Legge Ordinaria n. 94 del 14/05/2002 G.U. n. 114 del 17 Maggio 2002
Integrazione all' articolo 110 dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  110,  comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui
al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo
di  applicazione  al  di  fuori  del  distretto  di  appartenenza, il
magistrato  che  abbia  in  corso  la  celebrazione  di  uno  o  piu'
dibattimenti,  relativi  ai  procedimenti  per uno dei reati previsti
dall'articolo  51,  comma 3-bis,  del  codice di procedura penale, e'
prorogato   nell'esercizio   delle   funzioni  limitatamente  a  tali
procedimenti".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 diembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5, dell'art. 110 del
          regio   decreto   30   gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
          giudiziario), come modificato dalla legge qui' pubblicata:
              "Art.   110   (Applicazione   dei  magistrati).  -  1-4
          (Omissis).
              5.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e' applicato puo' essere rinnovata per un certo
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore  applicazione  non  puo'  essere  disposta se non
          siano  decorsi  due anni dalla fine del periodo precedente.
          In  casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
          Consiglio  superiore  della  magistratura,  la applicazione
          puo'  essere  disposta,  limitatamente ai soli procedimenti
          dio  cui  all'ultima  parte  del  comma 7, per un ulteriore
          periodo  massimo  di  un anno. Alla scadenza del periodo di
          applicazione  al di fuori del distretto di appartenenza, il
          magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
          dibattimenti,  relativi  ai  procedimenti per uno dei reati
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   e'   prorogato   nell'esercizio   delle  funzioni
          limitatamente a tali procedimenti.
              6-7 (Omissis)".
              - Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo del
          comma 3-bis, dell'art. 51 del codice di procedura penale:
              "Art.  51  (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale).  -  1-3
          (Omissis).
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990,  n.  309, e
          dall'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.
              3-ter-3-quater. (Omissis)".

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