Legge Ordinaria n. 39 del 01/03/2002 G.U. n. 72 del 26 Marzo 2002 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga


la seguente legge:

                               Art. 1
     Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia   previsto   il   ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
  4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
  5.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione della rispettiva
normativa  comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE),  nella  nota  finale  unica  relativa agli
          allegati A) e B).
          Note all'art. 1:
              - La   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  disciplina
          l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              - L'art.  117  della  Costituzione, quinto comma, cosi'
          recita:
              "Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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