Legge Ordinaria n. 131 del 05/06/2003 G.U. n. 132 del 10 Giugno 2003
Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
         Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma,
      della Costituzione, in materia di legislazione regionale

  1.  Costituiscono  vincoli  alla potesta' legislativa dello Stato e
delle  Regioni,  ai  sensi  dell'articolo  117,  primo  comma,  della
Costituzione,  quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione,
da   accordi  di  reciproca  limitazione  della  sovranita',  di  cui
all'articolo  11  della  Costituzione, dall'ordinamento comunitario e
dai trattati internazionali.
  2.  Le  disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  nelle  materie  appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione,
fino  alla  data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di
eventuali   pronunce  della  Corte  costituzionale.  Le  disposizioni
normative  regionali  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva
statale  continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle  disposizioni  statali  in  materia, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale.
  3.  Nelle  materie  appartenenti  alla legislazione concorrente, le
Regioni  esercitano  la potesta' legislativa nell'ambito dei principi
fondamentali  espressamente  determinati  dallo  Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare l'iniziativa
legislativa  dello  Stato  e delle Regioni fino all'entrata in vigore
delle  leggi  con  le  quali il Parlamento definira' i nuovi principi
fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di concerto con i Ministri
interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei
principi  fondamentali  che  si  traggono  dalle leggi vigenti, nelle
materie  previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
attenendosi  ai  principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita'   ed  omogeneita'.  Gli  schemi  dei  decreti,  dopo
l'acquisizione  del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
Bolzano,  di  seguito  denominata:  "Conferenza  Stato-Regioni", sono
trasmessi  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti    Commissioni   parlamentari,   compreso   quello   della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali, da rendersi
entro  sessanta  giorni  dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni  e  con  le  eventuali  modificazioni,  alla  Conferenza
Stato-Regioni  ed  alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente,  entro  trenta  e sessanta giorni dalla trasmissione
dei  testi  medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali. Gli schemi di
decreto  legislativo  sono  esaminati  rilevando se in essi non siano
indicati   alcuni  dei  principi  fondamentali  ovvero  se  vi  siano
disposizioni   che  abbiano  un  contenuto  innovativo  dei  principi
fondamentali,  e  non  meramente  ricognitivo  ai  sensi del presente
comma,  ovvero  si  riferiscano  a  norme  vigenti che non abbiano la
natura  di  principio  fondamentale.  In  tal  caso  il  Governo puo'
omettere  quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti,   deve  trasmettere  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al
Presidente  della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una  relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare.
  5.  Nei  decreti  legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di
mera  ricognizione,  possono  essere  individuate le disposizioni che
riguardano  le  stesse  materie  ma  che  rientrano  nella competenza
esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione.
  6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4,
il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione  dei  principi  fondamentali  per  settori organici
   della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso
   delle  funzioni  e  da  quelle  affini, presupposte, strumentali e
   complementari,  e in modo da salvaguardare la potesta' legislativa
   riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
   della Costituzione;
b) considerazione   prioritaria,   ai  fini  dell'individuazione  dei
   principi  fondamentali,  delle  disposizioni statali rilevanti per
   garantire  l'unita'  giuridica ed economica, la tutela dei livelli
   essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e
   sociali,  il  rispetto delle norme e dei trattati internazionali e
   della  normativa  comunitaria,  la tutela dell'incolumita' e della
   sicurezza  pubblica,  nonche' il rispetto dei principi generali in
   materia  di  procedimenti  amministrativi  e  di atti concessori o
   autorizzatori;
c) considerazione   prioritaria   del   nuovo   sistema  di  rapporti
   istituzionali  derivante  dagli  articoli  114,  117  e  118 della
   Costituzione;
d) considerazione  prioritaria  degli  obiettivi  generali  assegnati
   dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma,
   della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento  formale  delle  disposizioni  di  principio  e loro
   eventuale semplificazione.
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicate e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si  reputa  opportuno  riportare l'intero testo degli
          articoli  114,  117  e  118  della Costituzione, cosi' come
          modificati  dalla  legge  cost.,  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante  "Modifiche  al  titolo V della parte seconda della
          Costituzione",    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248:
              "Art.  114.  -  La Repubblica e' costituita dai Comuni,
          dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
          dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane
          e  le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
          e  funzioni  secondo i principi fissati dalla Costituzione.
          Roma  e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
          disciplina il suo ordinamento.".
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione;
              ordinamento  sportivo;  protezione  civile; governo del
          territorio;  porti  e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di
          trasporto    e    di    navigazione;    ordinamento   della
          comunicazione;   produzione,   trasporto   e  distribuzione
          nazionale    dell'energia;   previdenza   complementare   e
          integrativa;   armonizzazione   dei   bilanci   pubblici  e
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario;  valorizzazione dei beni culturali e ambientali
          e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse
          di  risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
          regionale;  enti di credito fondiario e agrario a carattere
          regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
          alle  Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo che per la
          determinazione  dei  principi  fondamentali, riservata alla
          legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  Comuni,  le  Province e le Citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
              - Il testo degli articoli 10 e 11 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  10  -  1.  Sino  all'adeguamento  dei rispettivi
          statuti,    le    disposizioni    della    presente   legge
          costituzionale  si  applicano  anche alle Regioni a statuto
          speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.".
              "Art.  11.  -  1.  Sino  alla revisione delle norme del
          titolo   I   della  parte  seconda  della  Costituzione,  i
          regolamenti  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica   possono   prevedere   la   partecipazione   di
          rappresentanti  delle  Regioni,  delle  Province autonome e
          degli  enti  locali  alla  Commissione  parlamentare per le
          questioni regionali.
              2.  Quando  un progetto di legge riguardante le materie
          di  cui  al  terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della
          Costituzione   contenga   disposizioni   sulle   quali   la
          Commissione   parlamentare   per  le  questioni  regionali,
          integrata  ai  sensi  del  comma  1,  abbia espresso parere
          contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
          di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
          che  ha  svolto  l'esame  in  sede  referente non vi si sia
          adeguata,  sulle corrispondenti parti del progetto di legge
          l'Assemblea   delibera   a maggioranza  assoluta  dei  suoi
          componenti.".
              - Il  testo  dell'art.  51  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  51.  -  Tutti  i cittadini dell'uno o dell'altro
          sesso  possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
          elettive  in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
          stabiliti dalla legge.
              La  legge  puo',  per l'ammissione ai pubblici uffici e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica.
              Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha
          diritto   di   disporre   del   tempo  necessario  al  loro
          adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".
              Con  legge  costituzionale  in  corso di promulgazione,
          alla fine del primo comma dell'art. 51 e' stato aggiunto il
          seguente  periodo:  "A tale fine la Repubblica promuove con
          appositi  provvedimenti  le  pari opportunita' tra uomini e
          donne.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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