Legge Ordinaria n. 59 del 08/04/2002 G.U. n. 86 del 12 Aprile 2002
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  Gli  operatori  autorizzati  ai  servizi di trasmissione dati e
accesso  ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  103,  e  del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
nonche'  ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8  agosto 2000, e delle successive
delibere,   hanno  diritto  di  fruire  delle  condizioni  economiche
applicate  agli  organismi  di  telecomunicazioni titolari di licenza
individuale   sulla   base   dell'offerta   di   interconnessione  di
riferimento   pubblicata   da   un   organismo  di  telecomunicazioni
notificato  quale  avente  significativo  potere  di  mercato  (SPM),
secondo  criteri  definiti  dalla  medesima Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  entro  due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Entro il medesimo termine l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli
operatori   aventi   significativo  potere  di  mercato  sul  mercato
dell'accesso  ad  Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5,
7,  8  e  9  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
  2.  Gli  accordi  di  interconnessione  tra  i fornitori di servizi
Internet  e  un organismo avente significativo potere di mercato sono
stipulati  in  conformita'  alla  normativa  vigente  e alle delibere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo
di  tariffa  applicata  dagli  operatori  autorizzati  ai  servizi di
trasmissione dati e accesso ad Internet.
  4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il
periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 aprile 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
          "Recepimento   della  direttiva  90/388/CEE  relativa  alla
          concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".
              -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
          settembre   1995,   n.   420,  reca:  "Regolamento  recante
          determinazione  delle  caratteristiche e delle modalita' di
          svolgimento   dei   servizi  di  telecomunicazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 103".
              -  Il  testo  degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
          (Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
          settore delle telecomunicazioni), e' il seguente:
              "Art.  4 (Interconnessione). - 1. L'Autorita' assicura,
          secondo     le     norme    del    presente    regolamento,
          l'interconnessione  aperta ed efficace delle reti pubbliche
          di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le
          reti  televisive  via  cavo,  nella  misura  necessaria  ad
          assicurare  l'interoperabilita'  dei  servizi,  di  cui  al
          medesimo   allegato   A,   agli   utenti.   In  particolare
          l'Autorita'   promuove   l'eliminazione  delle  restrizioni
          relative   ai  diritti  di  interconnessione  tra  le  reti
          telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni
          mobili  ad  uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e
          tra  i  sistemi  di  linee  affittate,  sia tra le predette
          categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
              2.  Ogni  organismo  di telecomunicazioni, appartenente
          alle   categorie   di   cui  all'allegato  B,  situato  nel
          territorio  italiano  o  in  altro Stato membro dell'Unione
          europea,  ha  il  diritto  e,  se richiesto dagli organismi
          appartenenti  a  tali categorie, l'obbligo di negoziare con
          essi   l'interconnessione  con  l'obiettivo  di  offrire  i
          servizi  di  telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
          L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni
          tecniche  e  commerciali in materia di interconnessione. Le
          predette   disposizioni  si  applicano  anche  ai  soggetti
          autorizzati   dall'Autorita'   a   svolgere   attivita'  di
          sperimentazione.
              3.  I  gestori  di  sistemi  di  comunicazioni mobili e
          personali  hanno  il  diritto di collegare i propri sistemi
          alla   rete   telefonica   pubblica   fissa.  A  tal  fine,
          l'Autorita'   dispone  controlli  affinche'  sia  garantito
          l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione
          con la suddetta rete agli organismi cui e' stata rilasciata
          una  licenza  individuale  per la prestazione di servizi di
          comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinche' le
          interfacce    tecniche    offerte    in   tali   punti   di
          interconnessione  siano  le  meno  restrittive  fra  quelle
          disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
              4.   L'Autorita'   puo'   limitare,  caso  per  caso  e
          temporaneamente,  l'obbligo  di cui al comma 2, se esistono
          alternative  praticabili  dal  punto  di  vista  tecnico  e
          commerciale   all'interconnessione  richiesta  e  se  detta
          interconnessione   non  si  rivela  adeguata  alle  risorse
          disponibili   per   soddisfare   la   richiesta.  Eventuali
          limitazioni  di  questo  tipo imposte dall'Autorita' devono
          essere  motivate  e  rese  pubbliche  secondo  la procedura
          prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).
