Legge Ordinaria n. 365 del 22/12/2003 G.U. n. 4 del 7 Gennaio 2004
Disposizioni per disincentivare l' esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Gli  ufficiali  ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso
dell'abilitazione  di  controllore  del  traffico  aereo  in corso di
validita'  che  abbiano  contratto,  in connessione alla frequenza di
corsi  di  formazione e specializzazione legati al proprio profilo di
impiego  nel  settore  del  traffico aereo, ferme obbligatorie per la
complessiva  durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11,
comma  9,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine
del  periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento
del  massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre
una  ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di
quattro volte.
2.  Per  ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto
un premio nei seguenti importi:
a)  10.329,14  euro  per il primo biennio, da corrispondere per meta'
all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
b)  6.197,48  euro  per il secondo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
c)  7.230,40  euro  per  il  terzo biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
d)  9.296,22  euro  per  il quarto biennio, da corrispondere in unica
soluzione;
e)  10.329,14  euro  per il quinto biennio, da corrispondere in unica
soluzione.
 
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma  97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
          e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
          n.  216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  180  del  3 agosto 2000; si riporta il testo
          dell'art. 7, comma 8:
              «Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1.-7. (Omissis).
              8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a
          frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
          traffico    areo   nonche'   corsi   di   elevato   livello
          tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni
          cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
          Detto  periodo  e'  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
          eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato
          superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in
          servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire
          incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo
          internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
          la  durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data di
          assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
          ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa
          definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
          e gli incarichi di cui al presente comma.».
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 122 del
          27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 11, comma 9:
              «Art.  11  (Reclutamento  nel ruolo dei marescialli). -
          1.-8. (Omissis).
              9.  La  partecipazione  a  corsi di particolare livello
          tecnico,  svolti  anche  durante la formazione iniziale, e'
          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni
          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La  ferma  precedentemente contratta non rimane operante in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».

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