comulabili  tra  loro, ne' con il beneficio di cui al
          comma  3 del presente articolo, ne', con gli importi di cui
          all'art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di
          anzianita'  per  il  personale  fino  al  grado  di tenente
          colonnello.  Per  i tenenti colonnelli i rispettivi importi
          di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  riassorbiti  in  caso di
          promozione   al   grado  superiore.  Per  i  colonnelli  il
          rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base
          per  l'applicazione della progressione economica per classi
          e  scatti  ed e' riassorbito in caso di promozione al grado
          superiore.
              -  La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni
          in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
          polizia",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica  italiana n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il
          testo   dell'art.   5,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  5  (Disposizioni  in  materia di ufficiali delle
          Forze  armate). - 1. All'art. 5, comma 3, lettera a), della
          legge  8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65,
          comma  2  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
          le   parole:   "nomina  a  tenente  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "nomina  ad  ufficiale  ovvero dal conseguimento
          della qualifica di aspirante .
              2.  All'art.  5,  comma  3,  lettera  b), della legge 8
          agosto  1990,  n.231, come modificata dall'art. 65, comma 2
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490,  le
          parole:  "nomina  a tenente sono sostituite dalle seguenti:
          "nomina   ad   ufficiale  ovvero  dal  conseguimento  della
          qualifica di aspirante .
              3. (comma abrogato).
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in lire 12.926 milioni per l'anno 2001
          ed  in  lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi,
          si   provvede   per  l'anno  2001  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 50
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e
          successivi    mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione    economica,    allo   scopo   parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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