              5.  Nessuna  richiesta  di interconnessione puo' essere
          negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma
          2  ad  altro  organismo  di  cui allo stesso comma senza il
          previo accordo dell'Autorita'.
              6.  Le  informazioni  specifiche in ordine agli accordi
          concernenti  l'interconnessione sono messi, su richiesta, a
          disposizione  dell'Autorita' e sono disponibili al pubblico
          ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).
              7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2
          notificati  come aventi notevole forza di mercato in ambito
          nazionale  con  riferimento ai servizi di interconnessione,
          sono tenuti a:
                a) osservare  il  principio  di  non  discriminazione
          rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono
          applicare  condizioni  analoghe,  in  circostanze similari,
          agli  organismi che si interconnettono e forniscono servizi
          simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le
          strutture   per   l'interconnessione  nonche'  le  relative
          necessarie  informazioni, garantendo la stessa qualita' che
          caratterizza  i  loro  stessi  servizi  o quelli delle loro
          affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
                b) rendere  disponibili  agli organismi che prevedono
          di  interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e
          le  specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la
          conclusione  di un accordo; le suddette informazioni devono
          comprendere  anche  eventuali  programmi  di modifica delle
          condizioni   tecniche   o  economiche  di  offerta  la  cui
          attuazione  e'  prevista entro i sei mesi successivi, salvo
          disposizione diversa dell'Autorita';
                c) comunicare   tempestivamente   all'Autorita'   gli
          accordi  di  interconnessione,  che,  in  ogni caso, devono
          essere   resi   disponibili   su   richiesta   delle  parti
          interessate,  ad  esclusione  degli  aspetti  relativi alla
          strategia  commerciale  delle  parti.  In  ogni  caso, deve
          essere  messo  a  disposizione  delle parti interessate, su
          richiesta,   ogni   utile   particolare   sulle  condizioni
          economiche  applicate,  sui  termini  e sulle condizioni di
          interconnessione.  L'accesso  alle informazioni e' regolato
          dall'art. 19, comma 3, lettera c);
                d) definire     le     condizioni    economiche    di
          interconnessione  in  modo  che sia rispettato il principio
          dell'orientamento   ai  costi:  gli  organismi  interessati
          devono  dimostrare,  anche  su  richiesta dell'Autorita' ed
          entro  i  termini  da  essa  fissati,  in  modo analitico e
          disaggregato,  che  le condizioni economiche applicate sono
          basate  sui  costi effettivi determinati ai sensi dell'art.
          8,  commi  1  e  2.  Per  tenere  conto degli effetti dello
          sviluppo  della  concorrenza  nel  mercato  dei  servizi di
          telecomunicazioni,  l'Autorita',  previa  consultazione con
          gli  organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce
          entro  il  1  gennaio  1999, sulla base degli studi e delle
          occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre
          una  metodologia  volta  alla determinazione delle predette
          condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art.
          8,   comma   2,  che  tenga  conto  dei  costi  prospettici
          incrementali  di  lungo  periodo e includa la remunerazione
          normale  del capitale impiegato per gli investimenti a tale
          fine  utilizzati.  Il  tasso  di  remunerazione  e' fissato
          dall'Autorita'  tenendo  conto del costo medio del capitale
          sostenuto  dall'operatore e di quello di un investitore nel
          settore  delle  telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a
          fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
              8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende
          interconnettersi   devono   essere   utilizzate,  sotto  la
          responsabilita'  di  detto  organismo, per il solo fine per
          cui  sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a
          divisioni  dello  stesso organismo nonche' a terzi, inclusi
          le  societa'  affiliate o gli interlocutori commerciali, ai
          quali  tali  informazioni  potrebbero  offrire un vantaggio
          concorrenziale.
