Legge Ordinaria n. 62 del 08/04/2003 G.U. n. 83 del 9 Aprile 2003
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  recante misure
finanziarie  per  consentire interventi urgenti nei territori colpiti
da  calamita'  naturali,  e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 8 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 

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