Legge Ordinaria n. 17 del 05/02/2003 G.U. n. 33 del 10 Febbraio 2003
Nuove norme per l' esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'articolo  55,  secondo comma, del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo  41,  secondo  comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti:
"in un qualsiasi Comune della Repubblica".
    2.  All'articolo  55 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del
citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "L'annotazione  del  diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma,  e'  inserita,  su richiesta dell'interessato, corredata della
relativa  documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale,
mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice, nella
tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1, commi 1 e 2:
              - L'art.  55  del testo unico delle leggi recanti norme
          per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361,  cosi'  come  modificato  dalla  presente legge, e' il
          seguente:
              "Art.  55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli
          elettori  non  possono  farsi  rappresentare  ne',  qualora
          votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
              I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da
          paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravita'
          esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
          della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro
          elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come
          accompagnatore,  purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
          qualsiasi Comune della Repubblica.
              Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
          accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
          elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
          seggio, nel quale ha assolto tale compito.
              I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli
          accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
          hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
              L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore
          accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con
          apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto
          liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e
          cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di
          votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa
          assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorita'
          sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento
          ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
              Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
          al verbale.
              L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al
          secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
          corredata  della relativa documentazione, a cura del comune
          di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un
          corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale
          personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  di  riservatezza personale ed in particolare della
          legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive
          modificazioni.".
              - L'art.   41  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni  comunali, di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge
          23 marzo  1956,  n.  136,  art.  23).  -  Il  voto  e' dato
          dall'elettore   presentandosi   personalmente   all'ufficio
          elettorale.
              I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da
          paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravita'
          esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
          della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro
          elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come
          accompagnatore,  purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
          qualsiasi comune della Repubblica.
              Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
          accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
          elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
          seggio, nel quale ha assolto tale compito.
              I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli
          accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
          hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
              L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore
          accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con
          apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto
          liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e
          cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di
          votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa
          assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorita'
          sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento
          ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
              Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
          al verbale.
              I certificati medici possono essere rilasciati soltanto
          dai  funzionari  medici  designati  dai  competenti  organi
          dell'unita'  sanitaria  locale;  i  designati  non  possono
          essere  candidati  ne'  parenti  fino  al  quarto  grado di
          candidati.
              Detti  certificati  debbono attestare che la infermita'
          fisica  impedisce  all'elettore  di esprimere il voto senza
          l'aiuto  di  altro  elettore;  i  certificati stessi devono
          essere  rilasciati  immediatamente e gratuitamente, nonche'
          in  esenzione  da  qualsiasi  diritto  od  applicazione  di
          marche.
              L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al
          secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
          corredata  della relativa documentazione, a cura del comune
          di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un
          corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale
          personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  di  riservatezza personale ed in particolare della
          legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive
          modificazioni.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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