              9.  Ciascun  organismo di telecomunicazioni, notificato
          dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui
          all'allegato  A,  parti  1  e  2, e' obbligato a provvedere
          sollecitamente   alla   pubblicazione   di   un'offerta  di
          interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la
          descrizione  delle offerte di interconnessione disaggregate
          per  componenti,  in  funzione  delle  esigenze di mercato,
          nonche'  i  termini  e  le  condizioni relative. Differenti
          condizioni    economiche,    termini    e   condizioni   di
          interconnessione  possono  essere  stabiliti per differenti
          categorie  di  organismi  quando  tali  differenze  possono
          essere  oggettivamente  giustificate sulla base del tipo di
          interconnessione   fornito  e  delle  eventuali  condizioni
          indicate  nelle  licenze individuali o nelle autorizzazioni
          generali.  L'Autorita',  su  richiesta  di una delle parti,
          provvede,  sentita  l'Autorita' garante della concorrenza e
          del  mercato,  alle iniziative intese ad accertare che tali
          differenze  non  comportino distorsioni della concorrenza e
          in  particolare che l'organismo applichi, a norma del comma
          7,  lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni
          di  interconnessione  non  discriminatori anche nei casi di
          interconnessione  per  la  fornitura di servizi prestati da
          esso   o   da   societa'   sue   controllate  o  collegate.
          L'Autorita',  sentita,  ove necessario, l'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia
          giustificato,  modifiche all'offerta di interconnessione di
          riferimento.
              10.  La  societa' Telecom Italia e' tenuta a pubblicare
          l'offerta  di  cui  al  comma  9,  con  la  descrizione dei
          componenti  funzionali  di  base  del servizio di telefonia
          vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi
          i  punti  di  interconnessione,  le  interfacce  offerte in
          conformita'  con le esigenze del mercato e le condizioni di
          accesso di cui all'art. 5.
              11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un
          elenco  di  elementi  per  l'elaborazione  da  parte  degli
          organismi  di  telecomunicazione  di  cui  al comma 2 delle
          condizioni   economiche  d'interconnessione  nonche'  delle
          relative   strutture.   Qualora  un  organismo  tra  quelli
          obbligati       introduca       modifiche       all'offerta
          d'interconnessione  di  riferimento pubblicata ai sensi del
          comma    9,   gli   adeguamenti   eventualmente   richiesti
          dall'Autorita'  hanno efficacia retroattiva, con decorrenza
          dalla data di introduzione della modifica.
              12. Le condizioni economiche di interconnessione devono
          essere  disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente
          debba   sostenere   oneri  non  strettamente  attinenti  al
          servizio richiesto.
              13.  Qualora  sia dovuto il contributo supplementare di
          accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato
          ed individuato separatamente.
              14.  L'Autorita' puo' fissare in anticipo le condizioni
          relative  alle  aree di contenuto elencate nell'allegato D,
          parte  1.  Ogni  organismo di telecomunicazioni e' tenuto a
          inserire,  salvo  in  casi  motivati, gli elementi indicati
          nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione
          stipulati nonche' tutti gli elementi della parte 1 che sono
          nella   sua   disponibilita'  negoziale.  L'Autorita'  puo'
          inoltre,  in  qualsiasi momento o su richiesta di una delle
          parti,  fissare  le  scadenze  entro le quali devono essere
          concluse  le  trattative in materia di interconnessione. Se
          non  e'  raggiunto  un  accordo  entro i termini assegnati,
          l'Autorita' adotta misure cogenti per le parti, riguardanti
          soltanto  gli  aspetti  per  i  quali  non  e'  stato  gia'
          perfezionato   l'accordo   secondo  le  procedure  da  essa
          stabilite e rese pubbliche.
              15.  Le  condizioni  relative all'interconnessione, ove
          fissate in anticipo dall'Autorita', sono pubblicate secondo
          quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).
              16.  Tra  le condizioni fissate dall'Autorita', oltre a
          quelle  previste nell'allegato D, parte 1, possono figurare
          quelle  atte  a garantire una concorrenza effettiva, quali:
          le  condizioni  tecniche  ed  economiche;  le condizioni di
          fornitura   e   d'impiego;   la   conformita'   alle  norme
          pertinenti;  la  conformita'  ai  requisiti  essenziali; la
          tutela  dell'ambiente;  la conservazione della qualita' del
          servizio da punto a punto.
              17. Quando un organismo titolare di licenza individuale
          per  la  fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o
          per   la   prestazione   di  servizi  di  telecomunicazioni
          accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione
          con  altri,  l'Autorita'  ha  facolta'  di  verificare tali
          accordi  nella  loro  totalita'  e  di  richiedere,  in via
          eccezionale,  sentita,  ove necessario, l'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica
          per garantire la conformita' alle disposizioni del presente
          regolamento.
              18.  Ogni organismo che interconnette proprie strutture
          alle  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  e'  tenuto ad
          osservare  la  riservatezza  delle informazioni trasmesse o
          archiviate".
              "Art.  5  (Condizioni  di accesso alla rete). - 1. Ogni
          organismo   autorizzato   a   fornire   reti  pubbliche  di
          telecomunicazioni    e    servizi    di   telecomunicazioni
          accessibili  al  pubblico di cui all'allegato A, notificato
          tra   quelli   aventi   notevole  forza  di  mercato,  deve
          soddisfare  le  richieste  ragionevoli di accesso alla rete
          anche  in punti diversi dai punti terminali di rete secondo
          il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
              2.  L'Autorita'  elabora  e  rende  pubbliche  apposite
          procedure  al  fine  di decidere, caso per caso e nei tempi
          piu' brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli
          organismi  di  telecomunicazioni  che  gestiscono  le  reti
          telefoniche  pubbliche  fisse  di  adottare misure quali il
          diniego   dell'accesso   alle   suddette   reti  oppure  la
          sospensione   o   la  riduzione  della  disponibilita'  del
          servizio  di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza
          da   parte   dell'utente  delle  condizioni  di  uso.  Tali
          procedure   possono   inoltre   prevedere  che  l'Autorita'
          autorizzi   a   priori   misure   specifiche  nel  caso  di
          determinate violazioni delle condizioni di uso.
              3.  L'Autorita'  provvede affinche' le procedure di cui
          al   comma   2   garantiscano   un   processo   decisionale
          trasparente,  in  cui  vengano  rispettati  i diritti delle
          parti.  La decisione e' presa dopo aver offerto ad entrambe
          le  parti  la  possibilita'  di esporre i propri argomenti.
          Il provvedimento,  debitamente motivato, e' notificato alle
          parti entro una settimana dalla sua adozione.
              4.  Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica
          pubblica  fissa  siano  soggetti a restrizioni in base alle
          esigenze  fondamentali,  l'Autorita'  provvede affinche' le
          disposizioni  nazionali  in  materia specifichino in base a
          quali  esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art.
          12,  tali  restrizioni siano possibili. L'Autorita' cura la
          pubblicazione  delle  informazioni  relative all'accesso ed
          all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio
          di  telefonia  vocale secondo quanto previsto dall'art. 19,
          comma 3, lettera b).
              5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di
          telecomunicazioni,  notificato  tra  quelli aventi notevole
          forza  di  mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta
          di  un  altro  organismo  di  telecomunicazioni, accordi in
          relazione  ad  un  accesso  speciale  alla  sua rete e alle
          condizioni  in  grado di rispondere ad esigenze specifiche.
          Gli  accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di
          telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso
          speciale  richiesto.  La  determinazione di tali oneri deve
          essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
              6.  L'Autorita' ha facolta' di intervenire in qualsiasi
          momento,  di propria iniziativa ovvero e' tenuta a farlo su
          richiesta  di  una delle parti, al fine di garantire che le
          condizioni  di  accesso alla rete siano eque, ragionevoli e
          non   discriminatorie  per  entrambe  le  parti  e  che  si
          producano  benefici  per  gli utenti, nonche', ove cio' sia
          giustificato,  di  apportare  modifiche  alle  disposizioni
          degli accordi.
              7.  Informazioni  specifiche  in  ordine  agli  accordi
          concernenti   l'accesso   speciale   alla   rete  sono,  su
          richiesta, messe a disposizione dell'Autorita'.
              8.  Qualora,  in risposta ad una particolare richiesta,
          un  organismo  di  telecomunicazioni, notificato tra quelli
          aventi  notevole  forza  di  mercato,  ritenga  che non sia
          ragionevole  fornire l'accesso speciale alla rete richiesto
          deve   chiedere,   entro   trenta   giorni,  con  relazione
          contenente  le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorita'
          per  limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono
          essere  sentiti  dall'Autorita'  prima  che  sia emanato un
          provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla
          rete,   chi   ha   effettuato   la  richiesta  deve  essere
          tempestivamente informato dei motivi del diniego".
              "Art.  7  (Condizioni  economiche  di offerta). - 1. Le
          condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete
          telefonica    pubblica   fissa   e   per   i   servizi   di
          telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico sulla suddetta
          rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e
          di  orientamento  ai  costi  nel  caso di operatori con una
          notevole  forza  di  mercato nonche' i criteri di carattere
          generale   stabiliti  per  la  disciplina  dei  servizi  di
          pubblica  utilita'  dalla  legge  n.  481  del 1995 e dalla
          delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
              2.   Tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  del
          mercato  e  considerando  la  necessita'  di  garantire  la
          fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile,
          l'Autorita'  puo'  effettuare  ovvero  consentire, anche su
          proposta dell'organismo incaricato del servizio universale,
          interventi  di  riequilibrio  tariffario con l'obiettivo di
          realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
              3.  Lo  squilibrio  risultante  dalla  struttura  delle
          tariffe  telefoniche, da rilevarsi entro il 1 gennaio 1998,
          puo'  essere  progressivamente  eliminato anche su proposta
          della  societa' Telecom considerando anche le condizioni di
          mercato  e  l'evoluzione  tecnologica, entro il 31 dicembre
          1999.
              4.  Qualora  il  riequilibrio  tariffario non sia stato
          completato  entro il 1 gennaio 1998, la societa' Telecom e'
          obbligata  a  trasmettere all'Autorita' entro tale data una
          relazione   in   tal   senso,   sulla  base  di  specifiche
          informazioni  certificate  dal  soggetto di cui al comma 7.
          L'Autorita',    anche    considerando    il    livello   di
          concorrenzialita'  del  mercato,  istituisce  entro novanta
          giorni  dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire
          l'eventuale  deficit sull'accesso risultante dalle predette
          informazioni  con gli organismi di telecomunicazioni che si
          interconnettono  con  la  rete telefonica pubblica fissa di
          Telecom Italia.
              5.  Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello
          riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo
          netto  degli  obblighi di servizio universale, deve basarsi
          su   procedure   e   criteri  obiettivi,  trasparenti,  non
          discriminatori  e proporzionati e deve prevedere una chiara
          identificazione di ogni deficit dichiarato.
              6.  Il  meccanismo  di cui al comma 4 deve considerarsi
          provvisorio  e non puo' essere applicato oltre il 1 gennaio
          2000.
              7.  Il  calcolo del deficit sull'accesso e' controllato
          da   un   soggetto   pubblico   o  privato  con  specifiche
          competenze,     autonomo    rispetto    all'organismo    di
          telecomunicazioni,   diverso  dall'Autorita'  e  da  questa
          incaricato.   I   risultati   del   calcolo   del   deficit
          sull'accesso   e   le   conclusioni  dei  controlli,  anche
          contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del
          suddetto    soggetto.    Tale    relazione   e'   acquisita
          dall'Autorita'  che  provvede a metterla a disposizione del
          pubblico.
              8.  Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di
          cui al presente articolo, l'Autorita' applica il meccanismo
          di  ripartizione.  Il deficit e' finanziato dai soggetti di
          cui  al  comma  4  tramite  una  quota  supplementare  alle
          condizioni  economiche di interconnessione definite secondo
          quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  7,  lettera  d). La
          suddetta   quota   supplementare   deve   essere  calcolata
          proporzionalmente   all'utilizzo   della   rete  telefonica
          pubblica  fissa  e  tenere conto di eventuali meccanismi di
          conguaglio  derivanti  dal mancato allineamento fra i tempi
          di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche
          di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del
          deficit  nell'accesso  ai  fini  della determinazione della
          quota supplementare.
              9.  Le condizioni economiche di accesso e di uso di una
          rete  telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono
          essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione
          da  parte  degli  utenti,  eccetto  quando  siano richiesti
          servizi  o  prestazioni  supplementari.  In  via  generale,
          spetta  al  gestore dalla cui infrastruttura la chiamata e'
          originata  definirne  le  condizioni economiche di offerta.
          Nel  procedere  alla  revisione  delle disposizioni vigenti
          alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento,
          l'Autorita',    considerando    l'evoluzione   del   quadro
          concorrenziale     nel     mercato     dei    servizi    di
          telecomunicazioni,  previa  consultazione con gli organismi
          di  telecomunicazioni  interessati,  stabilira'  entro il 1
          gennaio  1999,  sulla  base  degli studi e delle occorrenti
          valutazioni  tecniche,  le  modalita'  e  le  scadenze  per
          definire   la   titolarita'  della  tariffa  relativa  alle
          chiamate  originate da una rete telefonica pubblica fissa e
          terminate  sulle reti radiomobili in esercizio alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento.
              10.  Le  condizioni  economiche  relative a prestazioni
          supplementari  rispetto  alla fornitura del collegamento ad
          una  rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed
          alla  fornitura  del  servizio  di  telefonia vocale devono
          essere   scorporate   per   evitare   che   l'utente  paghi
          prestazioni non richieste.
              11.  L'Autorita'  puo'  consentire  che vengano offerti
          agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche
          normalmente  applicate in relazione a situazioni di elevato
          volume  di  traffico e puo' approvare condizioni economiche
          speciali  per la fornitura di servizi di interesse sociale,
          quali  quelli  destinati  ad  utenti  che  li utilizzano in
          misura ridotta o a categorie sociali particolari.
              12.   Le  variazioni  delle  condizioni  economiche  di
          offerta   sono  oggetto  di  una  adeguata  informativa  al
          pubblico   con   un   congruo  anticipo  di  tempo  fissato
          dall'Autorita'.
              13.  Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di
          intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti
          autorita'   giudiziarie   sono   obbligatorie,  non  appena
          tecnicamente   possibile   da   parte   dell'organismo   di
          telecomunicazioni   nei   tempi   e  nei  modi  che  questo
          concordera'  con  le  predette  Autorita'.  Le  prestazioni
          relative   alle   richieste   di   intercettazioni  vengono
          remunerate  secondo  un  listino,  redatto  per tipologie e
          fasce  quantitative  di servizi, proposto dall'organismo di
          telecomunicazioni   ed   approvato   dal   Ministero  delle
          comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministero di grazia e
          giustizia".
              "Art.  8  (Contabilita' dei costi). - 1. Ogni organismo
          di  telecomunicazioni  di  cui  all'allegato  B, notificato
          dall'Autorita'  come avente notevole forza di mercato, deve
          provvedere  non  oltre trenta giorni dall'entrata in vigore
          del   presente   regolamento   affinche'   il   sistema  di
          contabilita' dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente
          dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
              2.  Il  sistema  di  cui  al comma 1 deve consentire la
          disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:
                a) costi    diretti   sostenuti   dall'organismo   di
          telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la
          manutenzione  e la commercializzazione delle reti pubbliche
          e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
                b) costi  comuni,  vale a dire quelli che non possono
          essere  direttamente  attribuiti;  tali costi sono imputati
          come segue:
                  1)  in  base all'analisi diretta della loro origine
          ogni volta che cio' sia possibile;
                  2)  se  non  e' possibile un'analisi diretta, sulla
          base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un
          altro   gruppo   di   categorie   di   costi   direttamente
          attribuibili  o imputabili; tale legame indiretto e' basato
          su strutture dei costi comuni analoghe;
                  3)  se  non  e' possibile imputare la categoria dei
          costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, si applica
          un  parametro di attribuzione generale, determinato in base
          al   rapporto  fra  le  spese  direttamente  attribuite  al
          servizio  prevalente e quelle attinenti agli altri servizi;
          in  tal  caso  deve  essere  dimostrata l'impossibilita' di
          imputazione diretta e indiretta.
              3.  Possono  essere  applicati altri sistemi di calcolo
          dei   costi,   quali   ad   esempio   i  costi  prospettici
          incrementali  di  lungo  periodo,  se risultano adeguati ai
          fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento. A tale
          fine   l'Autorita'  potra'  emanare  specifiche  direttive,
          previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione
          interessati.
              4.  Su  richiesta  dell'Autorita', che tratta i dati in
          forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di
          cui  al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione,
          ed  eventualmente  informazioni  specifiche, del sistema di
          contabilita'  dei costi impiegato che precisi le principali
          categorie in cui sono raggruppati i costi nonche' i criteri
          utilizzati  per  la loro imputazione, in particolare per il
          servizio  di  telefonia  vocale.  Un  soggetto  pubblico  o
          privato   con  specifiche  competenze,  indipendente  dagli
          organismi  di telecomunicazioni diverso dall'Autorita' e da
          questa  incaricato,  verifica,  salvo  quanto  disposto dal
          l'art.  3,  comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di
          contabilita'  dei  costi  alle  disposizioni  del  presente
          regolamento.   Una  relazione  in  tal  senso  deve  essere
          prodotta  a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto
          e  trasmessa,  a  cura dell'organismo di telecomunicazioni,
          all'Autorita'.  Il  costo  della  suddetta  verifica  e' da
          ricomprendersi,   per   le   autorizzazioni  generali,  nel
          contributo  di  cui  all'art.  6, comma 5 e, per le licenze
          individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
              5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della
          fornitura  del  servizio  universale  e' obbligato a tenere
          conti     separati    specificamente    finalizzati    alla
          determinazione  ed  alla trasparente rappresentazione degli
          oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto
          previsto dall'articolo.
              6.   Il   bilancio  di  esercizio  annuale  di  ciascun
          organismo  di  cui  al  comma  1,  deve essere sottoposto a
          revisione  contabile  da  parte  di  un  ente indipendente,
          scelto  tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo
          istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e
          la   borsa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere
          pubblicato secondo le norme vigenti".
              "Art.  9  (Separazione  contabile). - 1. Ogni organismo
          che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
          e   presta  servizi  di  telecomunicazioni  accessibili  al
          pubblico  o  offre  servizi  di  interconnessione  od altri
          servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione
          europea  dall'Autorita'  come  organismo  detentore  di una
          notevole  forza  di  mercato,  e'  obbligato a predisporre,
          entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
          regolamento,  ed  in  ogni caso all'avvio del servizio, una
          contabilita'  separata  per  ogni  attivita'  svolta sia in
          relazione   all'interconnessione,  compresi  i  servizi  di
          interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo
          e  quelli  forniti  ad  altri,  sia per rendere disponibili
          conti   distinti  per  le  attivita'  di  installazione  ed
          esercizio  delle  reti  rispetto  a  quelli  relativi  alla
          prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni
          non  si  applicano  ai  predetti organismi il cui fatturato
          annuo attribuito alle attivita' di telecomunicazioni svolte
          in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire
          ne'  agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo
          superiore  a  30 miliardi, non detengono una notevole forza
          di mercato.
              2.  Ogni  organismo che, direttamente o indirettamente,
          fornisce  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  e  presta
          servizi  di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che
          detiene,  in  Italia  ovvero  anche  in  altro Stato membro
          dell'Unione  europea,  diritti  speciali o esclusivi per la
          fornitura  di  servizi  in  settori diversi da quello delle
          telecomunicazioni  in  ambito  nazionale,  e'  obbligato  a
          predisporre,  entro  trenta giorni dall'avvio del servizio,
          ovvero  entro  i  trenta  giorni  successivi all'entrata in
          vigore  del presente regolamento, una contabilita' separata
          in   grado  di  evidenziare  trasparentemente  i  risultati
          economici  e finanziari relativi a ciascuna delle attivita'
          svolte   nel   settore  delle  telecomunicazioni  ovvero  a
          provvedere  ad  una separazione strutturale per le suddette
          attivita'  di  telecomunicazioni.  L'organismo  e'  inoltre
          tenuto  a  predisporre  ogni  utile elaborazione al fine di
          comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie
          infrastrutture  per  la  gestione  delle suddette attivita'
          avviene  nel  rispetto  delle  norme della concorrenza ed a
          condizioni  eque  e  non discriminatorie. L'Autorita' puo',
          anche  sentita  l'Autorita' garante della concorrenza e del
          mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni
          al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore
          delle   telecomunicazioni.   Dette   prescrizioni   non  si
          applicano  agli organismi il cui fatturato annuo attribuito
          alle   attivita'  di  telecomunicazioni  svolte  in  ambito
          nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
              3.  L'organismo,  titolare  del  diritto  esclusivo  di
          fornire  l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in
          una   determinata   area   geografica,   e'   obbligato   a
          predisporre,  entro  trenta giorni dall'avvio del servizio,
          ovvero  entro  i  trenta  giorni  successivi all'entrata in
          vigore  del presente regolamento, una contabilita' separata
          in  relazione  alla sua attivita' di fornitore di capacita'
          di  rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui
          realizzi  un  fatturato superiore a settantacinque miliardi
          di  lire  sul  mercato  dei  servizi  di  telecomunicazioni
          diversi   da   quelli   di   distribuzione   di   programmi
          radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.
              4.  Ogni  organismo  che  fornisce  reti  pubbliche  di
          telecomunicazioni  e  presta  servizi  di telecomunicazioni
          accessibili  al  pubblico,  notificato  tra  quelli  aventi
          notevole  forza  di  mercato, deve comunicare all'Autorita'
          informazioni  relative  agli aspetti economici e finanziari
          della gestione. L'Autorita' puo' pubblicare, oltre a quanto
          previsto   dall'art.   19,   comma  3,  lettera  c),  dette
          informazioni  se possono contribuire ad un mercato aperto e
          concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in
          materia   di   trattamento   dei  dati  e  di  riservatezza
          commerciale.
              5.  Un  soggetto  pubblico  o  privato  con  specifiche
          competenze,       indipendente       dall'organismo      di
          telecomunicazioni  e dall'Autorita' e da questa incaricato,
          verifica,   salvo   il  disposto  dell'art.  3,  comma  11,
          l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato
          dall'organismo.  Una  relazione di conformita' in tal senso
          e'  trasmessa  con  cadenza  annuale  da parte del suddetto
          soggetto all'Autorita'. Il costo della suddetta verifica e'
          da  ricomprendersi,  per  le  autorizzazioni  generali, nel
          contributo  di  cui  all'art.  6,  comma 5 e per le licenze
          individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.".

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